UPP: seguendo i lavori parlamentari …

7th Mar
2023
Non Attivo

PROT. 19 UPP COMMISSIONE

Roma, 07/03/2023 prot.19 U CG

Al Sig. Presidente della Commissione

Programmazione economica, Bilancio

Sen. Nicola CALANDRINI

commissione5@senato.it

 

 

Oggetto: Atto Senato 564 “Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”, art.10 comma 2.

 

La Scrivente Organizzazione Sindacale, maggiormente rappresentativa del personale del Comparto Funzioni Centrali, con la presente memoria – che si richiede venga acquisita agli atti quale documento nell’ambito dell’attività conoscitiva del provvedimento in argomento – intende porre all’Autorevole attenzione degli On.li Senatori Membri della Commissione alcune osservazioni.

Il comma 2 art.10 modifica l’articolo 11, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, chiarisce che il numero di 16.500 di addetti all’ufficio per il processo è riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento (lett. a). Il contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, passi da due anni e sei mesi alla durata massima di trentasei mesi.

Nella relazione illustrativa si sottolinea che per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge i seguenti obiettivi:

  • portare a piena attuazione l’Ufficio del processo, introdotto in via sperimentale dal D.L. n. 90 del 2014;
  • rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell’innovazione organizzativa;
  • (…)

Orbene, la scrivente O.S. ritiene che occorra procedere ad investimenti strutturali e che l’assunzione a tempo determinato, nel medio lungo termine, può rivelarsi anche dannoso considerando sia la precarietà del lavoro offerto dal Ministero della Giustizia che le condizioni economiche non competitive rispetto ad altre Amministrazioni dello stesso comparto.

Valorizzare le risorse umane è un obiettivo condiviso da Confintesa FP ma, finora, tanto distante dalle politiche del personale adottate nel Ministero della Giustizia che, invece, avrebbe bisogno di un cambio di direzione cogliendo l’occasione delle numerosissime nuove assunzioni di personale altamente qualificato e del rinnovo del CCNI (la cui scadenza era prevista per novembre e di cui ancora non si è aperto il tavolo) per valutare effettivamente il personale in servizio offrendo la possibilità di carriera finora preclusa.

Una vera riforma della Giustizia, a nostro parere, deve passare attraverso interventi a lungo termine, con assunzioni a tempo indeterminato e con una progressione professionale chiara e reale per tutto il personale in servizio, al quale deve essere riconosciuto il lavoro prestato alle dipendenze dell’Amministrazione, oltre ai titoli di studio e professionali.

Con interventi sporadici, a nostro parere, si rinvia l’emergenza senza risolverla e si demotiva il personale che sceglie costantemente altre Amministrazioni che garantiscono condizioni migliori.

A chi e cosa servono 16.500 unità nell’ambito della giustizia ordinaria da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato nel periodo 2021-2024? È più opportuno concentrare risorse ed energie con una conversione del contratto a tempo indeterminato colmando le lacune delle dotazioni organiche, molto gravi in alcuni distretti.

Un numero elevatissimo di contratti a tempo determinato comporta realizzare delle procedure (prima e dopo l’assunzione), a nostro avviso inutili e dispersive, di certo non in linea con l’efficienza della macchina giustizia. Senza contare che i nuovi accessi devono essere inseriti in un contesto organico per il resto del personale a tempo indeterminato che soffre per l’incuria del Ministero della Giustizia.

Confintesa FP, dunque, ritiene doveroso che in sede di conversione si proceda alla stabilizzazione di tutto il personale assunto a tempo determinato del Ministero della Giustizia, analogamente a quanto previsto nell’art. 4 del decreto in oggetto per le amministrazioni centrali.

Cordiali saluti.

Segretario Generale
(Claudia Ratti)

492 bis CPC: “CUI PRODEST” ?

