Confintesa FP segnala anomalie nel Concorso per l’assunzione di 54 unità dirigenziali presso il DOG

Oggetto: Segnalazione di gravi criticità procedurali relative al Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia a tempo indeterminato presso il Dipartimento per l’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi – Ministero della Giustizia, indetto con P.D.G. prot. m_dg.DOG.23/12/2024.0021393.ID

Con la presente si segnalano una serie di rilevanti anomalie riscontrate nella procedura concorsuale in oggetto che, se confermate, compromettono in modo significativo la trasparenza, l’efficienza e la regolarità del processo selettivo.

Tali criticità si pongono in contrasto con i principi fondamentali che regolano l’azione della pubblica amministrazione, tra cui l’imparzialità e il buon andamento, la parità di accesso ai pubblici uffici e le disposizioni normative specifiche che disciplinano i concorsi pubblici, in particolare il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

  1. Mancata verifica preliminare dei requisiti di partecipazione

Si rileva con estrema preoccupazione che alla prova preselettiva, svoltasi il 21 marzo 2025 presso la Nuova Fiera di Roma, potrebbero aver preso parte candidati privi dei requisiti di ammissione previsti dall’articolo 2 del bando di concorso.

L’assenza di una verifica preliminare e sistematica di tali requisiti prima dello svolgimento della prova preselettiva rappresenta una grave anomalia procedurale.

L’articolo 4 del bando consente l’ammissione con riserva, delegando l’accertamento del possesso dei requisiti a una fase successiva, ma tale prassi si rivela critica alla luce dell’articolo 7 del bando. Quest’ultimo prevede che la preselezione si svolga qualora il numero di domande sia pari o superiore a dieci volte i posti messi a concorso (ossia almeno 540 domande per 54 posti), limitando l’accesso alle prove scritte a un numero di candidati pari a otto volte i posti disponibili (432).

Se candidati privi dei requisiti fossero esclusi solo dopo la preselezione, comporterebbe un danno irreparabile per i concorrenti legittimi, esclusi dalla graduatoria iniziale senza possibilità di reintegro.

Tale omissione si pone in contrasto con il principio di parità di accesso ai pubblici uffici, che garantisce a tutti i candidati idonei un’equa opportunità di partecipazione, e con il principio di trasparenza, che impone alla pubblica amministrazione di agire in modo chiaro e verificabile. Inoltre, viola il principio di buon andamento, poiché l’inclusione di non idonei nella preselezione altera la selezione dei più meritevoli, obiettivo primario della procedura concorsuale.

È necessaria una verifica straordinaria e immediata del possesso dei requisiti da parte di tutti i partecipanti alla prova preselettiva, con esclusione dei non conformi prima della pubblicazione degli esiti, al fine di garantire la correttezza del processo selettivo e tutelare i diritti dei candidati legittimati.

  1. Disomogeneità nelle modalità di svolgimento della prova preselettiva

2.1 Prove asincrone e ritardi

Si contesta la decisione di consentire a taluni candidati di sostenere la prova preselettiva in modalità asincrona, con un significativo differimento temporale rispetto alla data ufficiale del 21 marzo 2025.

Come emerge dall’avviso del 25 marzo 2025 (cfr. “Avviso di convocazione e istruzioni per lo svolgimento della prova preselettiva asincrona”), alcune prove sono state fissate al 9 aprile 2025, concedendo a tali candidati un periodo di preparazione aggiuntivo di 19 giorni (dal 21 marzo all’8 aprile 2025) rispetto ai 20 giorni disponibili per la generalità dei concorrenti, calcolati dalla pubblicazione delle date il 28 febbraio 2025 al giorno precedente la prova, il 20 marzo 2025.

Questa disparità temporale viola il principio di contestualità delle prove, che rappresenta un corollario fondamentale del principio di par condicio tra i concorrenti, garantendo che tutti affrontino la selezione nelle medesime condizioni temporali e sostanziali.

Inoltre, si pone in contrasto con il principio di equità sancito dall’articolo 3 della Costituzione italiana, che impone un trattamento paritario tra i partecipanti a una procedura concorsuale pubblica.

La decisione di differire le prove per alcuni candidati garantisce un vantaggio competitivo ingiustificato, consentendo un tempo di preparazione significativamente maggiore rispetto agli altri, elemento essenziale per assicurare che la valutazione avvenga su basi omogenee.

Tale asincronicità rischia altresì di minare il principio di anonimato nella correzione, poiché l’identificazione di prove svolte in date diverse potrebbe influire sulla neutralità del processo valutativo.

Il principio di buon andamento è ugualmente violato, in quanto l’organizzazione disomogenea delle prove pregiudica l’efficienza e la regolarità della selezione, alterando l’obiettivo di individuare i candidati più meritevoli in condizioni di parità.

L’articolo 7 del bando, che disciplina la prova preselettiva, non prevede deroghe temporali alla sua esecuzione, rendendo tale scelta priva di fondamento normativo e in contrasto con il principio di legalità.

È indispensabile la revoca immediata di questa misura e l’adozione di modalità che garantiscano una rigorosa uniformità temporale e sostanziale per tutti i partecipanti, ripristinando la parità di trattamento e la correttezza del processo selettivo.

2.2 Prova preselettiva sincrona da remoto

Si segnala con preoccupazione l’autorizzazione concessa ad alcuni candidati di svolgere la prova preselettiva in modalità sincrona da remoto, motivata con riferimento all’articolo 3, comma 7 del bando e all’articolo 7, comma 7 del D.P.R. n. 487/1994.

