CORSO OFFICE PER DIVENTARE OPERATORE

27th Set
2023
Non Attivo

CORSO OFFICE OPERATORI

Il corso office è su piattaforma on line sempre aperta (h 24), ciascuno potrà decidere in autonomia da dove, per quanto tempo e in che orario seguire le lezioni.
Tutto il corso può essere visto e rivisto ogni volta che si crede sia opportuno finchè non si comprende e sarà accessibile fino alla data dello svolgimento della prova.

A tutti gli aderenti sarà comunicata la data per un incontro on line con i nostri dirigenti sindacali, saranno fornite tutte le opportune informazioni e sarà assegnato un tutor dedicato  fino allo svolgimento della prova che potrà affiancarvi nella preparazione, concordando modalità e tempi.

E’ possibile aderire al corso compilando il form https://giustizia.confintesafp.it/wordpress/corso-di-formazione-operatori-giudiziari/

I non iscritti a Confintesa FP potranno scegliere se:

1) iscriversi a Confintesa FP compilando il modulo di iscrizione ed allegando un documento di riconoscimento (che potrà essere trasmesso per email a tesseramento@confintesafp.it  o consegnato ai nostri dirigenti sindacali) modello di iscrizione 2023. Ricordiamo che tutti gli iscritti hanno diritto anche ai nostri benefit.

2) pagare €25 per contributo spese sul conto corrente IBAN: IT51Z0303203207010000699283 intestato a CONFINTESA,

Il corso è solo l’ultimo tassello di Confintesa FP in favore degli Ausiliari, ricordiamo infatti che per rendere effettivo il passaggio degli Ausiliari ad Operatori, Confintesa FP ha:

1) sottoscritto l’accordo del 2010

2) raccolto centinaia di firme per una diffida

3) promosso (e pagato) un ricorso al TAR Lazio

4) promosso (e pagato) un ricorso al Tribunale di Roma

Chi millanta di essere stato “l’unico Sindacato” ad aver fatto qualcosa in favore degli Ausiliari mente sapendo di mentire… meditate gente.

UNA FIRMA PER LA NOSTRA VOCE, chiediamo l’annullamento della Circolare Videoconferenza nelle aule di giustizia

15th Set
2023
Non Attivo

Raccogli le firme nel tuo ufficio per appoggiare l’annullamento della Circolare DGSIA sulla videoconferenza. Non ti costa nulla ma darebbe forza alle nostre idee.

PROT.126 VIDEOCONFERENZA

PROT.126_FOGLIO_RACCOLTA_FIRME[1]

Abbiamo scritto … 

Con riferimento all’oggetto, rilevato che:

