Contestazione disposizione di servizio “periodo feriale”Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

 Roma, 20 Giugno 2024, prot. 53    

 

Al Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

Dott. Gaetano Campo 

Al Direttore Generale Organizzazione Giudiziaria 

Dr.ssa Maria Isabella Gandini  

Ufficio I Affari Generali – Relazioni sindacali 

Dr.ssa Mariarosaria Donnici  

E, p.c.                                                                                 Alla Presidente del Tribunale di S. Maria C.V. 

Dr.ssa Gabriella Maria Casella 

 

La presente al fine di segnalare che con ordine di servizio del 27 maggio 2024 il Presidente del Tribunale di S. Maria C.V. ha predisposto la pianificazione delle ferie relative all’annualità 2024 invitando (…) il personale a voler programmare, dal 01/07/2024 al 30/09/2024, il godimento di un congruo numero di giorni di congedo, non inferiore a 21 giorni lavorativi, avendo cura in ogni caso di assicurare la copertura dei servizi.”. Tale pianificazione troverebbe motivazione nella necessità di contemperare “il diritto di ciascuno al legittimo riposo psico – fisico con la necessità di garantire la continuità dei servizi” nel periodo di “sospensione delle attività giudiziarie normalmente coincidente con il periodo estivo”.  

La scrivente Sigla, con nota che si allega ha rilevato, in primis, come la disposizione in esame non tenga in alcuna considerazione le esigenze del lavoratore e violi le disposizioni contrattuali operanti in materia per le ragioni di seguito esposte.  

Il vigente art. 23 del CCNL del comparto Funzioni Centrali testualmente dispone “Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno – 30 settembre”.  

Va detto che il “godimento di almeno due settimane continuative” sono un diritto del lavoratore che il datore di lavoro è obbligato a concedere su espressa richiesta e non certo un’imposizione del datore di lavoro.  

E’ noto che a sancire il diritto alle ferie è la Costituzione stessa, allo scopo di tutelare lo stato di salute fisica e mentale di ogni lavoratore tramite un riposo adeguato. Pertanto, la disposizione citata prevede che l’Amministrazione, pur dovendo tener conto delle esigenze di servizio, è tenuta a valutare le preferenze del lavoratore in quanto strettamente collegate alla finalità cui le ferie sono deputate. Tale preferenza può essere declinata nel caso di rilevanti esigenze che, nel caso di specie, non rilevano essendo palese che scopo dell’ordine di servizio sia quello di fra fruire la maggior parte numero del numero giorni contrattualmente concessi nel periodo di sospensione dell’attività giudiziaria.  

Non solo, non c’è da sottovalutare la circostanza che frequentemente i dipendenti sono costretti a dover utilizzare le ferie per sopperire ad eventi imprevisti e imprevedibili non rientranti nelle tipologie degli ulteriori permessi (retribuiti e non) contrattualmente previsti o sol perché non numericamente sufficienti. 

Ma v’è di più! A parere della scrivente Sigla, tale ordine di servizio non rappresenta la migliore soluzione per l’Ufficio in quanto dal punto di vista organizzativo è evidente che l’obbligatoria fruizione continuativa di 21 giorni di ferie determinerebbe l’assenza di personale per quasi un mese e, conseguentemente, la probabile interruzione di servizi per l’elevata e contemporanea assenza di personale in un periodo di tempo particolarmente ristretto. 

Nonostante la nostra segnalazione con argomentazioni che riteniamo essere non solo ragionevoli ma, soprattutto, conformi alle norme contrattuali collettive, il Presente del Tribunale di SMCV con e-mail diramata in data odierna, ha intimato al personale a provvedere conformemente all’ordine di servizio entro e non oltre il 21 giugno (domani).  

Per quanto precede, si chiede un tempestivo intervento del Superiore Ministero affinchè l’Ufficio provveda a rettificare il provvedimento in esame nel pieno rispetto dei CCNL vigenti.  

Si porgono Cordiali saluti 

Segretario Generale 

(Claudia Ratti)

PROT.49 TRIBUNALE SMCV FERIE (2) 

Marta Martino

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