RICHIESTA DI INTERVENTO PER LA GRAVE LACUNA DEL D.L. 17/03/2020 N. 18

20th Mar
2020
Non Attivo

                    Prot. 73 richiesta al Presidente Consiglio Conte per lacuna decreto 

 19/03/2020 prot. 73

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Prof. Giuseppe Conte

Al Sig. Ministro
Avv. Alfonso Bonafede

 

OGGETTO: richiesta sospensione dei termini dell’estinzione della pena per decorso del tempo (artt.172 e 173 c.p.)  

La presente per rappresentare che all’indomani dell’entrata in vigore del D.L 17/03/2020 n.18, emerge la necessità di evidenziare la mancata previsione nell’art. 83 “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare” della sospensione dei termini di estinzione della pena per decorso del tempo.  Questa lacuna incide sotto un duplice profilo.

Le mansioni dell’ufficio esecuzione e, più nello specifico, quella della conversione delle pene pecuniarie è difficilmente ascrivibile alle attività indifferibili ed urgenti, in quanto l’ingente mole di pratiche da evadere -talune con l’urgenza dettata dalla scadenza prossima dei termini- stride con la più sentita necessità di far permanere il lavoratore a casa per la tutela della salute personale e collettiva. A ciò si aggiunge l’evidente difficoltà di gestire il lavoro in smart working, quale ordinario svolgimento delle prestazioni nella Pubblica Amministrazione, attesa l’impossibilità di accedere da remoto agli appositi programmi che la corretta istruttoria della specifica mansione richiede.

Ulteriore e non meno grave pregiudizio è la possibile perdita per lo Stato di ingenti somme.

Il rischio maggiore è che il personale rimasto in servizio, inevitabilmente ridotto dalle legittime misure messe in atto dal Governo per la gestione dell’emergenza COVID19, non sia in grado di gestire ed evadere tutte le pratiche, con conseguente prescrizione dei termini per la conversione della pena pecuniaria e con la conseguente responsabilità contabile della quale, probabilmente, sarebbe chiamato a rispondere in un futuro.

Alla luce di quanto premesso, la scrivente O.S ritiene indispensabile che il Governo provveda, con urgenza, a colmare la segnalata lacuna, statuendo, con decreto, la sospensione anche dei termini, in analogia a tutte le altre procedure già indicate nell’art. 83 della sospensione dei termini di estinzione della pena per decorso del tempo di cui agli artt. 172 e 173 c.p.

Cordiali saluti

Segretario Generale
(Claudia Ratti)

“DECRETO CURA ITALIA” …CHI CURERA’ LA GIUSTIZIA?

18th Mar
2020
Non Attivo

#iorestoacasa

FLASH 8 RICHIESTA INTERVENTO

FLASH 8 cura Italia

Prot.16 Nota al Ministro emergenza Covid 19

E’ stato finalmente pubblicato il DL n. 18 del 17 marzo 2020 cosiddetto “Cura Italia” che reca misure straordinarie per la tutela della salute e il sostegno all’economia per fronteggiare l’emergenza COVID 19. Viene ribadito e integrato quanto dai precedenti decreti, in particolare:

  • “Art. 87. Il cosiddetto “lavoro agile” diventa la modalità ordinaria della prestazione lavorativa, pertanto la presenza del personale deve essere alle sole attività urgenti e per le quali è assolutamente necessaria la presenza sul luogo di lavoro.
  • 24. I permessi ex legge 104/94 co.3 sono incrementati di ulteriori 12 giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile.
  • 25 Introdotto un congedo speciale, della durata massima di 15 giorni, per il quale è prevista un’indennità pari al 50% della retribuzione, per i figli di età non superiore a 12 anni, tale limite non si applica in caso di figli con disabilità”.

Dobbiamo purtroppo constatare che la normativa non sempre e non ovunque viene applicata.

Questa volta non si tratta di una discussione banale, di una norma contrattuale che non viene applicata (e ce ne sono tante), di un banale ritardo della PA… no, questa volta è in discussione la salute dell’intera comunità per un fenomeno che nessuno si sarebbe mai aspettato, neanche nelle più fantasiose delle sceneggiature, che COSTRINGE i cittadini a restare a casa.

