CHE CONFUSIONE… Malattie, permessi (e non solo)

Non Attivo

AIUTORicordiamo che:

1. il D.lvo 165/2001 (modificato negli anni e, da ultimo, dalla L.125/2013) ha disposto: “Nel caso in cui l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all’orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”

2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica nella Circolare n.2 del 4/02/2014 interpreta le disposizioni sulle assenze per visite mediche dei dipendenti pubblici emanando disposizioni operative e, neanche a dirlo, sono in senso assolutamente sfavorevole al lavoratore, perché:

• Trasforma l’assenza per malattia in permesso. Per l’effettuazione di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, il dipendente deve fruire dei “permessi per documentati motivi personali”.

• Nell’attestazione di presenza deve risultare anche l’orario di visita.

In sintesi il lavoratore per sottoporsi a visite specialistiche è costretto ad attingere dai permessi e … se finiscono e le malattie restano? Deve chiedere ferie e se finiscono? Deve sperare che sia guarito! Il tutto con una circolare “interpretativa” e se fosse stata “modificativa” che avrebbero scritto?

Abbiamo chiesto alla nostra Amministrazione di disapplicare la circolare e, neanche a dirlo, non abbiamo ricevuto nessuna risposta. In compenso, dopo aver appreso che il Ministero dell’Interno ha previsto la sospensione della Circolare, abbiamo sollecitato la nostra Amministrazione a fare altrettanto.

Il buon saggio dice: “chiedere è lecito, rispondere è cortesia” chissà se, prima o poi, ci giungerà una risposta anche dal Ministero della Giustizia …

Il Coordinatore Nazionale

Claudia Ratti

Mettiamo a disposizione:

 

Ilenia Costantini

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