Si osserva che:

  1. l’articolo 3, comma 7 del bando disciplina esclusivamente misure organizzative a tutela delle candidate in gravidanza o allattamento, prevedendo “misure idonee” come spazi dedicati o tempi aggiuntivi, senza contemplare lo svolgimento di prove in modalità remota sincrona per altre categorie di partecipanti;
  2. l’articolo 7, comma 7 del D.P.R. n. 487/1994 regola i requisiti di accesso ai concorsi, consentendo in casi specifici l’ammissione con titoli inferiori previa formazione, ma non disciplina in alcun modo le modalità di svolgimento delle prove, né autorizza l’esecuzione da remoto.

L’estensione della modalità sincrona da remoto appare priva di una base normativa esplicita nella disciplina ordinaria dei concorsi pubblici, come il D.P.R. n. 487/1994, che privilegia lo svolgimento delle prove in presenza per garantire equità, trasparenza e prevenzione di irregolarità, in conformità al principio di legalità (art. 1 Cost.). Tale modalità, pur adottata eccezionalmente durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, non trova giustificazione nel contesto del 2025, in assenza di emergenze dichiarate, e si pone in contrasto con il principio di parità di accesso (art. 3 Cost.), che richiede condizioni uniformi per tutti i concorrenti.

Ulteriori criticità riguardano:

  1. Tutela della privacy: lo svolgimento da remoto implica il trattamento di dati personali sensibili (es. immagini, connessioni), sollevando rischi di violazioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003, in particolare per l’assenza di garanzie sull’adeguatezza dei sistemi di sorveglianza;
  2. Uniformità tecnica: la disparità di accesso a connessioni internet stabili, dispositivi adeguati o ambienti privi di interferenze può compromettere l’equità della prova, favorendo chi dispone di risorse superiori e penalizzando altri, in contrasto con il principio di imparzialità (art. 97 Cost.).

La mancanza di una disciplina specifica nel bando o nella normativa di riferimento rende tale modalità illegittima e lesiva dei principi di buon andamento e trasparenza.

È necessario un chiarimento dettagliato sulla base normativa e sulle garanzie tecniche adottate per assicurare equità e protezione dei dati personali, con sospensione della procedura in caso di inadeguatezza.

  1. Mancata comunicazione dei punteggi individuali

Si contesta altresì la decisione di non comunicare i punteggi individuali della prova preselettiva a tutti i partecipanti, limitando tale informazione, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 7 del bando, ai soli candidati ammessi alle prove scritte.

Tale scelta si pone in contrasto con il principio di trasparenza sancito dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, che impone alla pubblica amministrazione di garantire la piena accessibilità alle informazioni relative alle procedure selettive (art. 1, comma 1, e art. 23), e con il diritto di accesso agli atti amministrativi previsto dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 22).

La mancata comunicazione dei punteggi impedisce ai candidati non ammessi di verificare la correttezza della valutazione, di controllare eventuali errori materiali o procedurali nella correzione, e di esercitare il proprio diritto di difesa in sede amministrativa o giurisdizionale, ledendo il principio di parità di trattamento e il diritto alla trasparenza.

La prassi di rendere noti i risultati individuali a tutti i partecipanti, consolidata in numerose procedure concorsuali, risponde al principio di buon andamento (art. 97 Cost.), poiché rafforza la fiducia nella regolarità del processo selettivo e consente un controllo diffuso sull’operato della Commissione esaminatrice.

L’omissione di tale informazione si configura come una violazione del principio di accountability, fondamentale per l’azione amministrativa, e compromette la possibilità di garantire un’effettiva parità di accesso alle fasi successive del concorso.

È indispensabile la comunicazione immediata dei punteggi individuali a tutti i partecipanti alla prova preselettiva, al fine di assicurare la piena trasparenza e tutelare i diritti dei concorrenti.

Conclusioni e richieste

Le anomalie sopra descritte rappresentano gravi violazioni dei principi di legalità, equità, trasparenza e buon andamento, minando la legittimità dell’intera procedura concorsuale e ledendo i diritti dei concorrenti.

Si intima pertanto all’Amministrazione e alla Commissione esaminatrice di:

  1. Procedere immediatamente alla verifica straordinaria dei requisiti di ammissione di tutti i partecipanti alla preselezione del 21 marzo 2025, escludendo i non idonei prima della pubblicazione degli esiti.
  2. Revocare entro 7 giorni la decisione di consentire prove preselettive asincrone, adottando modalità che garantiscano una rigorosa uniformità temporale e sostanziale per tutti i partecipanti, ripristinando la parità di trattamento e la correttezza del processo selettivo.
  3. Comunicare entro 7 giorni i punteggi individuali conseguiti da tutti i partecipanti alla prova preselettiva, ottemperando al D.lgs. n. 33/2013 e alla Legge n. 241/1990, al fine di garantire piena trasparenza e tutelare i diritti dei concorrenti.

Si diffida formalmente l’Amministrazione dal proseguire la procedura senza la piena e immediata sanatoria delle criticità segnalate, riservandosi, in caso di inerzia o risposta insoddisfacente, l’avvio di ogni azione giudiziaria per ottenere l’annullamento degli atti viziati e la tutela dei diritti lesi.

In attesa di un Vostro riscontro, porgo i miei più distinti saluti.

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

PROT. 20 CONCORSO DIRIGENTI GIUSTIZIA (1)

 

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