MALATTIA COVID: NESSUNA DECURTAZIONE
Il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria chiarisce, su richiesta di Confintesa FP, che, in caso di accertata positività al Covid -19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero e, pertanto, non deve essere soggetta a decurtazione.
Il presupposto normativo, si legge, è tutt’ora l’art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n.27, anche dopo che è stata dichiarata la cessazione della contingenza pandemica, dichiarata conclusa il 5.5.2023 dall’Organizzazione Mondiale della sanità.
Com’è noto, in base alla richiamata norma, il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dovuta al COVID-19, non è computabile ai fini del periodo di comporto, è equiparato al ricovero ospedaliero e, conseguentemente, non è soggetto a decurtazione.
Confintesa FP ha richiesto, ed ottenuto, un chiarimento dall’Amministrazione ritenendolo necessario avendo verificato che, relativamente a questa e ad altre questioni concernenti la gestione del personale,non tutti gli uffici giudiziari trattano la stessa materia nel medesimo modo.
L’auspicio di Confintesa FP è che in tutti gli uffici venga garantita un corretto ed uniforme trattamento delle questioni relative alla gestione del personale, a tal fine potrebbe essere molto utile la pubblicazione, nella intranet, di tutte le risposte dell’Amministrazione ai quesiti provenienti dagli uffici giudiziari, chissà …
assenza per malattia da COVID- riscontro
FLASH GIUSTIZIA 08 MALATTIA COVID