Interpello Nazionale per 9.739 posti – Richiesta di rettifica FAQ

Non Attivo

La presente per significare che, in relazione all’interpello di cui all’oggetto, abbiamo ricevuto numerose segnalazioni ritenute meritevoli di essere prese nella dovuta considerazione.

In particolare, emergono incongruenze nella “Guida all’uso della procedura per la partecipazione all’interpello nazionale”, nelle FAQ pubblicate il 10 Agosto 2023 rispetto agli accordi vigenti.

Di seguito si elencano gli errori che si ritengono essere macroscopici e che si reputa urgente correggere anche al fine di evitare inutili controversie.

  • Mancato riconoscimento della priorità per assistenza al disabile in situazione di gravità alla luce della normativa attuale ai sensi della legge 104/1992.

L’art. 2 del bando riconosce ”priorità al trasferimento ai dipendenti con grado di invalidità di cui all’art. 21 legge 104/92 ovvero in situazione di gravità (art. 33 co 3 e 6 L.104/92). È riconosciuta, altresì, priorità al trasferimento ai dipendenti che prestano assistenza a congiunti con disabilità in situazione di gravità (art.33 co.3 e 5 L.104/92), quando la sede richiesta li avvicina alla residenza del disabile, situata nella regione per la quale si presenta domanda di trasferimento. È riconosciuta priorità al trasferimento ai dipendenti vittime di violenza di genere”.

Nel bando si precisa che per ottenere il riconoscimento della priorità deve essere utilizzata “esclusivamente la modulistica allegata”  tuttavia la dichiarazione sostitutiva di assistenza a familiare disabile in condizione di gravità  ai sensi dell’art. 75 e 76 del DPR 445/2000 non risulta essere aggiornata con la normativa vigente in tema di assistenza ex legge 104/1992.

Il modulo infatti prevede che il dipendente debba dichiarare che: non vi sono altri parenti/affini che fruiscono dei benefici previsti dalla L. 104/92 per il medesimo disabile”.

Il bando non ha tenuto conto del decreto legislativo 105/2022 che ha modificato la disciplina prevista dalla legge 104/92 in merito ai permessi riconosciuti ai familiari che assistano persone con grave disabilità.

Il decreto, infatti, ha modificato il comma 3 dell’art. 33 della legge 104, sostituendolo con un nuovo comma 3, che ha eliminato il principio del referente unico, ovvero la possibilità che veniva riservata esclusivamente ad un unico familiare di usufruire dei permessi della legge 104 per assistere il familiare con handicap grave.

Con l’eliminazione di questo principio, il diritto è quindi esteso  a più persone, ed è quindi consentito a più familiari di usufruire, sia pur alternativamente tra loro, dei permessi per assistere il medesimo familiare, entro il limite massimo dei tre giorni mensili complessivi.

Pertanto, riteniamo opportuno modificare il modello allegato al bando senza indurre i dipendenti a fare false dichiarazioni e dichiarare che “non vi sono altri parenti/affini che fruiscono dei benefici previsti dalla L. 104/92 per il medesimo disabile” quando, in realtà, la normativa prevede la possibilità di fruire dei benefici a più persone.

  • Mancato riconoscimento del punteggio per ricongiungimento familiare-mancato distinguo tra sede di servizio temporanea e sede di organico.

La questione sorge perché molti dipendenti stanno preferendo partecipare a questo interpello piuttosto che rischiare di attendere invano l’interpello straordinario riservato ai distaccati che hanno maturato un anno presso la sede di servizio (distacco) previsto dall’addendum all’Accordo mobilità del 22 marzo 2023[1]

La sfiducia nasce dai numerosi (direi tutti) CCNL ed Accordi e mai rispettati dall’Amministrazione.