Ed invece, in barba a qualsiasi normativa ed a qualsiasi norma di buon senso, non solo i dirigenti non predispongono (come dovrebbero) i progetti di smart working ma in molti casi li rigettano prontamente.

Tale atteggiamento ha causato e continua a causare disparità di trattamento tra i lavoratori assolutamente inaccettabili e fin qui … poco male, ma compromette la salute di tutti, una pandemia che va fermata.

Ed è per questo che abbiamo deciso, nostro malgrado, di diffidare il Ministro e tutti i dirigenti, qualora inadempienti, ad adeguarsi immediatamente.

Restiamo a disposizione di tutti coloro che chiederanno il nostro aiuto ai numeri:

3389821255, 3394573272 e 3477523465

E’ UN’EMERGENZA E COME TALE DEVE ESSERE TRATTATA

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

BONAFEDE CHIUDA GLI UFFICI E GARANTISCA I SERVIZI ESSENZIALI

8th Mar
2020
Non Attivo

Prot.15 Nota al Ministro emergenza Covid 19

Al Sig. Ministro della Giustizia

Avv. Alfonso Bonafede

 

Oggetto: salute e sicurezza del personale giudiziario: adozione misure incisive per emergenza COVID  19 e chiusura precauzionale uffici giudiziari.

 

La scrivente O.S., alla luce delle ultime sue direttive in merito all’emergenza COVID 19, non può tacere il disappunto in merito alla totale dimenticanza da parte Sua del personale giudiziario e dei rischi cui va incontro quotidianamente per garantire il corretto funzionamento della giustizia.

Ad oggi l’emergenza in corso è stata lasciata impropriamente alla gestione “disordinata”, loro malgrado, dei singoli distretti di Corte di Appello, essendo inconcepibile non garantire a tutti, a prescindere dalle zone dichiarate ad alto rischio o meno ed alle categorie di lavoratori, magistrati, avvocati e personale giudiziario, una chiara ed uniforme disciplina da seguire in merito all’applicazione delle misure di prevenzione della diffusione di un contagio di simili proporzioni.

Il rischio di contagio è per tutti e disciplinare in modo diverso il personale di magistratura dal personale amministrativo è assolutamente ingiustificato. Piaccia o no, siamo tutti dipendenti del Ministero della Giustizia, i diversi ruoli non giustificano un differente trattamento nel caso dell’emergenza sanitaria.

La Costituzione garantisce il diritto alla salute, di tutti, la disciplina della prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, peraltro molto più rigida in caso di epidemia o pandemia, vale sempre e non solo se ci si trova in “zona rossa” o se si è magistrati.

Non vi è dubbio che stiamo assistendo ad un fenomeno che non ha precedenti, che sta mettendo a dura prova tutto il Paese, stante il numero elevatissimo dei contagi ad oggi registrati, che purtroppo cresce in maniera esponenziale tutti i giorni ed a macchia d’olio ovunque e non possiamo permetterci assolutamente il lusso, in un clima di incertezza tra comportamenti potenzialmente a rischio di operatori ed utenza, di affidarci alla gestione approssimativa dell’emergenza in corso o, peggio, al caso.

Questo noi non lo possiamo permettere, occorrono chiare ed uniformi direttive altrimenti i danni potrebbero essere incalcolabili e Lei sarà ritenuto responsabile, anche personalmente.

Di certo le misure precauzionali ad oggi intraprese nelle singole realtà degli uffici giudiziari del territorio, nonostante i Capi degli Uffici stiano facendo sicuramente il loro meglio per attuare le direttive ricevute dal Ministero, non rispondono alle esigenze complessive di adeguata profilassi preventiva e si sta rischiando di far collassare tutta l’attività giudiziaria da un giorno all’altro senza che poi ci sia possibilità di recupero.