  • CONFINTESA FP ha fin da subito ritenuto illegittima l’attribuzione delle mansioni di videoconferenza, avvenuta con Circolare DGSIA del 06.03.2023, al personale della giustizia addetto all’assistenza in udienza.
  • CONFINTESA FP ha, conseguentemente, trasmesso delle note sia livello nazionale chiedendo l’immediata revoca della Circolare (cfr. nota 04/07/2023, prot.103) sia a livello locale laddove i Capi degli Uffici, applicando una circolare illegittima, hanno diffuso Ordini di servizio imponendo attività non previste dal CCNL senza alcun supporto né formazione, accentuando la difficoltà del personale già stanco e preoccupato ( Cfr. note al Tribunale di S.M.C.V. e Tribunale di Lecco).
  • L’Amministrazione centrale accogliendo la richiesta, anche di CONFINTESA FP, di una riunione urgente in data 12 c.m. ha ascoltato le argomentazioni cristallizzate per le vie brevi da CONFINTESA FP riservandosi di valutare l’attribuzione delle mansioni a personale tecnico specializzato.
  • Allo stato, la Circolare non è stata revocata, i Capi Uffici continuano ad applicarla ed il personale è esausto e “ fortemente adirato” per le mancanze, i ritardi ed i comportamenti dell’Amministrazione.
  • È noto a tutti, o dovrebbe esserlo, che le circolari non hanno carattere normativo, ma rappresentano lo strumento mediante il quale l’Amministrazione fornisce indicazioni in via generale ed astratta in ordine alle modalità con cui dovranno comportarsi in futuro i propri dipendenti ed i propri uffici. Rientrano dunque, a differenza dei regolamenti, nel genus degli atti interni dell’Amministrazione e possono avere diverso contenuto, potendo dettare disposizioni sull’organizzazione degli uffici, dare semplice notizia di determinazioni adottate da organi superiori, notificare ordini interni o partecipazioni, diffide, ecc.” (TAR Basilicata – Potenza, sentenza 28 marzo 2000, n. 197). Il Consiglio di Stato n. 7521 del 2010 ha ribadito un indirizzo già consolidato in giurisprudenza, stabilendo che tali atti sono diretti agli organi ed uffici periferici, ovvero sottordinati, e non hanno di per sé valore normativo o provvedimentale o, comunque, vincolante per i soggetti estranei all’amministrazione, onde i soggetti destinatari degli atti applicativi di esse non hanno alcun onere di impugnativa, ma possono limitarsi a contestarne la legittimità al solo scopo di sostenere che gli atti applicativi sono illegittimi perché scaturiscono da una circolare illegittima che avrebbe, invece, dovuto essere disapplicata (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 30.5.2005, nr. 2768). Ne discende che una circolare amministrativa contra legem può essere disapplicata anche d’ufficio dal giudice investito dell’impugnazione dell’atto applicativo di essa (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 10.4.2003, n. 1894).
  • Tutto questo per dire che da un lato la DGSIA, con la Circolare in oggetto, ha oltrepassato i suoi limiti funzionali (non essendo competente in alcun modo ad incidere sull’attribuzione di mansioni del personale giudiziario), dall’altro il DOG non è intervenuta rilevando né “l’incompetenza per materia” né la contrarietà al CCNI vigente e, infine, i Capi degli Uffici non hanno in alcun modo pensato di disapplicare una “Circolare del Superiore Ministero” per quanto ne abbiano ogni potere/dovere.
  • A questo scenario fanno eccezione, per quanto ci consta, solo pochi lungimiranti e corretti Presidenti di sezione di alcuni uffici giudiziari, che hanno comunicare a tutto il personale addetto all’assistenza in udienza che: “in attesa dell’acquisizione del personale tecnico deputato ad effettuare la riproduzione audiovisiva, … allo stato le prove dichiarative continueranno ad essere documentate mediante fonoregistrazione e nei verbali di udienza, nel caso in cui si debba procedere all’assunzione di prove dichiarative, si inserirà la formula Il giudice , letto l’art. 510 c. 2 bis c.p.p. da atto che si procede soltanto alla fonoregistrazione in relazione all’assunzione delle prove dichiarative , stante l’indisponibilità del personale deputato, ex art. 139 c.p.p.., alla riproduzione audiovisiva”.

Per quanto sopra CONFINTESA FP:

  • Si riserva di avviare le procedure per la proclamazione dello sciopero del personale.
  • Rinnova la richiesta di immediata sospensione della Circolare del 6.03.2023 di tutte le attività del servizio di videoregistrazione messe in atto nei vari uffici in esecuzione della suddetta circolare.
  • Procederà con una raccolta firme che farà pervenire all’Amministrazione del personale interessato, in appoggio alle richieste contenute nella presente comunicazione.
  • Rappresenta, altresì che seguiranno altre iniziative con partecipazione attiva di tutto il personale per chiedere il riconoscimento di tutte le rivendicazioni alle quali CONFINTESA FP non intende rinunciare e, in particolare,
    1. PIENO RISPETTO DEGLI IMPEGNI assunti con le OO.SS. sottoscrittrici del Protocollo di intesa del 26/04/2017 e con i lavoratori;
    2. CONTRATTO INTEGRATIVO
      • Previsione della IV Area Elevate professionalità con il riconoscimento dell’impegno, professionalità ed esperienza dei Direttori assunti ante 1997 che meritano di avere un percorso preferenziale nell’Area delle Elevate Professionalità (e taluni anche nella Dirigenza) non escludendo altresì che sia valutata adeguatamente, in via residuale, l’esperienza maturata dai Funzionari in possesso di tutti i titoli e, a seguire i nuovi assunti sia pur con esperienze pregresse maturate al di fuori del Ministero della Giustizia (non si capisce perché non è previsto il doppio accesso interni/esterni).
      • Riconoscimento dell’errore, appurato sia dalla giurisprudenza che dal legislatore, di inquadramento dei Cancellieri (e non solo) nella II area (oggi Area Assistenti) che peraltro costituisce il fondamento della “sanatoria” del 21 quater L.132/2015.
      • Il passaggio integrale degli ausiliari nella II area anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso all’area dall’esterno (art.52 D.Lvo 165/2001).
    3. PROGRESSIONI ECONOMICHE.
    4. CONTRATTAZIONE TEMPESTIVA DEL FUA I CUI FONDI DEVONO ESSERE RIMPINGUATI.
    5. STABILIZZAZIONE DI TUTTO IL PERSONALE PRECARIO.
    6. ASSUNZIONE MEDIANTE SCORRIMENTO DELLE GRADUATORIE VIGENTI.
    7. ABOLIZIONE VINCOLO QUINQUENNALE DEL PERSONALE NEO ASSUNTO.
    8. REVISIONE PIANTE ORGANICHE.
    9. LIBERA MOBILITÀ IN USCITA DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
    10. REVISIONE URGENTE DELLA CASSA CANCELLIERI.