6th Mar
2023
Non Attivo

FLASH 06 UNEP

Gli esperti del settore sanno che l’art. 492 bis c.p.c., vigente fin dal 2015, ha introdotto la possibilità per il creditore di far effettuare all’Ufficiale Giudiziario una ricerca telematica dei beni del debitore, (conti correnti, stipendi, pensioni, beni immobili ecc.), previa autorizzazione del Presidente del Tribunale, spendendo solo € 43,00 di contributo unificato (che vanno nelle casse dello Stato).
La ricerca telematica avverrebbe grazie all’accesso diretto all’anagrafe tributaria che, dopo quasi nove anni dall’entrata in vigore della legge, gli Ufficiali Giudiziari non hanno.
Per sopperire a questa inattività del Ministero della Giustizia e raggiungere il proprio risultato, il creditore (o meglio, l’avvocato del creditore) è costretto a rivolgersi ad agenzie di investigazioni private che di certo sono molto più costose. Basta fare una semplice ricerca nel web per ottenere un numero elevatissimo di risultati.
Le domande nascono spontanee:
– Perché i cittadini (spesso inconsapevoli essendo attività svolte dagli avvocati) devono pagare diverse centinaia di euro per ottenere le stesse informazioni a privati che per legge potrebbero avere pagando 43 euro allo Stato?
– Come fanno le agenzie private ad ottenere le informazioni che i pubblici ufficiali (Funzionari UNEP) non sono messi in condizioni di avere?
– Perché il Ministero della Giustizia dal 2015 ad oggi, nonostante il progresso tecnologico, non riesce a consentire l’accesso alle banche dati, peraltro previsto in una legge?
– A cosa servono le leggi se non vengono applicate?
– Cui prodest?
Confintesa FP non resterà ancora a guardare e patrocinerà un contenzioso a tutela della collettività e delle professionalità del Ministero della Giustizia (personale UNEP) del quale si daranno notizie a brevissimo.

Segretario Generale
(Claudia Ratti)

LA VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE, la conoscono tutti?

3rd Mar
2023
Non Attivo

FLASH 04 2023 VALUTAZIONE PERFORMANCE

L’attuale sistema di valutazione della performance richiede una profonda ed attenta revisione per l’assenza di parametri oggettivi di giudizio che impedisce di affrancare la valutazione dall’eccessiva discrezionalità dirigenziale e per la mancanza di efficaci e garantisti mezzi di tutela del dipendente che voglia avviare la procedura di revisione della valutazione rappresentano delle gravi anomalie e rendono il sistema non solo non  rispondente alla sua ratio (incentivare il miglioramento attraverso il riconoscimento del merito) ma anche particolarmente ingiusto.

Molti colleghi ci segnalano ingiustizie subite, chiedono assistenza e delucidazioni sulla procedura non sempre rispettata e, forse, neanche ben conosciuta dalla stessa Amministrazione!

Nelle righe che seguono vogliamo approfondire le varie fasi di cui consta la procedura prevista dal D.M. 23 dicembre 2021 ed applicabile per le valutazioni 2022.

  1. L’individuazione degli obiettivi.

La prima fase ha inizio con l’individuazione degli obiettivi da parte del responsabile della valutazione, identificabile con il dirigente dell’unità organizzativa ovvero, nel caso di assenza di quest’ultimo, con il Magistrato capo dell’Ufficio. Nelle unità organizzative con più di 30 dipendenti ovvero prive del dirigente amministrativo, i direttori o dipendenti con funzioni apicali sono delegati allo svolgimento delle attività istruttorie propedeutiche alla valutazione.

Gli obiettivi possono essere individuali e/o di gruppo e ad ognuno di essi il responsabile assegna un peso specifico, rappresentativo dell’importanza che ad essi si attribuisce. La somma complessiva dei pesi deve essere pari a 100.

L’assegnazione degli obiettivi avviene con la consegna di una scheda che deve essere controfirmata dal dipendente.

Consigliamo di leggere attentamente la scheda in quanto in essa sono descritti gli obiettivi ed il peso ad essi assegnato.

Il D.M. 23 dicembre 2021 prevede che gli obiettivi siano accompagnati da indicatori “ al fine di consentire un maggior livelli di oggettività della valutazione”.

Anche questo aspetto è, per quanto di nostra conoscenza, trascurato praticamente nella maggior parte degli Uffici Giudiziari.

  1. Fase di monitoraggio.

Entro il 31 gennaio dell’anno successivo all’assegnazione degli obiettivi viene effettuato un  monitoraggio.

È un passaggio nella maggiore parte dei casi non rispettato, nonostante sia di fondamentale importanza in quanto funzionale alla misurazione dell’avanzamento degli obiettivi e all’eventuale  adozione di correttivi. Il non rispetto di questa fase può essere sollevato in occasione delle osservazioni e richiesta di confronto qualora il dipendente abbia intenzione di contestare la valutazione.

  1. Fase della consegna delle schede di valutazione.

Entro il 10 di febbraio, al termine dei colloqui ( propedeutici) è prevista la consegna delle   schede di valutazione dei risultati.

