Le nostre osservazioni al Piano Triennale dei Fabbisogni 2019-2021

Non Attivo

Abbiamo ricevuto ed esaminato il piano triennale dei fabbisogni di personale 2019–2021 del Ministero della Giustizia e, nonostante sia oramai una mera informativa, riteniamo comunque doveroso sottolineare che nonostante in ogni riunione tra Amministrazione ed OO.SS., la scrivente abbia puntualmente inviato contributi e richieste (da ultimo le note prot.12/2019 e prot.17/2019) spiace constatare la totale indifferenza dell’Amministrazione nei confronti dei diritti e delle aspettative legittime dei lavoratori che chiedono il pieno rispetto dell’accordo sulla mobilità, le progressioni economiche, i passaggi di area ed il miglioramento delle condizioni lavorative.

Oltre tutto questo la scrivente O.S. si associa al coro di richieste per le nuove assunzioni di personale, indispensabile per spingere la “macchina della Giustizia”.

Premesso tutto questo osserviamo, anche questa volta, che:

  1. L’assunzione di Operatori Giudiziari, Area II, F1, mediante chiamata diretta degli iscritti nelle liste di collocamento (con attribuzione di punteggio aggiuntivo in favore dei soggetti che hanno maturato i titoli di preferenza di cui all’art. 50, commi 1-quater e 1-quinquies, del D.L. 90/2014) avverrà a discapito degli odierni Ausiliari, relegati da sempre in I AREA, ancora in attesa di una riqualificazione promessa da tanti, troppi anni e che riguarderà solamente 300 persone a dimostrazione, per l’ennesima volta, di una mancanza da parte dell’Amministrazione di un giusto riconoscimento per la professionalità acquisita negli anni di servizio prestato.
  2. Riteniamo che se si fosse applicata la parte dell’accordo del 26 aprile 2017 sul passaggio degli Operatori Giudiziari con almeno 7 anni di anzianità nel profilo di Assistente si sarebbero potute ottenere maggiori vacanze da coprire nel profilo tramite piano assunzionale. (vedi infra p. 6)
  3. Nulla è stato, impropriamente, programmato circa le procedure di riqualificazione dei profili tecnici. Ricordiamo a noi stessi che l’art 21 quater della L. 132/15 così come modificato dalla L. 205/2017 ha espressamente previsto l’estensione della procedura, inizialmente riservata ai Cancellieri e agli assistenti UNEP, ai contabili, agli assistenti informatici e di assistenti E a partire dal 2017 l’amministrazione ha comunque provveduto a reclutare personale dall’esterno nelle qualifiche di funzionario informatico e funzionario contabile, lasciando ancora più insoddisfatte e demotivate le professionalità escluse dalla procedura.
  4. In merito allo scorrimento della graduatoria 21 quater si sottolinea come l’eventuale scorrimento solo al termine delle procedure di reclutamento previste nel piano dei fabbisogni di 2250 funzionari giudiziari, costituirebbe un pregiudizio per il cancellieri della graduatoria 21 quater che paradossalmente, se riqualificati dopo l’assunzione degli esterni, avrebbero una anzianità di servizio nella funzione inferiore ai nuovi assunti (ai quali molto probabilmente dovranno anche fare da formatori), ciò in evidente contrasto con l’obiettivo manifestato più volte dal Ministro di premiare le professionalità interne.
  5. Leggiamo la previsione di assunzione di Cancellieri Esperti senza che si faccia menzione alla possibilità prevista sempre dall’accordo del 26 aprile 2017 del passaggio in questo profilo per gli assistenti giudiziari con almeno 7 anni di anzianità.
  6. Per quanto concerne la mobilità interna facciamo presente che la clausola contenuta dall’art 1 comma 2 septies D.L. 116/2017 per cui “Le medesime procedure hanno carattere prioritario su ogni altra procedura  di  trasferimento  all’interno  dell’Amministrazione della giustizia in deroga  alle  clausole  dei  contratti  o  accordi collettivi  nazionali”  troverebbe applicazione solo ed esclusivamente per le procedure assunzionali previste nell’art 1 comma 307 n.145/2018 e non per quelle previste in applicazione del D.L. n.4/2019 ovvero da quelle consentite dalle facoltà assunzionali ordinarie.