Ad oggi la mera riduzione dell’affluenza dell’utenza negli uffici, nelle aule di udienza, e negli spazi di attesa, dove un eccessivo assembramento potrebbe generare situazioni di incompatibilità con le indicazioni di prevenzione già emanate, non si è dimostrata sufficiente ad arginare il diffondersi del virus. È noto che tutti gli uffici giudiziari sono quotidianamente frequentati da un elevato numero di persone provenienti da diverse parti del territorio nazionale e non sempre l’utenza è rispettosa delle norme in materia di prevenzione, e questo ha portato e sta continuando a portare il proliferarsi del contagio in molte realtà e sta mettendo a grave rischio la salute dei lavoratori costretti ugualmente a continuare a lavorare nonostante l’epidemia in corso.

A non voler considerare che, nonostante le regole rigide di carattere generale dettate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute, che prevedono la chiusura totale delle scuole, università, cinema, teatri, luoghi di assembramento e ricreativi, etc, divieto di riunioni di tutti i tipi e l’incentivo all’ utilizzo dei mezzi telematici e delle telecomunicazioni, non si comprende come la stessa cosa non possa essere applicata negli uffici giudiziari, tanto più che il Ministero della Giustizia ha anche previsto l’utilizzo dello smart working e dei mezzi telematici per evitare il consequenziale blocco totale della attività giudiziaria.

Alla luce di queste gravi motivazioni, la Sigla scrivente chiede, pertanto, che il Sig. Ministro della Giustizia si faccia portatore con estrema urgenza di un intervento chiaro, di carattere omogeneo ed unitario, volto a tutelare adeguatamente la salute e sicurezza dei lavoratori della giustizia, prevedendo misure molto più incisive di prevenzione del rischio contagio da COVID19 chiudendo immediatamente tutti gli uffici giudiziari.

Dovrà, conseguentemente, essere prevista esclusivamente:

  1. La costituzione di presidi per le urgenze, con personale a rotazione ed utilizzo di telefono/PEC/email per l’attività e lo scambio di informazioni tra cancellerie ed utenza.
  2. La sospensione di tutte le attività complementari (es. sedute di correzione elaborati esami avvocato, adempimenti elettorali, verbali di inventario, etc.).

Per l’attività degli uffici UNEP va detto che, è noto, la sospensione feriale non opera sui termini di scadenza del precetto e dei pignoramenti presso terzi. Il Ministero deve dare direttive precise e non lasciare ai singoli capi uffici o ufficiali giudiziari la decisione. A tal proposito ricordiamo che per anni il decreto mille proroghe ha sospeso gli sfratti per alcune categorie sociali o per la morosità incolpevole, oggi c’è un’acclarata EMERGENZA SANITARIA e ci aspettiamo che si diano indicazioni precise e valide erga omnes.

E’ opportuno evidenziare, infine, che i lavoratori che saranno COSTRETTI a non recarsi a lavoro a seguito dell’emergenza sanitaria in corso NON potranno/dovranno essere costretti dall’Amministrazione ad utilizzare giornate di ferie la cui funzione è, com’è noto, quella del recupero delle energie psico-fisiche e della cura delle relazioni affettive e sociali.

Cordiali saluti                      

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

CORONAVIRUS, al Ministero della Giustizia “sanificano” solo un piano, il secondo!

3rd Mar
2020
Non Attivo

E’ poco comprensibile la scelta dell’Amministrazione di sanificare solo un piano del Ministero della Giustizia, il secondo per la precisione, lasciando pienamente operativi tutti gli altri.

Una scelta dettata da un caso non dichiarato (sia pur per non diffondere il panico)? Quale che sia il motivo (per pur vorremmo conoscere) tutti i lavoratori hanno diritto alle stesse cautele.

E’ quanto abbiamo chiesto …

Prot. 14 Sanificazione MInistero della Giustizia

Buoni pasto e pausa pranzo, quali criteri?

2nd Mar
2020
Non Attivo

Prot. 13 Buoni pasto

Ministero della Giustizia

Al Capo di Gabinetto

Fulvio Baldi

 

Al Capo dell’Ufficio legislativo

Mauro Vitiello

 

Al Capo dell’Ufficio Ispettivo

Liborio Fazzi

 

Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi

Barbara Fabbrini

 

Al Direttore Generale del Personale e della formazione

Alessandro Leopizzi

 

Al Direttore generale del bilancio e della contabilità

Lucio Bedetta

 

OGGETTO: Criteri di assegnazione dei buoni pasto.