Va, altresì, sottolineato che, congiuntamente ai risultati raggiunti, verranno valutati i comportamenti organizzativi:

  • Affidabilità;
  • Capacità di lavoro in autonomia, spirito di iniziativa e orientamento al risultato;
  • Competenze relazionali e di servizio.

Sebbene nel citato DM declini degli indicatori comportamentali quali parametri per valutare i comportamenti, non si prevede un sistema oggettivo di verifica  della regolarità del giudizio essendo tutto lasciato alla libera interpretazione del responsabile della valutazione.

  1. Le osservazioni e la richiesta di confronto.

Il D.M. assegna 10 giorni per la presentazione di osservazioni con richiesta di confronto diretto qualora il dipendente intenda contestare la valutazione conseguita nei risultati e/o nei comportamenti organizzativi nonché l’irregolarità della procedura. Le osservazioni vanno indirizzate al responsabile della valutazione.

Entro il 28 di febbraio o al termine del confronto viene notificato il provvedimento finale.

  1. La procedura di conciliazione.

Qualora il valutato non condivida l’esito può attivare entro dieci giorni lavorativi dalla notifica del provvedimento finale la procedura di conciliazione innanzi ad un collegio istituito per gli Uffici Giudiziari  presso ogni distretto ( corte d’appello). Il collegio è regolarmente costituito con la presenza di almeno tre dirigenti del distretto, escluso il dirigente valutatore.

Dopo la presentazione dell’istanza, il collegio convoca. In sede di convocazione, il valutato potrà farsi assistere da un rappresentante sindacale.

La conciliazione è definita con provvedimento motivato entro 30 giorni lavorativi dall’attivazione.

Purtroppo, è dato constatare che la convocazione spesso avviene a distanza di molti mesi così come la definizione non avviene entro il termine stabilito.

  1. Ulteriori precisazioni.

Per i dipendenti con un periodo di effettiva presenza in servizio inferiore ai 30 giorni lavorativi (nell’anno), sono ugualmente soggetti a valutazione ma quest’ultima coinciderà con la media dei punteggi relativi ai risultati conseguiti dai dipendenti degli uffici di appartenenza.

Anche il personale a tempo determinato è soggetto a valutazione. Se l’incarico ha inizio o termine in date diverse dall’inizio o dalla fine dell’anno oggetto di valutazione, la procedura di attribuzione degli obiettivi si svolge entro 60 giorni dall’inizio dell’incarico mentre la procedura di valutazione dei risultati e dei comportamenti si svolge entro 60 giorni dalla fine dell’incarico.

 

Noi siamo a vostra disposizione per fornirvi  chiarimenti, redigere le osservazioni e assistervi durante la fase della conciliazione.

Scriveteci a giustizia@confintesafp.it   

 

Le regole devono essere rispettate anche a Lagonegro

2nd Mar
2023
Non Attivo

PROT.17 LAGONEGRO

Al Sig. Presidente del Tribunale di Lagonegro

 In qualità di Dirigente Amministrativo

prot.tribunale.lagonegro@giustiziacert.it

OGGETTO: Decreto 23 dicembre 2021, valutazione personale ammistrativo, distribuzione FRD (Fondo Risorse Decentrate).

Con la presente ricordo a me stessa che con Decreto 23/12/2021”Revisione del Sistema di misurazione e valutazione della performance in applicazione dal 1° gennaio 2022”, il Ministero della Giustizia ha stabilito le modalità di valutazione del personale amministrativo relativamente alla misurazione delle performance che ha come conseguenza naturale la distribuzione del FRD.

Si evidenzia che al capitolo 8 -par.8.5 (pag. 85), il decreto recita testualmentenel caso in cui il periodo di effettiva presenza in servizio del dipendente risulti inferiore ai 30 giorni lavorativi, senza considerare i periodi di congedo parentale, di maternità, di paternità, la valutazione complessiva della performance individuale di tale dipendente coincide con la media dei punteggi relativi ai risultati conseguiti dai dipendenti dell’ufficio di appartenenza. Per di più evidenzia che per i dipendenti a tempo determinato, il cui incarico abbia inizio o termini in date diverse dall’inizio o dalla fine dell’anno oggetto di valutazione, la procedura di attribuzione degli obiettivi si svolge entro 60 giorni dall’inizio dell’incarico mentre la procedura di valutazione dei risultati e dei comportamenti si svolge entro 60 giorni dalla fine dell’incarico”.