Tale scelta, legittima, di partecipare all’interpello in corso piuttosto che fidarsi ed aspettare un successivo interpello in realtà danneggia sia l’istante (che potrebbe andare in altro ufficio/sede rispetto a quello attuale), sia altri lavoratori che non riescono ad ottenere il trasferimento (perché l’interpello può essere vinto da chi è, per esempio, distaccato ex L.104/92), sia e non per ultimo, l’Amministrazione che potrebbe aver accantonato dei posti per la stabilizzazione e che resterebbero scoperti.

Nella Guida per la compilazione della domanda d’interpello vengono elencati i casi “CONDIZIONI DI FAMIGLIA” per i quali sono riconosciuti i punteggi ulteriori per agevolare il ricongiungimento familiare.

In neretto viene sottolineato che: “il punteggio per le condizioni di famiglia eventualmente possedute, sarà attribuito esclusivamente se si presta servizio su una sede situata in una Provincia diversa da quella in cui risiedono o sono domiciliati i congiunti”.

Nelle FAQ viene precisato che:

  • “La sede di organico corrisponde all’ufficio nel quale si è incardinati e nel quale si occupa il posto in pianta organica, ovvero alla sede di appartenenza; la sede di servizio è quella in cui si svolge l’effettivo servizio (se ci si trova in distacco corrisponde alla sede di distacco)” (FAQ n.17);
  • “Ai fini del riconoscimento del punteggio, il riferimento è alla sede di organico (di appartenenza)” (FAQ n.18).

Essendo previsto che “Le condizioni di famiglia andranno documentate con dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al bando” si rappresenta che la modulistica allegata al bando non permette di ottenere il riconoscimento del punteggio nelle ipotesi previste quando l’attuale sede di servizio ottenuta per assegnazione temporanea corrisponde alla sede desiderata.

Per quanto sia corretto dare precedenza a coloro che al momento del bando non hanno ancora potuto usufruire di un distacco temporaneo per ricongiungersi con la famiglia, appare incongruente prevedere genericamente l’ipotesi di punteggio per situazioni di ricongiungimento familiare.

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Per quanto sopra, si

CHIEDE

Sul n.1: di modificare il modello allegato al bando senza indurre i dipendenti a fare false dichiarazioni e dichiarare che “non vi sono altri parenti/affini che fruiscono dei benefici previsti dalla L. 104/92 per il medesimo disabile” quando, in realtà, la normativa prevede la possibilità di fruire dei benefici a più persone.

Sul n.2: di modificare il modello allegato al bando consentendo di distinguere la sede di servizio dalla sede di appartenenza o, in alternativa, di pubblicare prima della scadenza di quello in oggetto un nuovo interpello dedicato ai soli dipendenti in posizione di distacco o, sempre in alternativa, di provvedere al trasferimento ex art.23 bis Accordo mobilità, prima della scadenza del termine per coloro che ne abbiano i requisiti.

Restando a disposizione per ogni chiarimento si porgono Cordiali saluti,

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

[1] Ha introdotto all’Accordo sulla mobilità l’art.23 – bis che testualmente prevede “Nuovo interpello straordinario riservato a dipendenti in posizione di distacco”, destinato ad ampliare la platea del personale da poter stabilizzare attraverso un’ulteriore procedura di interpello straordinario che, come previsto al comma 1, sarà pubblicata entro il 1 luglio 2023 e che avrà ad oggetto i soli Uffici presso cui prestano servizio dipendenti dell’amministrazione giudiziaria destinatari di provvedimenti di mobilità temporanea a qualsiasi titolo che, come meglio specificato al comma 2, sono in servizio presso un altro Ufficio da almeno un anno alla data della firma dell’addendum all’Accordo sulla mobilità del 15 luglio 2020 ovvero che risultino comunque in analoga posizione da almeno un anno alla data di pubblicazione dell’interpello medesimo, ad eccezione di coloro che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, non abbiano ancora superato il periodo di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Prot. 125 RICHIESTA DI RETTIFICA INTERPELLO NAZIONALE ORDINARIO 2023

 

Maria Stella Reitano

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