Incentivi tecnici ex art 13 D.L.vo 50/2016: la Federazione sollecita l’accantonamento delle risorse!

Non Attivo

La presente per evidenziare che nonostante le richieste di informazioni e le numerose note di sollecito (che si allegano) della scrivente O.S. sull’emanando Regolamento avente ad oggetto le norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche previsto dall’art. 113 del nuovo Codice degli Appalti, non si è ricevuto alcun cenno di riscontro dall’Amministrazione.

A fronte di tale “silenzio”, tramite una ricerca in rete, abbiamo appreso dell’esistenza di un parere interlocutorio con il quale il Consiglio di Stato (Adunanza Sezione Consuntiva per gli Atti Normativi del 20 settembre 2018, numero affare 01574/2018) ha rinviato il testo del Regolamento al Ministero della Giustizia con una richiesta di integrazione e di acquisizione di ulteriore documentazione.

Con interesse, curiosità e, non di meno, preoccupazione abbiamo preso atto delle osservazioni relative all’art.9 della bozza di Regolamento ove il Consiglio di Stato riconosce la possibilità di anticipare l’applicabilità della nuova disciplina agli appalti banditi dopo l’entrata in vigore del codice degli appalti anche se avviate prima dell’entrata in vigore del Regolamento a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell’art. 113 del decreto legislativo (cfr. “il presente regolamento trova applicazione per le attività riferibili ai nuovi contratti le cui procedure di affidamento sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, anche se avviate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento, a condizione che le stazioni appaltanti abbiano già provveduto ad accantonare le risorse economiche nel rispetto dell’art. 113 del decreto legislativo”).

E’ noto a tutti che l’art. 113 , comma 1 e 2, D.L.vo 50/2016 prevede che gli incentivi siano imputati sugli stanziamenti previsti per gli appalti di lavoro servizi e forniture, cosicché devono essere ricomprese nel costo complessivo di spesa dell’appalto, ovvero devono essere imputati negli stanziamenti previsti per i predetti appalti (stesso capitolo di spesa dell’appalto) e il comma 5 bis individua come determinante, ai fini dell’esclusione degli incentivi tecnici dai tetti di spesa sopra citati, l’imputazione della relativa spesa di capitolo prevista per l’appalto (sul punto ed in tal senso si è espressa, in modo inequivocabile, la Corte dei Conti con deliberazione n.6/SEZAUT720187QMIG del 10 aprile 2018).

Da ciò ne deriva che qualora le stazioni appaltanti non abbiano, per mera disattenzione o per mancanza di conoscenza, effettuato gli accantonamenti con le modalità sopra citate, il personale coinvolto nelle attività incentivate, si vedrebbe defraudato di un riconoscimento economico, previsto dalla legge, configurandosi così una violazione, da parte della Pubblica Amministrazione, delle regole di correttezza, imparzialità e di buona amministrazione.

I lavoratori, in questo caso, potranno chiedere il risarcimento del danno subito, ex art. 1218 cc.

Da evidenziare che la Corte di Cassazione (cfr. Ordinanza n. 3779 del 2012) ha sì ribadito la necessità del regolamento per il diritto agli incentivi (già affermata nella Sentenza n.13384 del 2004 della stessa Cassazione), ma ha altresì chiarito che in assenza di Regolamento non si ha diritto all’incentivo ma “solo” al risarcimento del danno per inottemperanza all’obbligo di adozione del Regolamento da parte della Amministrazione aggiudicatrice.

È del tutto evidente pertanto la responsabilità delle singole stazioni appaltanti nel caso dell’eventuale pagamento di risarcimento danni, a prescindere dall’esistenza del Regolamento.

Nell’ottica di una fattiva collaborazione si invita pertanto il Superiore Ministero:

  • a fornire istruzioni alle stazioni appalti indicando le corrette modalità di accantonamento delle risorse economiche nel pieno rispetto dell’art. 113 del Codice degli Appalti;
  • a fornire alla scrivente O.S. compiuto riscontro sull’iter di approvazione del Regolamento.

Si invitano i Sig.ri Dirigenti, cui la presente è rivolta per conoscenza, di attivarsi affinché i lavoratori non subiscano ulteriori danni dall’applicazione di questa normativa nuova, farraginosa e complessa.

Si avvisa fin d’ora che in caso di inerzia protratta per ulteriori 30 giorni, questa Federazione attuerà ogni azione a tutela dei propri iscritti per il pieno rispetto della legge.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale

Claudia Ratti

prot 8 – 2019 incentivi per funzioni tecniche

Parere consiglio di stato   

Corte dei Conti delibera_6_2018_qmig

corte_cassazione_09032012_3779 (1)

prot 51-2018 sollecito regolamenti incentivi

 

Ilenia Costantini

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