Si evidenzia, altresì, che entro  il 28 febbraio, il valutatore calcola per ciascun valutato il punteggio complessivo e notifica il provvedimento finale. Compila l’elenco delle valutazioni individuali, distribuisce il personale nei livelli di performance, e la porta a conoscenza dei valutati. La valutazione del singolo dipendente non è pubblica e non deve essere trasmessa alle articolazioni centrali. L’Amministrazione provvede a fornire una rappresentazione della distribuzione complessiva delle valutazioni”.

Nel menzionare la normativa vigente, che di certo è conosciuta, si fa presente fin d’ora che la scrivente O.S. vigilerà nella corretta applicazione a tutti i colleghi, anche a tempo determinato e/o neoassunti, in mancanza i medesimi potranno tutelarsi nelle sedi preposte per il risarcimento del danno, anche economico che subiranno.

Cordiali saluti.

Segretario Generale

Problematiche personale UNEP, chiediamo un incontro

2nd Mar
2023
Non Attivo

PROT.18 RIFORMA UNEP

Le riforme, in linea generale, sono importanti, perché adeguano il sistema giudiziario alla società, ai suoi mutamenti, al progresso tecnologico.

Ma queste, per essere efficaci ed utili, necessitano di una profonda riflessione, di una visione degli obiettivi da raggiungere, di una programmazione e, in molti casi, di una fase di sperimentazione.

La Giustizia è un settore nevralgico della società, per la tutela dei diritti, per l’ordine sociale, per la crescita economica.

Oggi, con l’entrata in vigore del D.lgs. 149/2022, meglio noto come Riforma Cartabia, vengono introdotte modifiche normative che incidono profondamente sul processo civile e che, ovviamente, coinvolgono tutti gli operatori del diritto.

Ogni mutamento di disciplina deve passare, per avere successo, da una fase preliminare di progettazione e programmazione, da un adeguamento delle strutture disponibili e, necessariamente da un potenziamento delle stesse.

La riforma da oggi vigente quali probabilità di successo può avere se si vuole attuarla con un’organizzazione ed una struttura inadeguata per la sua realizzazione?

Il settore UNEP è il settore che più di tutti nel corso degli anni è stato trascurato e che ha visto nel corso degli ultimi decenni la più profonda ed ingiusta spoliazione di attività e funzioni, con esternalizzazioni ed attribuzioni a soggetti privati che hanno prodotto per lo Stato un aumento di spesa ed una sensibile riduzione delle entrate.

Senza volersi dilungare eccessivamente, si vogliono qui ricordare:

  • l’attribuzione dei crediti erariali ai concessionari, che ha avuto come risultato un sensibile calo percentuale di crediti recuperati rispetto all’attività svolta dagli Ufficiali Giudiziari;
  • La convenzione con Poste Italiane spa, che è servita unicamente a rimpinguare le casse di Poste, e che ha prodotto migliaia di processi saltati, distinte e cartoline che non ritornano, intracciabilità dei plichi. Prediligere la notifica a mani significa aumentare la possibilità di successo. Frequenti sono i casi in cui gli avvocati, dopo una notifica effettuata in proprio tramite il servizio postale con esito negativo, devono richiederla a mani all’Ufficiale Giudiziario.
  • L’assenza di attenzione nei confronti del settore UNEP è evidente nell’assenza di una previsione, nei vari C.C.N.I. della posizione organizzativa per coloro che dirigono uffici altamente complessi, con rilevanti assunzioni di responsabilità;
  • La modifica degli artt. 559 e 560 del cpc ha estromesso l’Ufficiale Giudiziario dall’esecuzione di liberazione immobile, affidandola esclusivamente al custode, soggetto privato.

Tanti altri esempi potrebbero essere evidenziati per dimostrare la scarsa considerazione della figura dell’Ufficiale Giudiziario da parte “del proprio datore di lavoro”.

Per arrivare, infine, ad oggi, dove, con le modifiche al codice di procedura civile, in particolare gli artt. 137 e 149-bis è prevista, come forma principale di notificazione, la modalità telematica, regredendo la forma cartacea di consegna a modalità residuale. Pur tenendo conto dell’importanza che la tecnologia potrebbe apportare ai processi relativi ai flussi di lavoro, nel caso delle notifiche privilegiare la consegna a mani significa sostanzialmente una maggiore probabilità di successo, scongiurando il rischio della ripetizione della stessa attività in forma diversa. È, infatti, frequente il caso in cui viene richiesta l’esecuzione di un’espropriazione forzata su un titolo esecutivo ed un precetto notificati tramite pec. Giunti sul luogo, l’esecutata, spesso una società, non viene rinvenuta per cessata attività, ma la posta elettronica certificata risulta ancora attiva. Tale situazione si sarebbe potuta evitare con la notifica a mano del titolo e del precetto, consentendo di conoscere la reale situazione in anticipo ed evitando un aggravio di spesa inutile al creditore.

