LA PERFORMANCE FANTASMA
Un fantasma ha iniziato ad aggirarsi tra le stanze degli uffici giudiziari, già da maggio 2018 ma in questi giorni di fine anno sta materializzandosi provocando non poco panico fra tutti gli addetti ai lavori.
Si tratta del “Sistema di misurazione e valutazione della performance” (che sostituisce quello precedente del 10/01/2011, mai applicato…), emanato con un decreto del 10/05/18 e diffuso con una nota del 21/05/18, privo tuttavia di una benché minima direttiva o spiegazione agli uffici giudiziari, né di una pianificazione formativa e informativa, nonostante sia prevista la sua applicazione a partire da gennaio 2019.
Con questo atto si colma una gravissima lacuna, già segnalata da questo Sindacato, che vedeva il personale degli uffici giudiziari del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, privi della valutazione individuale, obbligatoria e necessaria per garantire le progressioni economiche previste contrattualmente.
Emergono, tuttavia, da subito alcune importantissime problematiche, che rischiano, se non affrontate in modo coerente e con direttive specifiche, di provocare svariati contenziosi:
• Il problema dell’uniformità nell’assegnazione della votazione.
• Le schede allegate al documento, previste per la valutazione del personale, dovrebbero essere diversificate almeno per area.
• L’applicazione del sistema agli uffici giudiziari dove non è presente il dirigente amministrativo perché vacante il posto o comunque perché non previsto in pianta organica (si tratta della grande maggioranza degli uffici giudiziari). Questa criticità tocca un aspetto cruciale del sistema di valutazione, e cioè la stessa valutazione dei dirigenti ai fini dell’erogazione del premio di produttività. Infatti, mentre i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari “sono valutati anche sulla loro attività di valutatori”, e per questo motivo si stanno mobilitando, almeno alcuni, per informare i lavoratori, i magistrati capi degli uffici giudiziari privi del dirigente amministrativo, pur essendo chiamati a svolgere le funzioni di valutatori del personale giudiziario, per espressa previsione normativa (Decreto del Ministero della Giustizia n. 279 dell’8/06/98.) non sono valutabili (pag. 20 e 21 del S.M.V.P.)! A questo proposito peraltro viene inserita una “pericolosa” possibilità di delega ai “funzionari” delle attività istruttorie della valutazione. Si comprende benissimo come questa peculiarità dell’organizzazione giudiziaria fa venire meno uno dei presupposti fondamentali della corretta valutazione della performance!
Su queste problematiche riteniamo che vada riaperto il confronto di cui all’art. 5 del CCNL 12/02/18.
Intanto riteniamo importante ribadire, quanto già espresso più volte, e cioè che gli Uffici Giudiziari utilizzino, in modo attento e con una capillare informazione al personale, gli strumenti di programmazione a disposizione per inserirvi tutti i settori dell’Ufficio, dando così la possibilità a tutti i dipendenti di conoscere preventivamente e di raggiungere gli obiettivi programmati.