L’anacronistico vincolo di 5 anni…

Non Attivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

 

Al Capo del Dipartimento

Dr.ssa Barbara Fabbrini

 

Al Direttore Generale

Dr. Alessandro Leopizzi

 

OGGETTO: Abolizione del vincolo quinquennale ex art. 30 d.lgs 165/2001.

 

La scrivente O.S. già nella propria piattaforma programmatica per il CCNL 2019/2021 (di cui si allega stralcio all.1) e nel documento redatto in data 18/02/2020 in occasione della discussione per il nuovo accordo sulla mobilità (all.2), aveva evidenziato l’opportunità di derogare all’attuale vincolo quinquennale di permanenza nella sedi di prima destinazione.

Una richiesta, insieme a quella della tanto auspicata mobilità per coloro che da decenni attendono di poter rientrare nella sede desiderata, che per questa Sigla rappresenta un atto doveroso nei confronti dei dipendenti la cui condizione personale e familiare risulta considerevolmente gravata da un termine che, a parere, di scrive, rappresenta non un obbligo di legge inderogabile ma un ostacolo alla richiesta di benessere organizzativo.

Una deroga da tempo necessaria resa ancora più attuale non solo dalle assunzioni di personale (i cui numeri non hanno precedenti) ma anche dai numerosissimi concorsi in atto che offrono un ventaglio di possibilità di lavoro ai tanti brillanti lavoratori che il Ministero della Giustizia ha assunto nell’ultimo quinquennio in ogni profilo.

Ministero della Giustizia che, non essendo oggettivamente “competitivo” né come trattamento accessorio (nonostante quello che si dica), né come elasticità verso le esigenze dei dipendenti, corre il serio rischio di perdere continuamente personale che “migra”, giustamente, verso realtà molto più concorrenziali.

Si aggiunga che, accogliendo la nostra richiesta, verrebbero altresì eliminate numerosissime pratiche di “rinnovo distacchi” e verrebbero consolidati gli “scambi” di sede, ora soggetti a vincolo quinquennale.

Lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica con parere 103321 del 2022 (all.3) ha confermato quanto da tempo da noi sostenuto ovvero che “l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l’amministrazione rilevi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative funzionali.

In ragione di ciò è evidente che l’ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione che ne impediscono o limitano scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza “.

Ci auguriamo che il Ministero della Giustizia accolga questa nostra richiesta e faccia un ulteriore passo verso i lavoratori che chiedono a gran voce elasticità e rinnovamento a fronte di un miglioramento dell’efficienza e funzionalità dell’Amministrazione.

Cordiali saluti

Segretario Generale

PROT.52 ABOLIZIONE VINCOLO 5 ANNI con allegati

Claudia Ratti
Coordinatore Nazionale Ministero della Giustizia

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