Ma c’è di più!

L’11 novembre del 2014 (quasi nove anni fa!) è entrata in vigore la legge 162 di conversione del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 che introduceva l’art. 492-bis al c.p.c., il quale consentiva all’Ufficiale Giudiziario l’accesso telematico diretto alle banche dati pubbliche, compreso l’archivio dei rapporti finanziari, al fine di individuare preventivamente i beni aggredibili del debitore. Ebbene, a distanza di così tanti anni l’Ufficiale Giudiziario non è in grado di accedere per non meglio precisati problemi di struttura informatica che, dopo così lungo tempo, non sono stati ancora risolti. Oggi si introduce un’ulteriore riforma del codice che non potrà essere attuata per analoghi problemi di carattere informatico.

In tutto questo susseguirsi di novelle, riforme e modifiche l’unico dato certo è il mancato raggiungimento degli obiettivi sperati, l’enorme spreco di risorse finanziarie e, soprattutto il disagio ed il malcontento dei lavoratori, che si ritrovano a dover attendere ad attività e funzioni in condizioni di grave carenza di strumenti e di personale.

Voglio infine ricordare i precetti contenuti nell’art. 97 della Costituzione: “i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione”.

In ambito giudiziario, tra i termini imparzialità e terzietà, che spesso sono visti come sinonimi, vi è una sottilissima differenza:

  • L’imparzialità si identifica con l’indipendenza, la terzietà con l’equidistanza tra le parti in causa. Questi principi, che valgono per i giudici, ben si adeguano anche alla figura dell’Ufficiale Giudiziario.
  • La terzietà garantisce le parti in causa dell’applicazione imparziale della legge.

Attribuire funzioni proprie dell’Ufficiale Giudiziario a soggetti privati sarebbe come se una delle due squadre in campo designa anche l’arbitro della partita.

Si chiede, con la presente, una convocazione urgente per conoscere quale sia la visione generale che l’Amministrazione ha sulla figura dell’Ufficiale Giudiziario e del settore UNEP in generale e l’instaurazione di un confronto costante con i rappresentanti dei lavoratori.

Referente Nazionale UNEP

(Francesco Floccari)

 

Doppia ?! Dirigenza

28th Feb
2023
Non Attivo

PROT.16 DOPPIA DIRIGENZA

Ministero della Giustizia

Al Capo di Gabinetto

Cons. Alberto Rizzo

gabinetto.ministro@giustiziacert.it

Oggetto: composizione del gruppo di studio sulla “doppia dirigenza”.

 

La presente per significare che circolano voci, sempre più insistenti, circa la costituzione di un gruppo di studio sulla “c.d. doppia Dirigenza” che sarebbe composta da 13 magistrati e 6 dirigenti amministrativi e che sarebbe da integrare da componenti della Corte di Cassazione, con l’obiettivo di procedere ad una ricognizione delle prassi virtuose in tema di proficua collaborazione, nella quotidianità giudiziaria, tra il vertice magistratuale e quello amministrativo dell’Ufficio verificando altresì la rispondenza dell’attuale pianta organica dirigenziale a criteri di efficienza e razionalità.

Se tale notizia, con questi numeri, fosse vera (e ci auguriamo che non lo sia) è evidente la necessità di implementare la composizione con altri Dirigenti Amministrativi o, viceversa, di ridurre il numero dei magistrati.

Se la notizia fosse vera la cogliamo con preoccupazione non tanto perché afferma il ruolo dei magistrati/capi degli uffici sulla dirigenza amministrativa e sul personale amministrativo che ne esce “schiacciato”, anche numericamente.

Come si fa a parlare di doppia dirigenza se in realtà il ruolo del Dirigente viene affievolito, depotenziato, dalla presenza del personale non contrattualizzato in alcune Amministrazioni (Magistrati, Prefetti, Ambasciatori, Forze Armate) ?