 

Resta a disposizione per ogni chiarimento e porge Cordiali Saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

PROT.126 VIDEOCONFERENZA

PROT.126_FOGLIO_RACCOLTA_FIRME[1]

VIDEOCONFERENZA, SI ATTENDE LA DECISIONE.

12th Set
2023
Non Attivo

Si è svolto il confronto sulla “Videoconferenza” accollata al personale giudiziario con una circolare DGSIA del 06.03.2023 ed abbiamo rinnovato i nostri rilievi per le gravi criticità.

Riteniamo che il servizio sia anche formalmente illegittimo perché non previsto nel mansionario, contrario alle norme procedurali e, inoltre va a gravare ulteriormente sull’attività, già importante, svolta dal personale giudiziario, per le difficoltà tecniche ed operative che si incontra nello svolgimento.

Abbiamo chiesto la revoca del provvedimento non senza sottolineare che questa vicenda potrebbe avere risvolti positivi se il Ministero avviasse, come avrebbe dovuto e da noi a suo tempo segnalato, le procedure per internalizzare il personale tecnico informatico che ad oggi ha svolto il servizio cogliendo peraltro l’occasione dell’imminente Contratto Integrativo per definirne le funzioni.

La Parte Pubblica ha proposto che, nelle more che le trattative sul nuovo ordinamento professionale vengano definite, quest’attività venga avviata fino a novembre al fine di monitorarne gli effetti ma la nostra posizione è stata negativa ribadendo la richiesta di revoca, per evitare di esporre il personale interessato a disagi e responsabilità non contrattualmente formalizzate. L’Amministrazione si è riservata di valutare le osservazioni delle OO.SS. al fine di adottare le opportune disposizioni.

Ad integrazione dell’ordine del giorno, si è discusso della necessità di disporre in via d’urgenza l’ampliamento degli organici degli Uffici Giudiziari di Napoli Nord, esigenza emersa a seguito dei gravi fatti di Caivano, in particolare, è stato disposto un incremento complessivo di 30 unità così distribuite. Nell’accogliere con entusiasmo la notizia attesa la grave criticità in cui versano gli Uffici del Circondario operanti su un territorio particolarmente difficoltoso, abbiamo chiesto informazioni sulla tempistica e sulle modalità con le quali si procederà all’ampliamento: il Direttore Generale ha dato rassicurazioni sul fatto che si procederà tramite nuove assunzioni sia per il personale di Area II che di Area III (per quest’ultimo si attingerà dalla graduatoria dei Direttori Amministrativi).

L’Amministrazione ha, infine garantito che:

  • dopo l’interpello ordinario seguirà l’interpello straordinario per la stabilizzazione dei distaccati a qualsiasi titolo che abbiano i requisiti i cui posti sono stati già accantonati;
  • entro fine mese dovrebbero ripartire le convocazioni per il rinnovo del Contratto Integrativo;
  • che si procederà tramite nuove assunzioni sia per il personale di Area II che di Area III

FLASH23 confronto videoconferenza

 

INIZIATIVE RISERVATE AGLI ISCRITTI CONFINTESA FP

7th Set
2023
Non Attivo

Essere “diversamente sindacato” è un modo di essere, un impegno ed una sfida che richiede continuo rinnovamento, fantasia ed onestà, per Confintesa FP vuol dire anche mettere in moto dei meccanismi per aumentare il benessere dei propri iscritti che ogni mese ci danno fiducia.

Non si tratta solo di benefici e bonus ma di rendere concreta una visione olistica dei nostri colleghi iscritti cercando di aumentarne il benessere offrendo soluzioni per la formazione, per la salute, per la famiglia e la casa.

