Oggetto: Provvedimento della Corte d’Appello di Bologna. Interruzione erogazione buoni pasto – Funzionari Addetti UPP

Non Attivo

Con il provvedimento in oggetto indicato, è stata disposta l’interruzione dell’erogazione dei buoni pasto maturati a seguito dell’osservanza dell’orario di lavoro delle ore 7,12 giornaliere nei confronti dei Funzionari UPP in servizio presso i Tribunali del distretto.

Ciò sul presupposto che, essendo sorti dubbi sulla compatibilità del sopracitato orario di lavoro con le funzioni alle quali gli Addetti UPP sono preposti, si è ritenuto opportuno porre apposito quesito al Ministero, condizionando pertanto la liquidazione alla risposta che dovrà pervenire.

La scrivente Sigla contesta la succitata decisione, posto che i dipendenti in questione si sono attenuti ad una decisione della dirigenza degli Uffici di destinazione che, a nostro parere, risultano conformi a quanto previsto nel contratto individuale di lavoro e nel CCNL.

Al riguardo si richiama il punto C “ORARIO DI LAVORO E FERIE “del contratto stipulato “Ai sensi degli artt. 54 e 55 del vigente CCNL l’orario di lavoro settimanale è di 36 ore ed è articolato dal dirigente responsabile dell’Ufficio di destinazione”.

Ciò detto, la disposizione contrattuale specifica che l’articolazione oraria è una decisione di spettanza della dirigenza, senza specificare deroghe o limiti. Inoltre, nel caso degli UPP il contratto di lavoro rinvia alle norme per i lavoratori a tempo determinato. In particolare, all’art.55    si stabilisce che “Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti”, tra le quali ultime non risultano deroghe relative all’orario di lavoro.

Si aggiunge che la circolare del 21 dicembre 2021 ”Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all’ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021” al punto 12 precisa che “La normativa primaria consente anche una più elastica modulazione degli orari del lavoro, così da armonizzare la presenza fisica in ufficio con le necessità di servizio (ad esempio, imponendo, uno o più giorni alla settimana, una presenza pomeridiana, così da permettere un confronto con i magistrati al termine delle udienze (..)”.

Si richiama, inoltre, una risposta del Ministero ad un quesito posto dalla Procura Generale che si allega avente specificatamente ad oggetto l’orario europeo in cui si specifica che è compito della dirigenza valutare quale sia l’articolazione oraria più efficiente per il personale e al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi. Nella stessa risposta si conclude che non sussistono in linea di principio motivi ostativi ad un ampliamento del numero dei dipendenti che possano svolgere la prestazione lavorativa secondo la modalità dell’orario europeo.

Per quanto sopra evidenziato è ingiusto privare i lavoratori di un diritto già riconosciuto.

Si chiede, pertanto, che in attesa dei chiarimenti richiesti vengano liquidati i buoni pasto maturati.

Distinti saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

PROT. 68 UPP Buoni Pasto

 

Maria Stella Reitano

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