Avviso 21.09.2023 per l’attribuzione della fascia economica superiore per vari profili professionali – segnalazione ulteriori anomalie

Non Attivo

 Roma 6/10/2023 prot.131

Al Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria

Dott. Gaetano Campo

capodipartimento.dog@giustiziacert.it

 Al Direttore Generale personale e formazione DOG

Dott.ssa Isabella Gandini

dgpersonale.dog@giustizia.it

Con la presente si segnalano problematiche sia tecniche che relative a disposizioni previste dal bando in difformità all’accordo sottoscritto che, a nostro avviso, potrebbero causare contenziosi che danneggerebbero sia i lavoratori che da tempo aspettano una regolare procedura che l’Amministrazione per il dispendio di attività finora svolte e che potrebbero rivelarsi inutili.

PROBLEMI TECNICI

Molteplici interessati hanno lamentato l’impossibilità di inoltrare la domanda per le seguenti ragioni:

  • Risultano erroneamente censiti sulla piattaforma conseguentemente il sistema non li riconosce come soggetti legittimati a presentare la domanda. In particolare, tale inconveniente è stato riscontrato dal personale in servizio presso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria che si trova attualmente:
  1. in assegnazione temporanea presso altro Dipartimento del Ministero della Giustizia, in quanto la piattaforma non lo riconosce come appartenente al D.O.G.;
  2. in aspettativa ex art. 23 bis T.U.P.I. per il profilo appartenete al D.O.G e nel quale vorrebbe conseguire l’attribuzione della fascia economica superiore, atteso che il sistema lo riconosce come appartenete all’altro profilo attualmente in essere, appartenente sempre al DOG ma a tempo determinato, come quello di Funzionario Addetto all’Ufficio del Processo o Funzionario Tecnico dell’amministrazioni per fare qualche esempio ( tutti assunti dal 2022 in poi). Tale circostanza è in contrasto con l’art. 23 bis atteso che garantisce il mantenimento della qualifica posseduta durante il periodo di aspettativa.

Le suddette anomalie sono in evidente contraddizione con quanto previsto dall’art. 4 comma 6 del bando che, di contro, consente espressamente al personale che si trova nelle suddette condizioni di poter inoltrare la domanda. Invero, nel citato articolo si legge: “I dipendenti dell’Amministrazione in posizione di comando, di distacco, o di altra posizione giuridica presso altra Pubblica amministrazione o Ente, nonché i dipendenti comunque assenti dal servizio, ai fini della presentazione della domanda di partecipazione, possono accreditarsi alla procedura con le stesse modalità di cui al punto 3 presso l’Ufficio giudiziario più vicino alla propria residenza e/o Ufficio in cui presta attività in posizione sopra richiamata”. Inoltre, si viola anche l’art. 2 del medesimo bando che ammette  “tutti i dipendenti in servizio alla data di scadenza della domanda prevista nel presente avviso, con contratto di lavoro a tempo indeterminato appartenenti ai ruoli del Ministero della Giustizia (Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi) anche se in posizione di comando o fuori ruolo presso altra pubblica amministrazione”. 

Con specifico riferimento alla prima ipotesi, l’impossibilità di partecipare alla selezione in oggetto viola anche l’art. 51 CCNL 2016/2018 che garantisce espressamente al personale assegnato temporaneamente ad altra amministrazione, anche di diverso comparto, la possibilità di partecipare alle progressioni economiche presso l’amministrazione di appartenenza, alle procedure concorsuali o alle procedure selettive per la progressione tra le aree o categorie; inoltre, sempre in base al menzionato articolo, la posizione del dipendente agli effetti della maturazione dell’anzianità lavorativa, dei trattamenti di fine lavoro e di pensione e dello sviluppo professionale non viene pregiudicata dall’assegnazione temporanea.