Lo stiamo dimostrando da anni in modo sempre più chiaro ed evidente mettendo a disposizione dei nostri iscritti le nostre risorse.

Introducendo il Welfare Confintesa FP  ha deciso di dare ai propri iscritti dei benefici di natura  assistenziale e sociale (spese per asili nido, acquisto di libri scolastici, di abbonamenti per mezzi pubblici, per centri estivi dei figli, una polizza sanitaria, corsi comprensivi di esame e certificazione di inglese e di informatica ecc. ecc.).

C’è chi vuole ancora pensare che le iniziative di Confintesa FP siano strumentali alla campagna tesseramento o alle elezioni RSU?

Ti invitiamo a consultare sempre il nostro sito www.confintesafp.it dove troverai gli ultimi Flash e tutte le novità del mondo sindacale e ti chiediamo disegnalarci anomalie, disfunzioni o semplicemente  suggerimenti per migliorarci.

Ricordiamo che il 30 settembre scade il termine per presentare le domande di partecipazione al Welfare Confintesa FP, consulta la la nostra pagina nostra pagina ed il bando di partecipazione.

brochure CONVENZIONI SETTEMBRE 2023

Interpello Nazionale per 9.739 posti – Richiesta di rettifica FAQ

7th Set
2023
Non Attivo

La presente per significare che, in relazione all’interpello di cui all’oggetto, abbiamo ricevuto numerose segnalazioni ritenute meritevoli di essere prese nella dovuta considerazione.

In particolare, emergono incongruenze nella “Guida all’uso della procedura per la partecipazione all’interpello nazionale”, nelle FAQ pubblicate il 10 Agosto 2023 rispetto agli accordi vigenti.

Di seguito si elencano gli errori che si ritengono essere macroscopici e che si reputa urgente correggere anche al fine di evitare inutili controversie.

  • Mancato riconoscimento della priorità per assistenza al disabile in situazione di gravità alla luce della normativa attuale ai sensi della legge 104/1992.

L’art. 2 del bando riconosce ”priorità al trasferimento ai dipendenti con grado di invalidità di cui all’art. 21 legge 104/92 ovvero in situazione di gravità (art. 33 co 3 e 6 L.104/92). È riconosciuta, altresì, priorità al trasferimento ai dipendenti che prestano assistenza a congiunti con disabilità in situazione di gravità (art.33 co.3 e 5 L.104/92), quando la sede richiesta li avvicina alla residenza del disabile, situata nella regione per la quale si presenta domanda di trasferimento. È riconosciuta priorità al trasferimento ai dipendenti vittime di violenza di genere”.

Nel bando si precisa che per ottenere il riconoscimento della priorità deve essere utilizzata “esclusivamente la modulistica allegata”  tuttavia la dichiarazione sostitutiva di assistenza a familiare disabile in condizione di gravità  ai sensi dell’art. 75 e 76 del DPR 445/2000 non risulta essere aggiornata con la normativa vigente in tema di assistenza ex legge 104/1992.

Il modulo infatti prevede che il dipendente debba dichiarare che: non vi sono altri parenti/affini che fruiscono dei benefici previsti dalla L. 104/92 per il medesimo disabile”.

Il bando non ha tenuto conto del decreto legislativo 105/2022 che ha modificato la disciplina prevista dalla legge 104/92 in merito ai permessi riconosciuti ai familiari che assistano persone con grave disabilità.

Il decreto, infatti, ha modificato il comma 3 dell’art. 33 della legge 104, sostituendolo con un nuovo comma 3, che ha eliminato il principio del referente unico, ovvero la possibilità che veniva riservata esclusivamente ad un unico familiare di usufruire dei permessi della legge 104 per assistere il familiare con handicap grave.

Con l’eliminazione di questo principio, il diritto è quindi esteso  a più persone, ed è quindi consentito a più familiari di usufruire, sia pur alternativamente tra loro, dei permessi per assistere il medesimo familiare, entro il limite massimo dei tre giorni mensili complessivi.

Pertanto, riteniamo opportuno modificare il modello allegato al bando senza indurre i dipendenti a fare false dichiarazioni e dichiarare che “non vi sono altri parenti/affini che fruiscono dei benefici previsti dalla L. 104/92 per il medesimo disabile” quando, in realtà, la normativa prevede la possibilità di fruire dei benefici a più persone.