Si fa presente peraltro che tale deroga riguarderebbe in particolare solo le assunzioni previste nel 2019  dei 903 assistenti giudiziari per scorrimento graduatoria in base alla disposizione sopra citata, in quanto per le assunzioni da effettuarsi 2020 2021 non vi sarebbe sovrapposizione temporale fra la procedura di mobilità e quella assunzionale.

Si richiede pertanto l’attivazione immediata delle procedure di mobilità interna di cui all’Accordo del 2007.

  1. Coerentemente con quanto sopra esposto riteniamo indispensabile, prodromicamente alla attivazione delle procedure assunzionali, dare piena attuazione ai passaggi giuridici previsti dall’art. 2 di tale accordo, in particolare “Nel profilo di operatore giudiziario potranno confluire i conducenti di automezzi con le modalità e nei limiti delle consistenze numeriche da determinarsi ai sensi dei articoli 4 e 5, mantenendo la fascia retributiva acquisita. Nel profilo di assistente giudiziario potranno confluire gli operatori giudiziari con più di 7 anni di servizio nel relativo profilo, nelle modalità e nei limiti delle consistenze numeriche indicate ai sensi dei successivi articoli 4 e 5. In detto profilo le parti ricordano che saranno altresì inquadrati, come previsto nel relativo bando, i vincitori del concorso pubblico a 800 posti per il profilo professionale di Assistente giudiziario, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^ Serie Speciale “Concorsi ed Esami”, del 22 novembre 2016, n. 92. Il profilo professionale di “Cancelliere” viene ridenominato “Cancelliere esperto”. In tale profilo professionale le parti convengono che confluirà tutto il personale in servizio nel profilo di Cancelliere. Potranno altresì confluire gli assistenti giudiziari con più di 7 anni di servizio nella relativa qualifica, con le modalità e nei limiti delle consistenze numeriche da determinarsi ai sensi dei successivi articoli 4 e 5.”

Ciò anche al fine di consentire la corretta quantificazione dei fabbisogni relativi ai profili interessati.

  1. La nostra O.S. non può non sottolineare, infine, come le ricadute del piano dei fabbisogni così come sopra evidenziate ineriscano al tema più ampio del benessere organizzativo. In tal senso in un’ottica di collaborazione e dialogo tra Amministrazione e Organizzazioni sindacali si chiede la costituzione dell’Organismo Paritetico per l’Innovazione previsto dall’art. 6 del C.C.N.L. Funzioni centrali triennio 2016 – 2018″, il quale, come recita lo stesso articolo, “realizza una modalità relazionale finalizzata al coinvolgimento partecipativo delle organizzazioni sindacali di cui all’Art. 7, comma 3 su tutto ciò che abbia una dimensione progettuale, complessa e sperimentale, di carattere organizzativo dell’Amministrazione”. L’Organismo Paritetico per l’Innovazione ha la finalità di attivare stabilmente relazioni aperte e collaborative su progetti di organizzazione e innovazione, miglioramento dei servizi, promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo – anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alle misure di prevenzione dello stress lavoro-correlato. Si fa presente inoltre come lo stesso organismo paritetico sia titolare del diritto all’informativa sugli andamenti occupazionali.

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Concludendo dobbiamo constatare che alle pubbliche rassicurazioni e ai bei discorsi sentiti non è seguito nulla di concreto a favore del personale in servizio mentre in altre Pubbliche Amministrazioni o addirittura negli altri Dipartimenti di codesta Amministrazione abbiamo partecipato a contrattazioni e sottoscritto accordi premianti per chi ha permesso alla “macchina” di andare avanti finora.

Il Segretario Generale

Claudia Ratti

Protocllo n. 28

 

Ilenia Costantini

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