 

  • Il personale ha effettuato il passaggio da un profilo all’altro all’interno della medesima area ai sensi dell’art. 20 CCNI del 29.07.2010, dunque medesima fascia economica, e non ha maturato 2 anni nel nuovo profilo al primo gennaio 2022. Anche questa anomalia contrasta con il bando ove dove si legge, all’art.2, che i due anni di anzianità di servizio devono essere maturati nella fascia economica di appartenenza e non nel profilo; pertanto, atteso che in base all’art. 20 CCNI del 29.07.2010  nel passaggio da un profilo all’altro all’interno della medesima area conserva la fascia economica acquisita, chi ha maturato i due anni nella fascia economica di appartenenza al primo gennaio 2022 deve essere ammesso alla selezione anche se ha cambiato profilo nei termini suddetti.

 

  • Il personale che risulta essere in malattia, in distacco o aspettativa sindacale e, dunque, non ha accesso da remoto al sistema. A tal proposito giungono voci di una possibilità di delegare con le proprie credenziali ADN un collega in servizio per la compilazione della domanda, ben sapendo che tale operazione mina un principio di base: mai cedere le proprie credenziali ad altri!

 

  • Nell’ipotesi in cui il dipendente nello stesso anno abbia svolto servizio in due uffici differenti e abbia avuto doppia valutazione, la piattaforma non consente l’inserimento di entrambe le valutazioni. È opportuno, per tale motivo, che venga consentita tale possibilità ovvero che il Ministero fornisca ragguagli al riguardo.

 

 

DISPOSIZIONI PREVISTE DAL BANDO IN DIFFORMITÀ ALL’ACCORDO SOTTOSCRITTO

Si segnala, infine, una grande confusione ed un crescente malcontento per le tipologie di assenze da dover eliminare ai fini dell’anzianità di servizio.

Invero, nell’Accordo sottoscritto il 22.03.2023 non si fa menzione alcuna dei periodi di assenza di cui non si debba tener conto ai fini dell’anzianità di servizio e, quindi, delle progressioni economiche.

Infatti, nei precedenti avvisi per le progressioni economiche (del 29.12.2017 e del 8.4.2019) le tipologie di assenze escluse ai fini dell’anzianità di servizio sono, in parte, diverse: nell’allegato B alcune di quelle indicate in precedenza non compaiono e vi è, per esempio, l’aggiunta dei periodi in aspettativa sindacale non retribuita nonostante non solo nello specifico, non ci sia alcuna norma che esclude espressamente tale periodo ai fini dell’anzianità di servizio o delle progressioni economiche, quanto nell’art.20  CCNQ 2017, comma 3, espressamente chiarisce: “il dipendente o dirigente di cui al comma 1  (dunque collocato in distacco o aspettativa) non può essere discriminato per l’attività in precedenza svolta quale dirigente sindacale…”, ed invero, non computando l’anzianità di servizio ai fini delle progressioni economiche, si discrimina.

Non sottovalutiamo che allegato B del bando ha ben tre versioni implementate nel tempo con l’aggiunta delle assenze ex art. 42 D.lgs. 151/2011 che nel primo non erano menzionate.

Proprio a tal proposito si segnala che nell’avviso del 5 ottobre si legge “L’unico campo aggiunto è quello relativo all’aspettativa per ricongiungimento coniuge all’estero art.1 L. 26/1980, articolo unico L. 333/1985 e art. 41 CCNL Comparto personale Funzioni Centrali sottoscritto il 12.02.20218” ma non è affatto vero poiché tale tipologia di assenza era presente sin dal primo modello B (ne esistono ben tre versioni sic!).

Così facendo chi ha già presentato la domanda utilizzando uno dei precedenti modelli B e non ha seguito gli aggiornamenti, verrà certamente pregiudicato.

La scadenza del bando è ormai prossima e, onde evitare che molti interessati siano pregiudicati dalle anomalie su elencate, si auspica in un pronto intervento per la risoluzione di quanto segnalato anche rispetto a quanto in precedenza evidenziato con la nota n.139 del 29.09.2023.

In attesa di riscontro, si porgono

 

Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

 

Marta Martino

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