Confintesa FP già da anni lamenta l’assenza del ruolo dei dirigenti amministrativi, l’assenza di una continuità tra i dirigenti amministrativi ed i direttori perché non possiamo dimenticare che “grazie” ad una Circolare del 2006, in caso di assenza del Dirigente Amministrativo le funzioni vengono svolte non dal Direttore Amministrativo (come sarebbe naturale) ma dal Capo dell’Ufficio, nonostante nel CCNI del 29/07/2010 il direttore è un lavoratore “cui è affidata la direzione e/o il coordinamento degli uffici di cancelleria o, nel loro ambito, di più reparti, quando la direzione dell’ufficio nel suo complesso sia riservata a professionalità appartenenti al ruolo dirigenziale; lavoratori cui sono affidate funzioni vicarie del dirigente…”.

Non possiamo non richiamare il D.Lvo n.151/2022, che attribuisce in esclusiva la direzione del personale dell’Ufficio per il Processo ai magistrati capi degli Uffici ma dobbiamo anche evidenziare la previsione dell’area delle elevate professionalità che deve trovare presto applicazione.

Ed ancora… prendiamo atto che non sono rari i casi nei quali i Capi degli Uffici emanano Ordini di Servizio come se fossero dei provvedimenti giudiziari, con tanto di istruttoria e di riserva!

Non sarebbe più semplice, nobile e giusto riconoscere a ciascuno la specificità delle proprie funzioni, ricollocando ciascuno nel ruolo al quale è originariamente preposto, per concorso, invece di dare questi, cattivi, segnali del peso che si vuole affermare?

Vogliamo una giustizia che funzioni ed occorre partire dalla base.

Per quanto sopra, se le notizie che circolano sono vere, con la presente chiediamo un riequilibrio numerico tra i componenti del gruppo di studio sulla “c.d. doppia Dirigenza”.

Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

DGMC: REVISIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA

28th Feb
2023
Non Attivo

28 febbraio 2023: vertici del DGMC e Sindacati si confrontano sulla revisione delle dotazioni organiche e sulla riorganizzazione degli uffici della Direzione Generale del personale delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del Giudice minorile.

È prevista l’istituzione di un quarto ufficio dirigenziale non generale, con competenze in materia di contratti per l’acquisizione di beni e servizi, con compiti di programmazione, coordinamento, stazione appaltante centrale ecc., nonché la previsione della costituzione di sedi distaccate del DGMC a Milano, Napoli Catania e Roma ove continuerà a prestare servizio il Personale dei “Poli Tecnici” che saranno però incardinati, sia funzionalmente che amministrativamente, nell’ambito degli Uffici centrali e che si arricchirà, sia in termini numerici che di nuove figure professionali (funzionari informatici e assistenti tecnici).

Ai fini della distribuzione degli organici tra i diversi uffici e servizi presenti sul territorio, l’Amministrazione ha riferito, per la sede centrale di aver guardato alle nuove competenze attribuite all’ufficio IV e alla necessaria funzione di supporto ed alla successiva immissione in servizio di tutto il personale che si è in procinto di assumere.

Per quanto attiene, invece, la distribuzione del personale negli uffici periferici l’Amministrazione ha comunicato di aver analizzato i dati statistici relativi ai soggetti presi in carico, non trascurando tuttavia la difficoltà operativa tra le varie sedi sulla base di ulteriori indicatori oggettivi che consentiranno, a parere dell’Amministrazione, di rispondere meglio alle esigenze della attuale utenza, anche in vista dell’incremento delle prese in carico a seguito dell’entrata in vigore della riforma “Cartabia”.

L’amministrazione con le nuove dotazioni ha altresì inteso rafforzare la funzione di coordinamento, regia e gestione dei Centri per la Giustizia Minorile e degli Uffici interdistrettuali per l’esecuzione penale esterna, presso i quali saranno svolte più efficacemente le attività amministrativo-contabili più complesse a favore e supporto dell’intero interdistretto di competenza.

Pur dando atto del complesso lavoro e del significativo sforzo fatto dall’Amministrazione che comporterà un aumento complessivo di personale, Confintesa FP ha evidenziato che l’aumentato numero delle unità è frutto anche, purtroppo, della variazione tra profili con riduzione di quelli per i quali non sono previste assunzioni. Tra questi non possiamo non citare gli Ausiliari, gli operatori, gli assistenti di area pedagogica e i conducenti di automezzi. Figure professionali necessarie e di supporto anche al lavoro del Personale Tecnico (funzionari della Professionalità di Servizio Sociale e Funzionari di Area Pedagogica) e senza i quali l’efficacia e l’efficienza del mandato istituzionale è certamente rallentata.

