Circolare m_DOG.14/06/2024.0139482 Qualifica di “agente contabile” per i funzionari UNEP dirigenti

Non Attivo

Roma, 12 novembre ’24 prot.103

Al Ministro della Giustizia

Carlo Nordio

Al Vice Ministro e Sottosegretario di Stato

Francesco Paolo Sisto

 Al Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria

Gaetano Campo

Al Direttore Generale Organizzazione Giudiziaria

Maria Isabella Gandini

 

Con la circolare in oggetto, l’Amministrazione giudiziaria, interpellato l’Ufficio Legislativo, ha deciso di convenire con quanto affermato recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto nell’Ufficiale giudiziario dirigente la qualifica di agente contabile “avendo l’incarico di riscuotere e di amministrare denaro di spettanza dello Stato del quale ha, dunque, il maneggio,” (Cass. Sez. U. ordinanza n.35451 del 1.12.2022).

Quella dei conti giudiziali degli Uffici Nep è un’annosa questione sollevata dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti quando, nel 2021, ha invitato gli Uffici Nep a depositare il conto giudiziale ai sensi degli artt.137 e ss. Del D.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 inerente “agli incassi per le somme relative a notifiche e per i diritti e indennità che l’Unep riscuote a vario titolo”.

Questione che, inizialmente, fu definita con circolare m_dg.DOG.11/11/2021.0236261 che, facendo proprio il parere reso dall’Ufficio Legislativo m_dg.LEG.27/10/2021.0010910, acclarò l’inapplicabilità agli Uffici NEP della normativa contabile di cui al codice di giustizia contabile contenuto nel D. Lgs 174/2016, ritenendo non dovuto il deposito dei conti giudiziali presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti territorialmente competente.

A parere di chi scrive, le ragioni sottese alla richiamata circolare del 2021 sono fondate e tutt’ora valide per la ragioni di seguito esplicitate.

La materia soffre di una grave lacuna normativa che, dal nostro punto di vista, non può essere colmata da una sentenza della Cassazione, seppur a Sezioni Unite, ma necessita di un serio intervento normativo.

È noto che la disciplina relativa all’organizzazione e alla gestione contabile – amministrativa degli Uffici Nep è contenuta nel DPR 15.12.1959 n.1229 smi (il c.d. Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari), disciplina speciale rispetto al T.U.P.I nonché nel CCNI del Ministero della Giustizia e nelle c.d. “Norme di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari” di cui al CCNI del 24.4.2022.

In nessuno dei menzionati testi normativi è previsto che gli Ufficiali Giudiziari dirigenti abbiano la qualifica di agente contabile né tanto meno che siano tenuti al deposito dei conti giudiziali presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti territorialmente competente. Siffatta qualificazione non può definirsi “normativizzata” in quanto difetta sia il requisito soggettivo ex art. 138 d.lgs. 174/2016, sia del requisito oggettivo, ex artt.137 ss. d.lgs.174/2016, di pubblico amministratore ai fini della autonoma imputabilità alla giurisdizione contabile.

A tal proposito, giova richiamare quanto affermato nella summenzionata circolare del 2021 laddove rileva, richiamando il parere acquisito dall’Ufficio Legislativo, che:

  • l’attività dell’ufficio UNEP e dei suoi dirigenti presenta una serie di peculiarità che fanno dubitare dell’’applicabilità. tout court, delle norme generali sul rendiconto degli agenti contabili;
  • gli Uffici NEP sono istituiti presso ciascuna Corte di Appello o Tribunale. per cui si tratta di strutture incardinate negli Uffici giudiziari di appartenenza (Corte di Appello o Tribunale) e allo stesso tempo non sono muniti di soggettività giuridica quali organismi di diritto pubblico;
  • la loro l’attività è disciplinata dall’Ordinamento degli Ufficiali giudiziari, di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modifiche ed integrazioni, che non fa alcun riferimento al controllo preventivo della Corte dei Conti;
  • l’art 146 del precitato Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari cristallizza la peculiarità dell’Ufficio Unep e in cui è sempre presente la figura del Capo dell’Ufficio Giudiziario;
  • l’emolumento-percentuale sui crediti recuperati dall’erario sui campioni civili, penali ed amministrativi, attribuito agli ufficiali giudiziari ex art. 122 cit. Ordinamento, nonché menzionato al comma 1 dell’art. 146, il suo introito è stato sottratto agli Uffici NEP a partire dal 1998 per intervenute modifiche normative e, allo stato, le quote pro capite spettanti ai dipendenti UNEP vengono assegnate direttamente ai rispettivi Uffici NEP dalla Direzione generale del bilancio e della contabilità di questa Amministrazione centrale con le modalità di cui all’Accordo sindacale del 22 maggio 2009 (Pos. Arch. VI-DOG/742/027-1/2009/CA) e per le quali il funzionario UNEP dirigente gestisce solo il 3% per devoluzione al fondo spese d’Ufficio, oltre alla contabilizzazione in busta paga unitamente agli altri emolumenti accessori della retribuzione, con le ritenute IRPEF e il versamento dei contributi pensionistici nella CPUG (Cassa Previdenza Ufficiali Giudiziari).