  • Mancato riconoscimento del punteggio per ricongiungimento familiare-mancato distinguo tra sede di servizio temporanea e sede di organico.

La questione sorge perché molti dipendenti stanno preferendo partecipare a questo interpello piuttosto che rischiare di attendere invano l’interpello straordinario riservato ai distaccati che hanno maturato un anno presso la sede di servizio (distacco) previsto dall’addendum all’Accordo mobilità del 22 marzo 2023[1]

La sfiducia nasce dai numerosi (direi tutti) CCNL ed Accordi e mai rispettati dall’Amministrazione.

Tale scelta, legittima, di partecipare all’interpello in corso piuttosto che fidarsi ed aspettare un successivo interpello in realtà danneggia sia l’istante (che potrebbe andare in altro ufficio/sede rispetto a quello attuale), sia altri lavoratori che non riescono ad ottenere il trasferimento (perché l’interpello può essere vinto da chi è, per esempio, distaccato ex L.104/92), sia e non per ultimo, l’Amministrazione che potrebbe aver accantonato dei posti per la stabilizzazione e che resterebbero scoperti.

Nella Guida per la compilazione della domanda d’interpello vengono elencati i casi “CONDIZIONI DI FAMIGLIA” per i quali sono riconosciuti i punteggi ulteriori per agevolare il ricongiungimento familiare.

In neretto viene sottolineato che: “il punteggio per le condizioni di famiglia eventualmente possedute, sarà attribuito esclusivamente se si presta servizio su una sede situata in una Provincia diversa da quella in cui risiedono o sono domiciliati i congiunti”.

Nelle FAQ viene precisato che:

  • “La sede di organico corrisponde all’ufficio nel quale si è incardinati e nel quale si occupa il posto in pianta organica, ovvero alla sede di appartenenza; la sede di servizio è quella in cui si svolge l’effettivo servizio (se ci si trova in distacco corrisponde alla sede di distacco)” (FAQ n.17);
  • “Ai fini del riconoscimento del punteggio, il riferimento è alla sede di organico (di appartenenza)” (FAQ n.18).

Essendo previsto che “Le condizioni di famiglia andranno documentate con dichiarazioni sostitutive ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al bando” si rappresenta che la modulistica allegata al bando non permette di ottenere il riconoscimento del punteggio nelle ipotesi previste quando l’attuale sede di servizio ottenuta per assegnazione temporanea corrisponde alla sede desiderata.

Per quanto sia corretto dare precedenza a coloro che al momento del bando non hanno ancora potuto usufruire di un distacco temporaneo per ricongiungersi con la famiglia, appare incongruente prevedere genericamente l’ipotesi di punteggio per situazioni di ricongiungimento familiare.

****************

Per quanto sopra, si

CHIEDE

Sul n.1: di modificare il modello allegato al bando senza indurre i dipendenti a fare false dichiarazioni e dichiarare che “non vi sono altri parenti/affini che fruiscono dei benefici previsti dalla L. 104/92 per il medesimo disabile” quando, in realtà, la normativa prevede la possibilità di fruire dei benefici a più persone.

Sul n.2: di modificare il modello allegato al bando consentendo di distinguere la sede di servizio dalla sede di appartenenza o, in alternativa, di pubblicare prima della scadenza di quello in oggetto un nuovo interpello dedicato ai soli dipendenti in posizione di distacco o, sempre in alternativa, di provvedere al trasferimento ex art.23 bis Accordo mobilità, prima della scadenza del termine per coloro che ne abbiano i requisiti.

Restando a disposizione per ogni chiarimento si porgono Cordiali saluti,

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

[1] Ha introdotto all’Accordo sulla mobilità l’art.23 – bis che testualmente prevede “Nuovo interpello straordinario riservato a dipendenti in posizione di distacco”, destinato ad ampliare la platea del personale da poter stabilizzare attraverso un’ulteriore procedura di interpello straordinario che, come previsto al comma 1, sarà pubblicata entro il 1 luglio 2023 e che avrà ad oggetto i soli Uffici presso cui prestano servizio dipendenti dell’amministrazione giudiziaria destinatari di provvedimenti di mobilità temporanea a qualsiasi titolo che, come meglio specificato al comma 2, sono in servizio presso un altro Ufficio da almeno un anno alla data della firma dell’addendum all’Accordo sulla mobilità del 15 luglio 2020 ovvero che risultino comunque in analoga posizione da almeno un anno alla data di pubblicazione dell’interpello medesimo, ad eccezione di coloro che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, non abbiano ancora superato il periodo di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Prot. 125 RICHIESTA DI RETTIFICA INTERPELLO NAZIONALE ORDINARIO 2023

 

Mansioni attribuite con Circolare DGSIA del 06.03.2023 ed Ordine di servizio del 06.09.2023 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Videoconferenza nelle aule di giustizia.

