Diffida – Applicazione del D.m. 8 ottobre 2021 Funzione pubblica e del D.p.c.m. 12 ottobre 2021
Pubblichiamo di seguito la nota inviata in data odierna al Ministero concernente le modalità di rientro in servizio dei lavoratori finora in smart working a partire da domani 15 ottobre.
PROT. 75 – 2021 APPLICAZIONE DM FUNZIONE PUBBLICA E DPCM 12 OTTOBRE 2021
OGGETTO: Diffida – Applicazione del D.M. 8 ottobre 2021 Funzione Pubblica e DPCM 12 ottobre 2021.
Con riferimento a quanto indicato in oggetto e per garantire il rispetto delle norme di sicurezza negli uffici dell’Amministrazione Penitenziaria, si diffidano le SS.LL dal dare applicazione incondizionata ed unilaterale a quanto indicato con DM della Funzione Pubblica 8 ottobre 2021 e DPCM 12 ottobre 2021.
La norma richiamata non dispone che dal 15 ottobre tutto il personale dell’Amministrazione Civile debba d’emblée espletare l’attività lavorativa “in presenza”, ma prevede un rientro graduale e comunque nel rispetto dei sistemi di partecipazione sindacale.
Infatti, il DM 8 ottobre 2021 della Funzione Pubblica dispone che ogni amministrazione debba adottare le misure organizzative entro il 30 ottobre p.v., assicurando da subito solo la presenza del personale preposto alle attività di sportello e di ricevimento degli utenti e dei settori preposti
all’erogazione dei servizi.
Inoltre dovrà essere consentita la massima flessibilità degli orari di ingresso e di uscita che, nel caso, andranno definiti nel rispetto della partecipazione sindacale.
Si evidenzia che, nelle more della definizione del nuovo CCNL e del P.I.A.O., DOVRA’ essere in ogni caso consentito l’accesso allo smart working fino alla misura massima del 15% del personale in servizio nella vari sedi, considerato che le norme che lo regolano e lo dispongono nel presente
contesto emergenziale, non sono state abrogate.
Tra l’altro, è previsto che, per l’adozione di linee guida sui punti previsti dal citato DM della Funzione Pubblica, sarà avviato un confronto a livello nazionale con le organizzazioni sindacali.
DOVRA’, inoltre, essere adeguato e rivisto il Piano di Valutazione del Rischio da COVID per garantire che, in relazione ai servizi forniti a favore dell’utenza, il datore di lavoro abbia predisposto tutte le misure di contenimento stabilite dalle competenti autorità sanitarie e dagli eventuali protocolli d’intesa, stipulati con le organizzazioni sindacali, e ciò al fine di evitare che l’accesso dell’utenza che, come è noto, non è tenuta ad esibire il green pass, possa comportare rischi di contagio.
Appare evidente che il personale già definito “lavoratore fragile” o con altre condizioni previste dall’art. 39 del DL 18/2020 in ogni caso non potrà essere chiamato a prestare l’attività lavorativa in presenza. Infine dovrà essere garantito in tutte le sedi il rispetto dei locali protocolli sanitari COVID
19 e dovranno essere convocate urgentemente le OO.SS. per i necessari confronti sindacali, in assenza dei quali si riterrà unico responsabile ciascun datore di lavoro.
Tanto si doveva per una corretta applicazione delle norme e delle disposizioni al fine di prevenire incresciosi contenziosi ed iniziative di tutela sindacale.
Cordiali saluti.
IL REFERENTE NAZIONALE CONFINTESA FP DAP
( Gabriele Capozzi )