Da quanto precede discende che gli Ufficiali Giudiziari dirigenti non sono qualificati come Agenti Contabili né nella disciplina normativa propria né in quella specifica degli Agenti contabili.

Ma vi è più. L’agente contabile, pur qualificandosi quale soggetto attivo della responsabilità contabile – ovvero quella particolare responsabilità patrimoniale in cui possono incorrere solo alcuni pubblici dipendenti, in ragione del maneggio di denaro o di altri valori dello Stato o la materiale disponibilità di beni – non ha una sua precisa definizione contenuta all’interno della legislazione contabile sia statale che degli enti pubblici.

Inoltre, negli artt. 137 e ss. del D.lgs. 174/2016 “Codice di Giustizia Contabile”, che disciplinano il giudizio sui conti, non si fa menzione alcuna degli Ufficiali Giudiziari dirigenti ma si parla genericamente dei conti degli Agenti Contabili. Senza contare che ai sensi dell’art. 138 ( denominato Anagrafe degli agenti contabili) è onere delle Amministrazioni comunicare alla Corte dei Conti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale, adempimento non ottemperato dal DOG.

Ad ogni modo, pur ritenendo assolutamente dirimente la circostanza che nella legislazione generale e speciale manchi una precisa identificazione dei funzionari UNEP dirigenti quali agenti contabili, non può considerarsi oltremodo condivisibile quanto affermato dalle Sezioni Unite: l’ordinanza, invero, dopo avere affermato che gli Ufficiali Giudiziari dirigenti “sono impiegati civili dello Stato ………. godono di uno stabile inserimento nell’amministrazione giudiziaria e sono equiparati agli impiegati civili dello Stato” si limita a richiamare il contenuto degli artt. 146 e 149 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) senza fornire indirizzi ermeneutici del perchè le stesse siano rilevanti al punto da affermare che il funzionario UNEP dirigente, acquisisca la qualifica di Agente Contabile.

Invece, con la circolare di giugno 2024, che invero si contesta, l’Amministrazione si limita a riportare un estratto della sentenza della Suprema Cort a Sezioni Unite senza specificare chi sono gli Agenti Contabili, chi è tenuto a depositare i conti giudiziali e in che modalità/termini, né ha comunicato un loro elenco alla sezione giurisdizionale territorialmente competente.

Tale modus operandi del Ministero si ripercuote quotidianamente sul lavoro dei Funzionari UNEP Dirigenti che, oltre a trovarsi quotidianamente ad operare in Uffici privi di risorse adeguate al carico di lavoro cui si trovano sottoposti, sono in tal modo assoggettati ad una pressione derivante da un’ulteriore e gravosa responsabilità.

Questa situazione è aggravata dal fatto che l’Amministrazione non ha dotato tutti gli Uffici NEP del territorio nazionale degli adeguati strumenti per poter operare con la moneta elettronica, con POS messi a disposizione dall’ Istituto Tesorerie per la riscossione con carte elettroniche di credito o di debito. Tale tipo di strumentazione permetterebbe di non equivocare la figura dei Funzionari UNEP dirigenti come agenti contabili.

A tale proposito, m giova richiamare il Regolamento dell’esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia e della resa dei conti giudiziali n. 1186 del 23/11/2017 che, nel prevedere l’obbligo degli agenti contabili tenuti alla resa dei conti giudiziali, individua a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tipologie di soggetti che non rivestono la qualifica di Agente Contabile ai fini della resa del conto:

  • cassiere, nel caso di dispositivi di casse continue, idonee al deposito temporaneo del denaro riscosso, e di emettitrici automatiche per la riscossione dei ticket, se gestiti esclusivamente dal Tesoriere;
  • lo stesso dicasi per il caso di pagamento: • con moneta elettronica mediante il portale internet aziendale;
  • con POS messi a disposizione dall’Istituto Tesoriere per la riscossione con carte elettroniche di debito o di credito;
  • con assegni/vaglia conservati temporaneamente presso l’Azienda e periodicamente ritirati dal corriere incaricato di portarli al Tesoriere.

Ebbene, dalle summenzionate esclusioni risulterebbe lampante l’ esatta corrispondenza alle caratteristiche operative degli Uffici Nep.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene necessario che la questione venga risolta in modo chiaro e definitivo attraverso un intervento degli organi politici competenti e un’azione concreta da parte dell’Amministrazione, ivi compresa una programmazione di bandi per fornire a tutti gli Uffici NEP del territorio sia il personale necessario che la dotazione di adeguati strumenti per poter operare efficacemente.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale

(Claudia Ratti)

Marta Martino

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