Scriviamo a…Tribunale di Sorveglianza di Roma

Non Attivo

Al Sig. Dirigente del Tribunale di Sorveglianza di Roma

Dott. Antonio Lai

personale.tribsorv.roma@giustizia.it

Per conoscenza al Ministero della Giustizia

Al Direttore Generale Dipartimento Organizzazione Giudiziaria

Dott.ssa Maria Isabella Gandini

Al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma

Dott.ssa Vittoria Stefanelli

pres.tribsorv.roma@giustizia.it

 

Oggetto: “disposizione ricognitiva e di normalizzazione riguardante la fruizione dell’orario articolato sulle ore 7.12 per 5 giorni settimanali” prot. N.34/2024 del 13.02.2024, osservazioni.

La scrivente O.S. è venuta a conoscenza della disposizione in oggetto, che ad ogni buon fine si allega,  nel quale viene chiesto ai dipendenti fruitori dell’orario di lavoro con 5 rientri pomeridiani (7 ore e 12 minuti) di spiegare le ragioni di servizio che giustifichino la fruizione di tale articolazione di orario.

Tale richiesta viene motivata dalla necessità di ottemperare ai rilievi dell’ultima ispezione, a loro volta fondati su un chiarimento ministeriale del 2000, una circolare del 1998 e una nota del 2004.

Confintesa FP con la presente contesta e chiede l’immediata modifica del provvedimento in oggetto, essenzialmente per due ragioni.

  1. In primo luogo, la motivazione è palesemente illegittima perché in aperto contrasto con i contratti vigenti che non limitano a priori la fruizione di detto orario (“L’Amministrazione, compatibilmente con le prioritarie esigenze di organizzazione dei servizi, favorisce l’attuazione di tutte le tipologie di lavoro in modo da ridurre il ricorso al lavoro straordinario e da agevolare la prestazione lavorativa da parte di determinate categorie di lavoratori che versano in svantaggiate situazioni familiari o condizioni fisiche” art. 14 comma 2 del CCNI), ma al limite la circoscrivono per assicurare l’operatività delle Cancellerie che – in alcuni particolari servizi – lavorano a pieno ritmo anche fino a tarda sera.
  2. In secondo luogo, non solo perché le note, le circolari e i pareri richiamati in motivazione (oltre ad essere molto risalenti nel tempo, dunque precedenti ai Contratti) non hanno un rango normativo tale da prevalere sui contratti collettivi vigenti quanto perché esistono anche pareri in senso opposto (ci riferiamo, in particolare, alla risposta nel luglio del 2022 al quesito della Procura Generale di Catanzaro sull’ampliamento della platea di fruitori dell’orario con 5 rientri fornita dal Ministero). La verità è che nessun contratto vigente afferma il principio della “riduzione della platea di fruitori dell’orario con 5 rientri” e che le misteriose “quote”, su cui si basano i rilievi ispettivi e i conseguenti ordini di servizio, sono tutt’al più obiettivi manageriali interni all’amministrazione della Giustizia tesi alla riduzione della spesa per i buoni pasto.

Certo è ben strano che le Circolari, gli orientamenti applicativi ARAN, le risposte ai quesiti sono invocate sempre e comunque a scapito dei colleghi ed interpretate in modo restrittivo invece vengono disapplicate, dimenticate e ritenute non degne di nota le risposte “positive”. Perché … solo per fare un esempio non si legge la risposta al quesito: “Può il dirigente essere assoggettato a forme di rilevazione, anche se non contabilizzata, dell’orario di lavoro? La materia è disciplinata dall’art. 22 della L. 724/94 e dall’art. 16 del CCNL del 10.4.1996. Il nuovo sistema è basato sulla auto responsabilizzazione del dirigente ma all’amministrazione è comunque riconosciuta la possibilità di assumere iniziative per l’accertamento delle presenze e delle assenze anche ai fini della valutazione annuale del dirigente e dell’erogazione della retribuzione di risultato.

Vogliamo riportare quanto scritto dal Ministro Zangrillo nell’ultimo suo atto di indirizzo: “La motivazione del dipendente pubblico deriva da un complesso di fattori, non riconducibili al solo aspetto economico; la costruzione di condizioni organizzative adeguate, costituite dal benessere organizzativo in senso lato, ma anche dal senso di appartenenza, rappresentano leve motivazionali straordinarie”.

Per quanto sopra, la scrivente O.S. ritiene che non siano i dipendenti a dover giustificare la propria scelta di orario in base alle ragioni di servizio e chiede l’immediata modifica del provvedimento rendendosi disponibile altresì ad un confronto con l’Amministrazione.

Cordiali saluti

Segretario Generale
(Claudia Ratti)

Lettera Tribunale di Sorveglianza Orario 7.12

provvedimento

Claudia Ratti
Coordinatore Nazionale Ministero della Giustizia

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