Il requisito dei cinque anni, accertato alla data di scadenza, esclude i vincitori del concorso 2020 immessi in servizio tra il settembre e l’ottobre 2021. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha ammesso con riserva i ricorrenti, ma i suoi provvedimenti valgono per i soli ricorrenti. Confintesa FP ha rinnovato al Ministero la richiesta di riapertura del termine e mette a disposizione un modello di istanza. Il termine scade alle ore 12:00 del 6 agosto 2026
Il termine per la presentazione delle domande scade alle ore 12:00 di giovedì 6 agosto 2026. Il modello di istanza va sottoscritto, accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento e trasmesso entro quel termine.
La procedura di progressione tra le aree per il passaggio di 1.500 unità dall’Area degli Assistenti all’Area dei Funzionari, indetta con decreto del 26 giugno 2026, richiede all’art. 2, comma 1, lett. c), il possesso della laurea e di almeno cinque anni di esperienza maturata nell’Area degli Assistenti, accertati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Si tratta di vincitori del medesimo concorso pubblico, che hanno affrontato le medesime prove selettive e sono stati inseriti nella medesima graduatoria di merito. A dividerli resta unicamente la data di immissione in possesso, scaglionata distretto per distretto dall’Amministrazione. Chi ha preso possesso il 13 e il 20 luglio 2021 dispone del quinquennio; chi lo ha preso tra il 22 settembre e il 25 ottobre dello stesso anno, e non abbia servizio precedente da computare, ne resta privo. Si tratta di 2.048 posti sui 2.700 messi a concorso, pari a oltre il settantacinque per cento del totale, e sono coinvolte le sedi a maggiore densità, tra le quali Roma, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Bari.
La contraddizione è interna al bando stesso. L’art. 4, comma 5, riconosce ai vincitori di quel concorso un punteggio aggiuntivo di 0,50 punti, ma ne subordina l’attribuzione al possesso dei requisiti dell’art. 2: il beneficio può essere riconosciuto soltanto a chi il quinquennio già possiede, e cioè a chi era in servizio e ha partecipato al concorso dall’interno, portando con sé l’anzianità pregressa. Il punteggio premia una platea che il bando, in larga parte, tiene fuori dalla procedura.
Confintesa FP era intervenuta il 30 giugno, quattro giorni dopo la pubblicazione, chiedendo la proroga del termine a una data non anteriore al 31 ottobre 2026 e allegando il prospetto delle date di immissione distretto per distretto. La richiesta non incideva sui requisiti sostanziali né sui criteri di formazione della graduatoria e comportava il solo differimento di poche settimane della scadenza: una correzione interamente nella disponibilità dell’Amministrazione e priva di oneri aggiuntivi. Con l’avviso del 6 luglio il termine è stato prorogato di otto giorni, alle ore 12:00 del 6 agosto, e l’elenco dei periodi non utili al calcolo dell’esperienza è stato integrato. La clausola sull’anzianità è rimasta invariata, e nessuno dei distretti immessi tra il settembre e l’ottobre ha mutato posizione.
I provvedimenti del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Nelle settimane successive la questione è stata portata davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, che con sei decreti cautelari monocratici resi tra il 27 luglio e il 3 agosto ha ammesso i ricorrenti con riserva alla procedura, prescindendo dal requisito quinquennale, e nella maggior parte dei casi ha ordinato all’Amministrazione di sbloccare la funzionalità informatica. In tre di essi il Tribunale ha autorizzato i ricorrenti, per l’ipotesi in cui l’Amministrazione non consentisse altrimenti l’inoltro della domanda, a selezionare la casella con la quale si attesta il possesso del requisito pur non essendo questo effettivamente posseduto.
L’ostacolo non è dunque tecnico. È una clausola trasposta nel sistema informatico in modo tale che l’unica via per completare la candidatura sarebbe una dichiarazione non veritiera, esposta alle sanzioni degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 che lo stesso bando richiama. Il che contrasta con l’art. 2, comma 4, del bando, secondo cui tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento dei requisiti, la cui verifica è rimessa all’Amministrazione in qualsiasi momento della procedura.
