SCORRIMENTO 21 QUATER. RINVIO DATA IMMISSIONE IN POSSESSO.

Non Attivo

Spiace prenderne atto, ma con il PDG pubblicato in data 2 novembre, prot.n.m_dg.DOG.02/11/2022.0014525.ID con il quale è stato disposto lo slittamento della data di immissione in possesso dal 3 novembre 2022 al 1° febbraio 2023 dei cancellieri idonei ex art. 21 quater del decreto legge 83/2015, si è assistito all’ennesima scorrettezza dell’Amministrazione nei confronti del personale.

La lettura del provvedimento lascia ancora più attoniti.

Si richiama l’autorizzazione all’assunzione di “615 ulteriori unità di funzionari giudiziari, nonché, a seguito di esplicita richiesta di questa Amministrazione, la conseguente successiva specifica autorizzazione a procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nel profilo di funzionario amministrativo”.

Ed ancora che “l’attuale, imponente attività assunzionale ordinaria (a cui peraltro si è affiancata l’altrettanto cospicua immissione di personale a tempo determinato reclutato nell’ambito del PNRR) consente (…) di procedere allo scorrimento integrale della graduatoria relativa alla procedura di selezione interna nella qualifica di funzionario giudiziario, Area III fascia economica F1;”.

Ed infine si fa riferimento alla necessità di “un’ordinata ed equilibrata copertura delle vacanze sussistenti nei vari profili professionali, dalla lettura comparata delle vigenti declaratorie professionali, emerge nitidamente come i funzionari giudiziari possano (rectius, debbano, ogni qualvolta occorra garantire il regolare svolgimento dei servizi) contribuire ad assicurare il presidio delle attività che l’ordinamento attribuisce alla competenza del cancelliere esperto, anche mediante diretto svolgimento dei compiti istituzionali afferenti a tale profilo”.

E non può che nascere spontaneo domandarsi: ma la spesa per l’assunzione non doveva già essere stata programmata da aprile 2022, data del provvedimento con il quale è stato disposto lo scorrimento integrale della graduatoria? Così, come la necessità di garantire i servizi ed assicurare il presidio delle attività non doveva essere una priorità da prevedere ed assicurare ancor prima della decisione formale di procedere con lo scorrimento della graduatoria?

Ed, infine, il massiccio piano assunzionale (sicuramente necessario oltre che gradito) non poteva essere attuato senza creare ulteriori pregiudizi al personale interno che attende da anni la meritata riqualificazione e che per molti probabilmente non arriverà per cessazione dal servizio perdendo il diritto all’inquadramento superiore?

Alla luce di quanto sopra e ritenendo che quanto accaduto non possa e non debba passare ancora una volta impunito, la sottoscritta adirà, senza ulteriore indugio, un contenzioso per tutelare tutto coloro che hanno maturato legittime aspettative.

Cordiali saluti,

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

SCORRIMENTO 21 QUATER def

 

 

Maria Stella Reitano

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