Chiamata in udienza, l’Amministrazione se la canta e se la suona!

Non Attivo

One man band, street entertainerE’ interessante verificare che il Capo Dipartimento in riforma delle indicazioni contenute nella circolare prot.103/1/(A)/1757/CD/DGPF-I del 30 novembre 2010, rileva che, ai sensi del Contratto Integrativo del 29 luglio 2010 il servizio di “chiamata in udienza” risulta chiaramente ricompreso nelle mansioni corrispondenti al profilo professionale di “operatore giudiziario”.

Pertanto il servizio di “chiamata in udienza” dovrà essere in concreto organizzato considerando le possibili figure professionali cui attingere ovvero operatori giudiziari (F1, F2) e conducenti di automezzi, “lavoratori che, senza pregiudizio per il recupero delle energie psicofisiche, possono svolgere anche mansioni attribuite all’Operatore giudiziario quando non impegnati nelle mansioni proprie del profilo”.

Questo mutamento di interpretazione viene giustificato (testualmente) per evitare il proliferare di un contenzioso che, allo stato, avrebbe esito quasi certamente sfavorevole per l’Amministrazione.

L’Amministrazione da sola interpreta il CCNI e da sola ( o con una parte delle OO.SS. sottoscrittrice) cambia orientamento, dove sono le corrette relazioni sindacali?
A questo punto chiediamo che vengano affrontate urgentemente le altre questioni di tutte le altre qualifiche, ad iniziare dai Cancellieri … considerando gli esiti altrettanto favorevoli dei contenziosi.

Il Coordinatore Nazionale

(Claudia Ratti)

Circolare 15 aprile 2013 e risposta a quesito

CIRCOLARE

Claudia Ratti
Coordinatore Nazionale Ministero della Giustizia

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