Contestazione disposizione di servizio “periodo feriale” tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27 maggio 2024
Roma, 13 Giugno 2024, prot. 49
Alla Presidente del Tribunale di S.Maria C.V.
Dr.ssa Gabriella Maria Casella
E, p.c. Al Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
Dott. Gaetano Campo
Al Direttore Generale Organizzazione Giudiziaria
Dr.ssa Maria Isabella Gandini
Alla scrivente OO.SS. è stato segnalato l’ordine di servizio in oggetto con il quale la Presidente del Tribunale di S. Maria C.V. ha predisposto la pianificazione delle ferie relative all’annualità 2024 invitando (…) il personale a voler programmare, dal 01/07/2024 al 30/09/2024, il godimento di un congruo numero di giorni di congedo, non inferiore a 21 giorni lavorativi, avendo cura in ogni caso di assicurare la copertura dei servizi.”.
Tale pianificazione troverebbe motivazione nella necessità di contemperare “ il diritto di ciascuno al legittimo riposo psico – fisico con la necessità di garantire la continuità dei servizi” nel periodo di “sospensione delle attività giudiziarie normalmente coincidente con il periodo estivo”.
Si ritiene, invece, che la disposizione non tenga in alcuna considerazione le esigenze del lavoratore e si dubita fortemente che sia la migliore soluzione anche per l’Amministrazione, difatti:
Dal punto di vista del personale il vigente art. 23 del CCNL del comparto Funzioni Centrali testualmente dispone “Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno – 30 settembre”.
Va detto che il “godimento di almeno due settimane continuative” sono un diritto del lavoratore che il datore di lavoro è obbligato a concedere ma non un’imposizione del datore di lavoro.
E’ noto che a sancire il diritto alle ferie è la Costituzione stessa, allo scopo di tutelare lo stato di salute fisica e mentale di ogni lavoratore tramite un riposo adeguato.
Non solo, vi è un ulteriore aspetto pratico da valutare: frequentemente i dipendenti sono costretti a dover utilizzare le ferie per sopperire ad eventi imprevisti e imprevedibili non rientranti nelle tipologie degli ulteriori permessi (retribuiti e non) contrattualmente previsti o sol perché non numericamente sufficienti.
Dal punto di vista organizzativo, si evidenzia che l’obbligatoria fruizione continuativa di 21 giorni di ferie determinerebbe l’assenza di personale per quasi un mese e, conseguentemente, la probabile interruzione di servizi per l’elevata e contemporanea assenza di personale in un periodo di tempo particolarmente ristretto.
Per quanto precede, si chiede una tempestiva rettifica del provvedimento in esame nel pieno rispetto dei CCNL vigenti.
Si porgono Cordiali saluti
Segretario Generale
(Claudia Ratti)