Concorso UPP si chiede Trasparenza
Roma, 18 Giugno 2024, prot. 52
Al Ministro della Funzione Pubblica
On. Paolo Zangrillo
Al Dirigente responsabile della Direzione Reclutamento Personale PA Formez
Dott. A. Benzia
Per conoscenza Al Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
Dott. Gaetano Campo
Al Direttore Generale Organizzazione Giudiziaria
Dr.ssa Maria Isabella Gandini
OGGETTO: Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia. Richiesta pubblicazione graduatoria vincitori e idonei.
Con la presente, esprimiamo stupore e sconcerto, sia da parte nostra che di numerosi candidati, riguardo alla pubblicazione dei soli nominativi dei vincitori del concorso. In particolare, notiamo che la graduatoria manca delle specifiche necessarie riguardanti i criteri utilizzati per assegnare il punteggio complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nei titoli di riserva.
Questa mancanza di trasparenza impedisce agli interessati di verificare correttamente l’intera procedura, violando, tra l’altro, il diritto all’impugnativa garantito dalle norme vigenti.
Questo approccio pregiudica sia i diritti dei vincitori (che scelgono la sede di lavoro all’interno del distretto selezionato durante la domanda di partecipazione al concorso) che quelli dei candidati idonei. Senza conoscere la loro posizione effettiva in graduatoria, non possono verificare l’accuratezza del punteggio assegnato e non sanno se la “distanza” rispetto alla possibilità di scorrimento è di una, cento o mille posizioni!
Inoltre, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si è già pronunciata sulla questione della pubblicazione degli esiti dei concorsi, raccomandando di indicare i nomi e i cognomi dei vincitori e degli idonei nella graduatoria finale. La delibera 15 novembre 2023, n.525 libera le Amministrazioni dall’ “incubo” interpretativo: “le precisazioni del Garante della Privacy rese con parere del 23 marzo 2023, secondo cui le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie nonché degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera e di altri procedimenti che si concludono con la formazione di graduatorie, nonché le altre specifiche forme di conoscibilità di tali atti previste dall’ordinamento, trovano la propria disciplina in disposizioni stratificatesi nel tempo (cfr. art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare, commi 5, 6 e 6-bis; più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, cfr. art. 35, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Tali norme dispongono, inoltre, che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi (cfr. art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”). La suddetta impostazione è confermata nel decreto 14 marzo 2013, n. 33, laddove viene precisato che sono oggetto di pubblicazione le graduatorie finali aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”.
Per quanto sopra si chiede:
- di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie in oggetto con nomi visibili o, in subordine, all’indicazione degli idonei tramite codice identificativo;
- di indicare le singole voci che hanno determinato il punteggio complessivo come da bando.
Si porgono Cordiali saluti
Segretario Generale
(Claudia Ratti)