Diritto di rarefazione, per tutti?!
Oggetto: sciopero CGIL e UIL nel Ministero della Giustizia, 29 novembre 2024.
Abbiamo preso atto che è stata diffusa a tutti gli uffici giudiziari la consueta comunicazione, quivi allegata sub 1), nella quale si dà atto che CGIL e UIL hanno proclamato lo sciopero generale nazionale di tutti i settori pubblici e privati per l’intera giornata del 29 novembre 2024.
Tale comunicazione, a parere della scrivente, è incompleta laddove non si chiariscono le sanzioni che potrebbero essere applicate ai lavoratori che aderiscono allo sciopero censurato dalla Commissione di Garanzia, per i motivi che di seguito vado a specificare.
È noto che:
- con provvedimento del 12 novembre 2024 (all.2) la Commissione di Garanzia per lo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha invitato CGIL e UIL ad escludere dallo sciopero generale il Ministero della Giustizia, “in conformità alle citate delibere, dandone comunicazione anche alla scrivente Commissione entro cinque giorni dalla ricezione della presente delibera”.
- il 19 novembre 2024, CGIL e UIL lungi dall’adeguarsi alla prescrizione della Commissione di Garanzia hanno confermato lo sciopero proclamato (anche) nel settore giustizia.
- L’art. 4, comma 1, della Legge 12/06/1990 n. 146 quando prevede che “i lavoratori che si astengono dal lavoro in violazione delle disposizioni dei commi 1, primo periodo, e 3 dell’articolo 2 o che, richiesti dell’effettuazione delle prestazioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, non prestino la propria consueta attività, sono soggetti a sanzioni disciplinari proporzionate alla gravità dell’infrazione”.
Non è chiaro alla scrivente perché il Ministero della Giustizia, pur avendo l’autorità per intervenire nei confronti dei sindacati che violano palesemente il diritto alla rarefazione oggettiva, come stabilito dalla Commissione di Garanzia, non eserciti tale potere. Al contrario, il Ministero si limita a informare gli Uffici Giudiziari dello sciopero, senza menzionare i potenziali rischi per il personale aderente, che potrebbe incorrere in sanzioni.
È importante sottolineare che Confintesa FP, impegnata a pretendere il pieno rispetto delle normative da parte di tutti, dimostra coerenza osservando in primis rigorosamente le stesse regole. Infatti, a tal proposito, lo sciopero inizialmente previsto per il 25 ottobre è stato prontamente rimandato a una data successiva a seguito dell’invito della Commissione di Garanzia a rispettare il diritto di rarefazione.
Un ulteriore elemento degno di attenzione è rappresentato dalla possibile sottoscrizione del CCNI da parte di (solo) CGIL e UIL, prevista per il 28 novembre 2024.
Quale potrebbe essere la ragione di confermare uno sciopero il giorno successivo, il 29 novembre, presso il Ministero della Giustizia senza incorrere alcun rischio di precettazione esponendo i lavoratori al rischio sanzioni?
Augurandomi che le stesse regole si possano applicare a tutti, a prescindere dalla disponibilità alla sottoscrizione di un CCNI ed ai rapporti di forza, porgo Cordiali saluti
Il Segretario Generale
(Claudia Ratti)