Art.32 CCNL … l’Amministrazione si rassegni!

Non Attivo

Ci risiamo … continuano ad arrivare segnalazioni sull’applicazione scorretta dell’Art.32 CCNL 12/02/2018.

Una parola vogliamo dirla alle Amministrazioni: rassegnatevi.

La formulazione dell’articolo “non prevede più la necessità di documentare i motivi e le ragioni per le quali viene richiesto il permesso, anche se la motivazione, che consente di ricondurre tale tutela alle esigenze personali e familiari dell’ interessato, va comunque indicata nella richiesta avanzata dal dipendente, in quanto la stessa resta il presupposto legittimante per la concessione del permesso”, non lo diciamo noi (che pure abbiamo sottoscritto il Contratto e che sappiamo quello che abbiamo firmato) ma lo scrive l’ARAN, il Ministero della Giustizia chiarisce ancora una volta quanto è già molto chiaro: “conformemente a quanto disposto dal comma 2, lett. e), dell’art, 32 del sopracitato contratto, nel caso di specie ‘le ore di permesso da detrarre dal monte ore previsto sono state convenzionalmente fissate in ore 6, anche nell’ipotesi di giornata lavorativa con orario superiore, non comportando pertanto, per il dipendente alcun addebito orario”.

Perchè si vogliono sempre peggiorare le condizioni dei lavoratori? Perchè non si applicano le norme anche quando sono chiare?
Perchè Capi degli Uffici Giudiziari, quindi magistrati, vogliono assumersi responsabilità e poteri che non hanno?
Noi siamo sempre a disposizione dei lavoratori … norme alla mano.

 

https://www.aranagenzia.it/orientamenti-applicativi/comparti/funzioni-centrali/7558-funzioni-centrali-permessi-assenze-e-congedi/9084-cfc8.html

nota ministeriale art 32 CCNL

 

Claudia Ratti
Coordinatore Nazionale Ministero della Giustizia

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