Sarebbe stato auspicabile la previsione dell’assunzione dei conducenti di automezzi a disposizione dei FPSS per raggiungere l’utenza in quei luoghi sprovvisti di idonei trasporti pubblici.

Pur concordando con l’Amministrazione sulla centralità e sulla funzione di coordinamento dei CGM e degli UIPE, che ha condotto ad un significativo aumento della dotazione organica del personale, soprattutto amministrativo-contabile, CONFINTESA FP ha ribadito la tempestiva necessità di dotare di tali figure professionali sia di Area terza che seconda, come già previsto dalle nuove piante organiche, anche gli uffici dipendenti da questi, ove prenderanno servizio a breve i Funzionari della professionalità di Servizio Sociale ed i funzionari Area Pedagogica del concorso in fase di espletamento, che comporteranno un aggravio di lavoro per gli Uffici del Personale di tali servizi.

L’Amministrazione ha garantito che il personale appartenete ai “Poli Tecnici” avrà, al pari delle altre figure professionali, adeguata opportunità di mobilità tra le diverse sedi distaccate.

Con delusione, infine, si è preso atto che l’Amministrazione, nel definire le piante organiche, non abbia previsto le sedi ove potrà essere collocato il personale appartenente alla quarta area ossia l’E.P., e quindi, non appena saranno definite le famiglie professionali, saranno da rivedere.

CONFINTESA FP ha chiuso con l’auspicio che l’aumento del personale, come previsto nelle nuove piante organiche, sia reale per tutte le figure professionali indicate (compresi i funzionari e gli assistenti informatici!!)

Dirigente CONFINTESA FP GIUSTIZIA DGMC
Grazia Mercurio

 

Siamo nel 2023 ed il foglio firme sopravvive all’informatica!

22nd Feb
2023
Non Attivo

PROT. 14 TRIBUNALE Lagonegro

OGGETTO: Gestione  delle presenze del personale amministrativo. ANOMALIE.

Sono giunte a questa O.S., da parte dei colleghi di codesto Ufficio, doglianze circa la gestione della rilevazione delle presenze del personale amministrativo.

In particolare sembrerebbe che non sia stato adottato un sistema di rilevazione delle presenze del personale riconosciuto e validato dal Ministero della Giustizia e che si usi un gestionale che non ha tutte le funzioni e le garanzie del “nazionale” affiancato dall’ormai desueto “foglio firma” con la conseguenza (non l’unica) che i lavoratori non hanno piena contezza della propria situazione.

I colleghi lamentano, altresì, una gestione pressocchè inesperta e molto/troppo discrezionale, anche della gestione dello straordinario elettorale. Pare, infatti, che non siano state (ancora) liquidate tutte le ore di straordinario elettorale regolarmente autorizzate e svolte durante le ultime elezioni politiche ed amministrative ma che si siano effettuati dei “tagli” sui compensi dovuti.

A ciò si aggiunga che, pare, non siano state fornite giustificazioni valide alla richiesta di chiarimenti di qualche dipendente.

Se tutto questo risponde al vero vorrei fare qualche domanda:

  • perché si affida la gestione del personale a chi non ha un profilo adeguato, non può averne la responsabilità, rischiando anche una causa per mansioni superiori (se dimostrate) con conseguente danno erariale, in presenza di colleghi con profili adeguati al ruolo?
  • Perché non si adotta un sistema di rilevazione delle presenze riconosciuto dal Ministero della Giustizia come avviene in tutti gli uffici giudiziari d’Italia ormai da anni?
  • Perché si autorizza il lavoro straordinario elettorale e non lo si paga integralmente?
  • Perché si sceglie di dividere il personale in fazioni invece di trovare il modo per coordinare tutti in modo armonico?

Attendendo risposte, si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti.

Segretario Generale
(Claudia Ratti)

problematiche del personale UPP

22nd Feb
2023
Non Attivo

PROT.13 UPP TIVOLI

Al Sig. Presidente del Tribunale

presidenza.tribunale.tivoli@giustizia.it

Al Sig. Dirigente del Tribunale

dirigente.tribunale.tivoli@giustiziacert.it

Tivoli

Oggetto: problematiche del personale UPP, richiesta incontro.

 

La presente per significare che sono state segnalate alla scrivente O.S. alcune anomalie nella gestione del rapporto di lavoro del personale UPP che di seguito si vanno ad elencare.

