Trattamento di missione
La nostra proposta sarebbe accettabile per le Sezioni Unite della Corte dei Conti, lo sarà anche per il Ministero della Giustizia?
La novità è una deliberazione delle Sezioni Unite della Corte dei Conti che coincide esattamente con la posizione già espressa da questa Federazione, ovvero:
“La Sezione remittente ha, poi, osservato come, ritenuto ammissibile l’utilizzo del mezzo proprio, la valutazione in ordine alla convenienza circa l’utilizzo dello stesso non può portare ad una traslazione del costo a carico del dipendente con conseguente indebito arricchimento per l’Amministrazione. Al riguardo, queste Sezioni riunite ritengono, con riferimento al primo dei due quesiti posti (possibilità, da parte dell’Amministrazione, di continuare ad autorizzazione l’utilizzo del mezzo proprio) che (omissis) il dipendente può ancora essere autorizzato all’utilizzo del mezzo proprio, con il limitato fine di ottenere la copertura assicurativa dovuta in base alle vigenti disposizioni, mentre non gli può più essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute nella misura antecedentemente stabilita dal disapplicato art. 8 della legge n. 417 del 1988, anche nell’ ipotesi in cui tale mezzo costituisca lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell’interesse pubblico”.
Ricordiamo chi viene danneggiato: il personale di cancelleria inviati presso le sezioni distaccate, gli uffici del giudice di pace; gli ufficiali giudiziari che, costretti a raggiungere con mezzi pubblici la sede di applicazione, non avrebbero poi a disposizione il mezzo indispensabile per porre in essere l’attività di esecuzione e le stesse notifiche; gli esperti informatici che hanno effettuato (gratuitamente) tutte le attività della migrazione ai nuovi sistemi nelle sezioni distaccate evitando all’ Amministrazione le ingenti spese dell’ assistenza sistemistica; tutto il personale che deve partecipare ai corsi di formazione.
Abbiamo chiesto all’ Amministrazione di adottare una decisione chiara ed inequivocabile nel senso già delineato dalla Corte dei Conti e di convocare le OO.SS. al fine di individuare ex art. 30 lett. g) CCNL 1998/2001, le categorie di lavoratori per i quali il tempo di viaggio è da considerarsi come attività lavorativa.
Fussa cà fussa la volta buona!