I decreti valgono per i ricorrenti di quei giudizi e per nessun altro. Non è intervenuta alcuna riammissione della categoria, e chi non è parte di un ricorso non può selezionare quella casella senza incorrere nelle conseguenze che il bando prevede. L’accesso a una procedura aperta all’intera Area degli Assistenti dipende oggi dall’avere adito il giudice e non dal servizio prestato: una differenza di trattamento che non si basa su alcun elemento attinente alla professionalità o alla condotta, e che l’Amministrazione è ancora in tempo a rimuovere.
Le controversie sono fissate per la trattazione collegiale alla camera di consiglio del 26 agosto 2026, nella quale il Collegio potrà confermare, estendere o revocare le misure adottate in via monocratica. Non è escluso che disponga la sospensione della clausola impugnata con effetti più ampi, esito che arresterebbe la procedura per tutti, compresi coloro che hanno già presentato domanda, rinviando ogni definizione al merito. In tre dei provvedimenti resi, inoltre, il Presidente ha segnalato dubbi sull’ammissibilità dei ricorsi proposti in forma collettiva, questione preliminare che il Collegio dovrà affrontare prima di ogni valutazione sostanziale.
La richiesta rinnovata al Ministero
Il 4 agosto Confintesa FP ha rinnovato la richiesta con la nota prot. 54, chiedendo in via principale la riapertura del termine al 31 ottobre e, in subordine, che sia consentita la presentazione della domanda con ammissione con riserva a tutti i dipendenti che maturino il requisito entro il 25 ottobre 2026, data dell’ultima presa di possesso, oltre all’adeguamento della piattaforma perché la candidatura possa essere inoltrata indicando la data reale. Quanto richiesto non comporta modifica dei criteri di valutazione né trattamento differenziato in favore di una parte dei candidati: la graduatoria resterebbe formata sui medesimi parametri, e ciascuno vi concorrerebbe con l’esperienza, i titoli e il punteggio della prova effettivamente posseduti.
L’istanza di ammissione con riserva
A chi resta escluso Confintesa FP mette a disposizione un modello di istanza da trasmettere a proprio nome, che dichiara il vero, chiede l’ammissione con riserva e documenta che la mancata partecipazione dipende dalla clausola sull’anzianità e non da inerzia dell’interessato. Non produce l’ammissione: costituisce una posizione documentata, ed è destinato a chi il requisito effettivamente non possiede. Va sottoscritto, accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento e trasmesso entro le ore 12:00 del 6 agosto. Chi non dispone di posta elettronica certificata può depositarlo al protocollo del proprio ufficio, chiedendone la trasmissione alla Direzione Generale.
L’istanza conserva la posizione qualunque sia l’esito del 26 agosto. Se il Collegio confermerà l’ammissione con riserva, chi l’ha depositata avrà chiesto formalmente il medesimo trattamento e potrà invocarne l’estensione in via amministrativa. Se disporrà misure più ampie, e la fase dovrà essere rinnovata, disporrà della prova di avere tentato la partecipazione nei termini. Se i giudizi si chiuderanno su una questione di ammissibilità, conserverà una posizione documentata da far valere autonomamente dopo la sospensione feriale.
Confintesa FP ha infine rappresentato al Ministero che, ove la richiesta non trovi accoglimento, sarà costretta a patrocinare il ricorso dei propri iscritti per l’ammissione alla procedura e per l’impugnazione degli atti, e ha chiesto che l’impegno all’avvio delle progressioni ordinarie tra le aree sia formalizzato nel protocollo d’intesa, unitamente al computo delle stabilizzazioni dei funzionari fra gli ingressi dall’esterno rilevanti per l’attivazione dei corrispondenti passaggi interni.