LAVORO AGILE

Ricordo a me stessa che la Circolare del Ministero della Giustizia del 21 dicembre 2021, prot.m_dg.DOG.21/12/2021.0268670.U, “Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all’ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021” chiarisce testualmente, a proposito di orario di lavoro e lavoro agile: “La normativa primaria consente anche una più elastica modulazione degli orari del lavoro, così da armonizzare la presenza fisica in ufficio con le necessità di servizio (ad esempio, imponendo, uno o più giorni alla settimana, una presenza pomeridiana, così da permettere un confronto con i magistrati al termine delle udienze oppure, alla luce di quanto detto, anche per consentire lo svolgimento di udienze nel pomeriggio senza incidere sulle ordinarie risorse umane; in altri casi potrà essere viceversa privilegiato il lavoro da remoto per le attività che lo consentano, anche tramite soluzioni di co-working)”.

Risulta altresì che nel 2022 siano stati sottoscritti accordi individuali per disciplinare il lavoro agile con i Funzionari UPP in servizio presso il Tribunale di Tivoli che prevedevano lo svolgimento dell’attività del magistrato da casa e da remoto per un giorno a settimana.

Tuttavia, pare che in data 23/11/2022, con ordine di servizio  n.38/22, si disponeva la revoca degli accordi individuali sul presupposto che vi era “l’indicazione del 30.11.2022 come termine di scadenza dei progetti”.

La domanda sorge spontanea: perché revocare con ordine di servizio un accordo che ha in sé una scadenza?

Tutte le istanze successive, nonostante la dichiarata disponibilità e la menzionata Circolare Ministeriale, risultano essere state respinte.

POSTAZIONI DI LAVORO

Sembrerebbe che i funzionari UPP non abbiano tutt’ora una postazione fissa nel Tribunale e sono costretti a trovare soluzioni di comodo temporanee per poter esplicare i propri compiti, spesso delicati.

Se tale circostanza risponde al vero non si comprende il motivo per cui viene negata la possibilità di lavorare in smart working, posto che l’accordo individuale era espressamente motivato (tra l’altro) con la “necessità di razionalizzare del Tribunale di Tivoli, mediante l’ottimizzazione degli spazi di lavoro presso le cancellerie e negli uffici amministrativi con la gestione e pianificazione dello svolgimento in presenza della prestazione lavorativa da parte dei neoassunti Funzionari Giudiziari UPP”.

Quel che appare certo è che un datore di lavoro deve assicurare a tutti i lavoratori una postazione fissa oppure consentire una modalità di lavoro che concili gli spazi ridotti, l’operatività e l’efficacia delle attività ed il benessere organizzativo.

PRESIDIO DEL SABATO

Si chiede di ricevere copia degli accordi decentrati che lo disciplinano.

POSTO AUTO

Risulta alla scrivente O.S. che i posti auto siano sostanzialmente riservati ai dipendenti a tempo indeterminato e non accessibile ai funzionari UPP, esiste una norma che prevede tale disparità di trattamento tra i lavoratori?

È ineludibile che si applica il CCNL 2018/2021 (ed i precedenti) al cui art.1 testualmente dispone “si applica a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo determinato dipendente da tutte le amministrazioni del comparto… “.

Principio peraltro ribadito dalla già menzionata circolare della quale riporto testualmente stralci:

“Ai pubblici dipendenti assunti con contratto a tempo determinato sono dunque pienamente riconosciuti tutti i diritti e le posizioni giuridiche favorevoli previsti dall’ordinamento vigente, in ambito sia non patrimoniale (assunzione concorsuale su base meritocratica; diritto all’inquadramento e alle mansioni; fruizione di tutele sociali, anche a salvaguardia della disabilità e del ruolo genitoriale; garanzie nel procedimento disciplinare; diritti sindacali), sia patrimoniale (trattamento economico fondamentale, accessorio e di fine rapporto, in particolare per quanto attiene ai livelli retributivi)”;

“…si ribadisce dunque con la massima nettezza di termini come in nessun modo la posizione giuridica e fattuale dei nuovi dipendenti assunti a tempo determinato nell’amministrazione giudiziaria nell’ambito del Progetto Capitale Umano PNRR possa essere qualificata come deteriore rispetto a quella spettante a qualsiasi altro lavoratore inquadrato a tempo indeterminato nei ruoli della medesima amministrazione”.

Non si comprende il motivo per cui il personale a tempo determinato deve assumersi gli oneri e non anche negli “onori”.

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Per quanto sopra la scrivente chiede un confronto sulle problematiche sopra indicate e contestualmente chiede di ricevere copia degli accordi decentrati, se esistenti, che disciplinano le relative materie.

Cordiali saluti

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