MINISTERO INADEMPIENTE? Si, anche sul tempo di viaggio

Non è la prima volta, e non sarà certo l’ultima, che il Ministero della Giustizia (non tutto per la verità) è inadempiente verso i lavoratori. 

Sono anni, e tanti, che chiediamo il riconoscimento del tempo di viaggio quale tempo di servizio per tutti i lavoratori del Ministero della Giustizia, come avviene da anni del DAP ed in altre Amministrazioni. Nessuno ci degna neanche di una risposta che vorremmo se non altro per capire le ragioni del diniego e della ennesima disparità di trattamento che si subisce. Ma anche le risposte sono un lusso che, evidentemente, non ci si può permettere!

Detto questo, e prima di adire un Tribunale, ci siamo rivolti alla Commissione delle Comunità Europee chiedendo di aprire la procedura di infrazione nei confronti del Ministero della Giustizia per violazione della Direttiva 1993/104/CE, nella parte in cui intende per «orario di lavoro»: “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell’esercizio della sua attività o delle sue funzioni, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali”.

Sappiamo che il buon esito della procedura non comporterebbe il risarcimento danni ai lavoratori ma sappiamo anche che un eventuale intervento positivo della Commissione Europea e la condanna al pagamento di una multa, potrebbe svegliar dall’oblio la nostra Amministrazione e coloro che, negli anni, non hanno voluto prendere alcuna decisione.

Eppure per cose come questa occorre “solo” un po’ di buona volontà che evidentemente manca!

Com’è evidente non ci arrendiamo e non dimentichiamo le battaglie iniziate da molto tempo, perché abbiamo pazienza, memoria, tenacia, voglia di cambiare e di uscire dall’immobilismo diffuso nella Pubblica Amministrazione in cui spesso, come in questo caso, si preferisce non rispondere alle richieste ripetute negli anni piuttosto che assumersi le responsabilità di una decisione.

E’ fin troppo facile dirigere così …

Il Coordinatore Nazionale

Claudia Ratti

Mettiamo a disposizione:

Una Risposta a “MINISTERO INADEMPIENTE? Si, anche sul tempo di viaggio

  • Antonio Iamiglio - Procura Repubblica di Tortona
    12 anni fa

    se vi interessano le ragioni del diniego leggete la risposta (che qui di seguito ricopio integralmente) che mi ha dato il Ministero a fronte di un mio quesito in merito:
    “Ministero della Giustizia
    Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi
    Direzione generale del personale e della formazione
    Ufficio primo – Affari generali
    Prot. n. 116/1/10305/GM/I
    Roma 10 dic. 2008
    Alla Procura Generale della Repubblica di Torino /Rif.to a nota prot. 8302/01 del 13.11.08
    Oggetto: Iamiglio Antonio – Cancelliere C! Super – in servizio presso la Procura di Tortona. Istanza recupero ore impiegate per il viaggio.

    Si riscontra la nota in riferimento, relativa alla tematica in oggetto e a riguardo si rappresenta quanto segue
    l’art. 25 co. 7 del CCNL del 14.09.07 prevede che il personale che partecipa alle attività di formazione organizzate dall’Amministrazione è considerato in servizio a tutti gli effetti, pertanto qualora l’orario dei relativi corsi non coincida con quello di servizio si pone la necessità di considerare la prestazione lavorativa del dipendente.
    La prestazione lavorativa del dipendente, in occasione della sua partecipazione all’attività di formazione, subisce pertanto una modifica in relazione al calendario orario giornaliero di quest’ultima, di fatto adeguandovisi;fermo restando il riferimento alla durata della settimana lavorativa fissata in 36 h, ne consegue che le eventuali ore svolte in eccesso o in difetto ( in quest’ultimo caso per la frequenza al corso in un giorno destinato al rientro pomeridiano,ad es. di complessive 9 ore), dovranno essere compensate dal dipendente,secondo modalità concertate con il Dirigente dell’Ufficio.
    Alla luce delle suesposte argomentazioni appare pertanto corretto dal punto di vista gestionale, l’operato del Procuratore della Repubblica di Tortona a fronte della richiesta del Sig. Iamiglio intesa ad ottenere il recupero anche delle ore di viaggio occorse per raggiungere il luogo in cui si svolge l’attività di formazione; infatti in base alla normativa contrattuale vigente – art. 30 co. 1 lett. f) e g) del CCNLI del 16/05/01 -, la possibilità di considerare attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio ( e quello impiegato per la sorveglianza e custodia del mezzo) è espressamente prevista con riferimento ai soli autisti.
    IL DIRETTORE GENERALE
    Carolina Fontecchia
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    Cordiali saluti
    Antonio Iamiglio