6th Set
2023
Non Attivo

In data odierna il Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con ordine di servizio che si allega (all.1) ha disposto l’osservanza della circolare DGSIA prot. 5906 del 12.06.2023 avente ad oggetto le videoconferenze nelle aule di giustizia.

Sulla questione e sulla illegittimità della circolare abbiamo ampiamente scritto fin dal 4/7/2023 soffermandoci sulle argomentazioni giuridiche che suffragano incontrovertibilmente le contestazioni e si rimane in attesa che la questione venga risolta, ci si augura definitivamente, nel corso della riunione già convocata dall’Amministrazione centrale per il 12 p.v.

Riteniamo opportuno, come già richiesto nella ns. nota prot. 103 del 04.07.2023 (che ad ogni buon fine si allega sub 2) che si attenda l’esito della riunione del 12 p.v. e si dirami immediatamente una comunicazione di sospensione degli effetti della Circolare in oggetto a tutti gli Uffici Giudiziari e, conseguentemente, alla cessazione delle attività contestate.

Nel rimandare alla nostra nota citata ed alle cui argomentazioni mi riporto integralmente confermo che non solo si tratta di una mansione che il Codice di procedura civile non attribuisce ai cancellieri et similia, ma trattasi comunque di un’attività nuova che richiederebbe un necessario apprendimento.

Non vogliamo credere che l’Amministrazione non intenda fare un passo indietro rispetto a quello, a nostro avviso incautamente,  ha fatto diffondendo la circolare in oggetto, pertanto la sottoscritta

CHIEDE

Alle SS.VV. di sospendere immediatamente le attività a carico del personale giudiziario non comprese nel profilo come previsto dal CCNI vigente, in attesa dell’esito dell’incontro che si svolgerà il 12 settembre considerando, peraltro, che il problema che stiamo sollevando per il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di certo riguarda tanti altri uffici giudiziari.

Cordiali saluti,

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

PROT. 123 VIDEOREGISTRAZIONI ORDINE SERVIZIO TRIBUNALE SMCV (1)

PROT._103_Video_conferenza (4)

Chiuso per ferie

1st Ago
2023
Non Attivo

I nostri uffici saranno chiusi per ferie dal 7 al 26 agosto ed i nostri dirigenti sindacali saranno in ferie per un pò di meritato risposo.

Torneremo pronti per affrontare la nuova stagione contrattuale con il rinnovo del contratto integrativo, per dare voce a tutte quelle situazioni che meritano giustizia, per dar seguito a tutte le nostre rivendicazioni che ancora non hanno trovato una soluzione ma che noi, di certo, non abbiamo nè dimenticato e neanche abbandonato (solo per citare un esempio … chi si ricorda del problema della Cassa Cancellieri ?).


Qualcosa è stato fatto … non possiamo non sottolineare gli interpelli appena pubblicati e l’Accordo sugli incentivi tecnici ottenuti dopo anni di battaglie ma tantissimo lavoro ancora ci aspetta.

Riposiamoci un pò tutti ed al rientro saremo prontissimi per le nuove sfide.

VALUTAZIONE? SÌ MA NON PER TUTTI effetto dell’ignoranza o di altro?

1st Ago
2023
Non Attivo

Da tempo stiamo seguendo le vicissitudini del personale AUPP e di tutto il personale assunto a tempo determinato e già nel Flash 03/2023 (all.1)  avevamo ricordato che il D.M. 23 dicembre 2021 di approvazione della revisione del “Sistema di misurazione e valutazione della performance”  (in breve SMVP) stabilisce che il processo di valutazione riguarda tutto il personale, senza differenziazioni tra il personale tempo indeterminato e determinato.

