Si paghino gli stipendi ai nuovi Funzionari!

Non Attivo

La presente per significare che giungono alla scrivente O.S. notizie sul mancato pagamento dello stipendio di lavoratori assunti i primi giorni di settembre 2022 con la qualifica di funzionario giudiziario. Da informazioni assunte parrebbe che i più fortunati, se già in servizio presso il Ministero della Giustizia con altra qualifica, avrebbero qualche speranza di vedersi liquidati gli stipendi arretrati a novembre, ma per la maggior parte di essi, non essendo stata ancora creata la partita stipendiale,  tutti i pagamenti slitterebbero al nuovo anno.

Siamo consapevoli delle possibili difficoltà tecniche di gestire l’immissione in servizio di tanti nuovi colleghi contemporaneamente, tuttavia, riteniamo che le difficoltà non devono essere utilizzate come un alibi perché dobbiamo ricordare che  dietro ogni “numeretto” esiste una persona, spesso una famiglia, delle necessità improcrastinabili e il danaro, per quanto “vile”, resta comunque necessario alla sopravvivenza. Parlando con questi giovani colleghi traiamo testimonianze molto deprimenti… alcuni si stanno facendo aiutare dalle famiglie di origine, altri stanno attingendo da risparmi personali o, addirittura, da prestiti paventando un Natale triste temendo, peraltro, che la liquidazione in toto degli stipendi arretrati a gennaio possa causare un aumento dell’imposizione fiscale ed oltre al danno si aggiungerebbe la beffa.

Se può apparire indifferente la questione morale resta ferma quella giuridica, in particolare:

  • l’art. 43 CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 9/05/22 dispone testualmente: “La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall’amministrazione, compreso tra il giorno 20 e l’ultimo giorno del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo…”;
  • è noto che qualora il lavoratore riceva la retribuzione in ritardo rispetto a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro ha diritto agli interessi sullo stipendio che sono legati al danno che il lavoratore ha subito nell’ottenere in ritardo il pagamento del suo salario non potendo disporre della somma che gli spetta;
  • i funzionari neo assunti hanno a loro disposizione lo strumento monitorio e l’Amministrazione sarà costretta a subire anche il pagamento delle spese legali e degli interessi;
  • l’art. 22, co.7 del D.lgs. 14/12/2015, n.151 testualmente dispone: “salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro”.

È di tutta evidenza che la scrivente O.S. porrà in essere ogni azione a tutela dei lavoratori se entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente i medesimi non riceveranno lo stipendio, gli arretrati e gli statini stipendiali, con aggravio di oneri a carico dei responsabili.

Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

PROT 73 PAGAMENTO STIPENDI NUOVI FUNZIONARI

Claudia Ratti
Coordinatore Nazionale Ministero della Giustizia

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