Le spese di giustizia e le performance dei Dirigenti

Non Attivo

La scrivente Organizzazione Sindacale è stata informata da alcuni Dirigenti iscritti riguardo a una questione che, qualora fosse confermata, risulterebbe paradossale.

Risulterebbe che sia stato chiesto a “tutti i dirigenti amministrativi in qualità di funzionari delegati al pagamento delle spese di giustizia” di sottoscrivere per presa visione un addendum nel quale sono stati integrati gli obiettivi relativi al P.D.G. di conferimento/rinnovo incarico, con il seguente: “Assicurare il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture o delle richieste equivalenti di pagamento secondo il disposto di cui all’art.4 bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n.41 recante “disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. L’obiettivo, connesso all’intervento normativo succitato, si colloca nell’ambito delle riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (riforma 1.1)”.

Il riferimento normativo è inequivocabile: si prevede una riduzione della retribuzione di risultato non inferiore al 30% in caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento dei debiti commerciali, inclusi quelli relativi alle spese di giustizia.

Chi scrive promuove l’idea di correlare l’attività al premio di risultato dei dirigenti, ma ritiene che sia necessario che tale attività rientri nelle loro funzioni e che i dirigenti siano posti nelle condizioni adeguate ad adempiere ai loro compiti.

In questo caso non sussiste alcuno dei requisiti, vado a spiegarmi.

  • LE SPESE DI GIUSTIZIA NON HANNO NATURA GIURIDICA DI CREDITI COMMERCIALI.

La Circolare RGS n.36 dell’08.11.2024 rimette alle PP.AA. la valutazione circa la presenza degli elementi oggettivi (esistenza di un contratto) e soggettivi (prestazione resa da impresa o lavoratore autonomo o libero professionista) per definire un credito come commerciale e, quindi, rientrante nell’alveo di operatività del D.lgs. 231/2002, con tutte le conseguenze che ne discendono in tema di tempi di pagamento ed interessi moratori. L’emissione di fatturazione elettronica registrata in PCC non qualifica la natura commerciale della transazione. Pertanto “ciò che rileva, invece, è che i beni e servizi, oggetto della transazione, siano acquisiti dalla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto negoziale e che il fornitore sia un soggetto che esercita un’attività di impresa o professionale”.

Sulla insussistenza dei suddetti requisiti per le spese di giustizia si è espresso di recente il DAG, Direzione Gen. degli Affari Giuridici e legali, in sede di opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo per crediti derivanti da custodia giudiziaria ed in occasione del rapporto informativo trasmesso all’Avvocatura dello Stato di Napoli, al fine di contrastare la pretesa creditoria relativa agli interessi di mora (c.d. mora ex re) ex D.lgs. 231/2002.

Con riguardo ai tempi necessari per l’accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti da parte dei Funzionari Delegati si segnala che, seppure la scelta della tipologia di sospensione è ovviamente demandata alle Amministrazioni viene, comunque, precisato che “non rientrano nelle legittime cause di sospensione delle fatture tutte quelle condizioni in cui il ritardo di pagamento dell’Amministrazione dipenda da motivazioni interne alle procedure amministrativo-contabili della pubblica Amministrazione, comprese quelle derivanti dal ritardo nei trasferimenti di risorse finanziarie tra i diversi livelli di governo”

  • TEMPISTICA NELL’ACCREDITO.

Anche supponendo che le spese di giustizia possano essere considerate crediti commerciali (cosa che non sono), come è possibile che i dirigenti debbano rispondere con il proprio premio di risultato se non dispongono dei fondi necessari per effettuare i pagamenti?

E perché dovrebbero rispondere della responsabilità altrui?

Le risposte sono abbastanza scontate però la scrivente non ritiene corretto fare affidamento sempre sulla “consueta collaborazione” invece di migliorare le procedure e difendere i propri collaboratori; pertanto, chiede di individuare diverse ed ulteriori soluzioni che non facciano ricadere sui dirigenti amministrativi i ritardi altrui.

Nel restare a disposizione per ogni confronto porgo cordiali saluti

                                                                                         Segretario Generale

Prot.140 Ministero_dirigenti_giustizia

Claudia Ratti
Coordinatore Nazionale Ministero della Giustizia

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