Con successivo provvedimento prot.116/1/GM7I (all.2) e in risposta ad uno specifico quesito, il DOG ha oltremodo confermato “la doverosa sottoposizione al personale interessato (tutto…) al SMPV”, con l’ulteriore specificazione che per gli AUPP la valutazione rientra nella competenza del Dirigente Amministrativo (salva assenza o vacanza del posto) che potrà, per mere questioni di opportunità, rapportarsi con il Magistrato cui è assegnato l’addetto UPP. Ciò nonostante, ci giungono segnalazioni sulla mancata valutazione di molti AUPP in plurimi uffici giudiziari, da nord a sud senza alcuna distinzione…

Perché questa omissione? È una scelta precisa per motivi che noi non conosciamo oppure perché non si sa (e neanche si vuole approfondire) che il personale a tempo determinato deve essere valutato esattamente come il personale a tempo indeterminato?

Ricordiamo a noi stessi (ed a chi ha scarsa memoria) che la valutazione nella carriera di ciascun dipendente è importante sotto diversi profili: viene indicata tra i criteri per la distribuzione del FRD (Fondo Risorse Decentrato meglio noto come il premio per la produttività) ed ha valenza per le progressioni orizzontali e verticali.

Noi siamo pronti a fornire l’assistenza necessaria per correggere l’anomalia, segnalando questo illegittimo modus operandi anche al Ministero per mettere fine a questa ingiustificata discriminazione che ha delle ripercussioni anche economiche.

I nostri uffici resteranno chiusi per ferie dal 7 al 25 agosto ’23 ma scrivete una e-mail a giustizia@confintesafp.it ed ogni richiesta sarà valutata al rientro. Ricordiamo che i numeri che trovato nel pdf in calce  sono dedicati a tutte le segnalazioni del personale del Ministero della Giustizia.

FLASH 22 VALUTAZIONE personale a tempo determinato

DOG DAP DGMC PARI NON SONO… CHI LO DICE AL MEF?

28th Lug
2023
Non Attivo

Prot.119 INQUADRAMENTO ASSISTENTI TRIBUNALE PER I MINORENNI

Al Direttore Generale dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Dr.ssa Maria Isabella Gandini
dgpersonale.dog@giustizia.it

Al Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria
dott. Gaetano Campo
capodipartimento.dog@giustiziacert.it

Al Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria
dott. Giovanni Russo
capodipartimento.dap@giustizia.it
prot.dap@giustiziacert.it

Al Capo del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità
dott. Antonio Sangermano
dgmc@giustizia.it
prot.dgmc@giustiziacert.it

Al Direttore dell’ RTS Napoli
dott. Salvatore Riccio
rts-na.rgs@pec.mef.gov.it

 

Oggetto: ERRONEO INQUADRAMENTO IN DAP-DGMC DEL PERSONALE DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI NAPOLI.

 

La scrivente O.S. è stata investita di una questione che concerne 10 dipendenti (di varie qualifiche) del Tribunale per i Minorenni di Napoli che dopo la firma del CCNL 2019-2021 sono stati inseriti correttamente nell’Area Assistenti ma del Dipartimento sbagliato, la questione avrebbe poca rilevanza e non sarebbe urgente se l’immediata conseguenza non fosse quella economica.
Immaginiamo che l’errore sia imputabile al Ministero dell’Economia e delle Finanze, RTS Napoli, che ha erroneamente ritenuto che chi presta servizio presso il Tribunale per i Minorenni si occupi a 360° dei minori, anche per la fase esecutiva.
Dal cedolino di dicembre 2022 risulta che i 10 colleghi siano inseriti a vario titolo nell’area Assistenti del dipartimento DAP – DGMC e non più DOG (cfr. All.1).
Ricordo a me stessa che il Ministero della Giustizia si articola in cinque differenti Dipartimenti, precisamente:
1. Organizzazione giudiziaria
2. Amministrazione penitenziaria
3. Giustizia minorile e di comunità
4. Affari di giustizia
5. Transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione
Tra le indennità dei Dipartimenti ci sono delle differenze economiche che emergono chiaramente dalla lettura della Tabella ricognitiva indennità di amministrazione – dichiarazione congiunta 10 CCNL FC 9-5-22, (cfr. All.2) ove appare facilmente comprensibile la differenza economica tra l’indennità DOG (euro 302,98) e quella DAP-DGMC (euro 270,34).
Si sottolinea che la ricognizione della tabella è stata effettuata congiuntamente da Aran, Dipartimento della Funzione pubblica e Ragioneria generale dello stato – IGOP per dare seguito a quanto previsto dalla dichiarazione congiunta n. 10 del CCNL del comparto Funzioni centrali sottoscritto il 9/5/202.
Ora, è noto, che il Tribunale per i Minorenni è giudice ordinario collegiale e si differenzia dagli altri organi per essere “specializzato” nell’occuparsi di minori. I dipendenti del Tribunale per i Minorenni appartengono al Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria e si occupano dell’organizzazione e dei servizi della giustizia fino alla fase esecutiva dei provvedimenti emessi dall’Autorità giudiziaria. Differenti per compiti, funzione e dipartimento sono i Centri di giustizia minorile, disciplinati dall’art. 7 del d.lgs. 272/1989 e dal D.M. del 20 novembre 2019 “Individuazione dei Centri per la Giustizia Minorile e Servizi minorili”, che garantiscono attraverso i Servizi minorili dipendenti l’attuazione dei provvedimenti penali dell’Autorità giudiziaria nei confronti dei minori e giovani adulti di età compresa tra i 14 e i 25 anni che hanno commesso un reato durante la minore età.
Il Centro di giustizia minorile di Napoli è competente per l’intera Regione Campania e si trova nello stesso edificio in cui è collocato il Tribunale per i Minorenni, ma sono due uffici che fanno capo a Dipartimenti differenti.
Nel caso di specie l’errore di aver confuso il Tribunale per i minorenni con i Centri di giustizia minorile sarebbe/stato facilmente risolvibile, considerandolo una semplice svista se i 10 Assistenti non avessero avuto oltre il danno economico anche la beffa perché dal mese di dicembre 2022 e per qualche mese successivo l’RTS ha accreditato sia l’indennità DOG che l’indennità DAP-DPMG (cfr. all.3).
I colleghi hanno correttamente ed immediatamente comunicato l’accaduto sia alla RTS territorialmente competente che al Ministero chiedendo di correggere l’errore ma nel mese di maggio (cfr. all. 4), senza una alcuna comunicazione per quanto stava per accadere sul loro cedolino stipendiale, si sono visti:
• eliminare l’indennità DOG,
• riconoscere l’indennità DAP-DGMC,
• decurtare quanto erroneamente ricevuto dallo stipendio con rate mensili pari a 337,00 euro fino al mese di settembre 2023.
Di fronte a un tale comportamento, alcuni colleghi hanno nuovamente chiesto all’RTS di:
• correggere l’errore;
• restituire l’indennità DOG a loro spettante al posto di quella DAP-DGMC;
• dilazionare la restituzione di quanto erroneamente ricevuto con rate mensili.
Sottolineo, ove ce ne fosse bisogno, che per la maggior parte dei dipendenti pubblici una decurtazione improvvisa di 337 euro sullo stipendio rischia di non garantire il pagamento dell’affitto o del mutuo.
Il cedolino di luglio 2023, infatti, continua a prevedere l’inserimento dei 10 colleghi nell’area Assistenti DAP-DGMC con il riconoscimento dell’erronea indennità, senza ricevere ancora quella DOG.
L’unico “leggero sollievo” sta nell’aver prolungato il periodo previsto per la restituzione dell’erroneo accredito (da settembre 2023 a febbraio 2024) con proporzionale riduzione delle rate mensili (cfr. all. 5) ma di fatto da un lato si continua a riconoscere un’indennità che non spetta e dall’altro si continua a far pagare a rate, quello che erroneamente si è dato e si continua a dare.
Una riflessione poi nasce spontanea: i 10 colleghi penalizzati potranno d’altro canto fruire di tutti i benefici che spettano al personale del DAP? Mi riferisco, in particolare alla pensionabilità dell’indennità di amministrazione ed alla possibilità di essere iscritti all’Ente di Assistenza per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria? In caso positivo i colleghi potranno seriamente valutare di accettare l’attuale inquadramento (pur ritenendo assurdo che nello stesso Ministero ci siano tali differenze), in caso contrario, riservandoci di adire le vie legali nelle sedi opportune, si
CHIEDE
un intervento immediato e risolutore per definire la situazione, correggendo l’inquadramento, restituendo l’indennità DOG spettante ed intervenendo, ciascuno per quanto di propria competenza, al fine di evitare che una situazione di questo tipo possa ripetersi nuovamente.
Si precisa altresì che con i mezzi, limitati, della scrivente O.S. siamo venuti a conoscenza di un caso analogo presso il Tribunale per i Minorenni di Siracusa; pertanto, riteniamo opportuno che si provveda ad una verifica su tutto il territorio nazionale.
Cordiali saluti

Segretario Generale
(Claudia Ratti)

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