 

La scrivente O.S richiama l’attenzione sulla rinuncia alla pausa pranzo per il personale amministrativo.

Senza dubbio la tipologia dell’orario di 7,12 con l’obbligo della pausa pranzo, è un’opzione meno “appetibile” rispetto alla medesima tipologia che prevede l’esclusione della pausa pranzo, anche in ragione alla possibilità di conciliare in modo ottimale i tempi di vita e di lavoro del personale amministrativo.

Ricordiamo a noi stessi che il benessere psicofisico del lavoratore, al quale si vuole addivenire mediante l’obbligo di pausa, impone al dipendente di allontanarsi dalla sede lavorativa, effettuando un riposo cogente, esercitando un diritto che, secondo noi, va garantito ma non imposto nel suo esercizio.

L’Amministrazione, sulla base degli ultimi accordi sottoscritti anche con taluni  sindacati in alcune sedi (ad esempio di recente la Corte di Appello di Roma) ha assunto una posizione intransigente negando al personale amministrativo la possibilità di scegliere l’orario di 7,12 con la rinuncia alla pausa pranzo (e con la corresponsione del buono pasto) invocando precise prescrizioni contenute nei verbali ispettivi che hanno configurato anche una responsabilità di natura contabile nell’ipotesi in cui non siano rispettati i criteri di attribuzione dei buoni pasto, come stabiliti nella circolare ministeriale del 7/8/1998.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea … quali sono i criteri utilizzati dagli Ispettori che hanno posto l’attenzione solo sul personale amministrativo, di per sé già vessato e privo di qualsiasi riconoscimento morale ed economico? Perché a fronte della stessa normativa l’attuazione diventa “soggettiva”, ovvero per macro categorie (magistrati, dirigenti e … tutto il resto del personale) ?

La circolare ministeriale del 7/8/1998 infatti individua i presupposti dai quali sorge il diritto alla corresponsione dei buoni pasto, oltre che per il personale amministrativo anche per il personale di magistratura e per la dirigenza amministrativa. In particolare, per questi ultimi, il diritto alla corresponsione del buono pasto è legato all’attività svolta in ufficio, o in altri luoghi di lavoro.

Ricordo a me stessa che tutti sono dipendenti del Ministero della Giustizia ma al personale di magistratura ed ai dirigenti amministrativi il buono pasto è corrisposto sulla base di una mera autocertificazione, attestante la presenza in ufficio, o in altro luogo di lavoro, priva di ulteriore supporto documentale.

E’ evidente che tale sistema non consente all’Amministrazione di poter esercitare un controllo (come invece, giustamente, avviene per il personale amministrativo) e può esporre coloro che devono presentare l’autocertificazione per ottenere il buono pasto a delle discrasie tra quanto dichiarato e l’effettività  del diritto, fosse anche per semplice errore umano dovuto a mera distrazione.

Abbiamo, in estrema sintesi, una normativa e due modalità applicative:

  • PERSONALE DI MAGISTRATURA ED I DIRIGENTI AMMINISTRATIVI

A loro il buono pasto è corrisposto sulla base di una mera autocertificazione priva di ulteriore supporto documentale. E’ tutto basato sull’autoresponsabilizzazione, dall’orario di lavoro all’accertamento delle presenze e delle assenze dal servizio, anche ai fini della valutazione annuale del dirigente e dell’erogazione della retribuzione di risultato.

  • PERSONALE AMMINISTRATIVO

Il buono pasto viene riconosciuto solo se viene rilevata la presenza in ufficio e se il dipendente fruisce della pausa pranzo, obbligatoria. L’orario di lavoro deve rispondere alle (giuste) esigenze dell’Amministrazione ma non viene presa (quasi mai) in considerazione la necessità di conciliarle con le esigenze del dipendente.

Non va dimenticato che nelle sedi giudiziarie non sono previste apposite mense, e nemmeno, ancor peggio, ci sono luoghi adeguati ove poter fruire della pausa; spesso un luogo di ristoro è lontano dalla sede di lavoro e ci si ritrova a consumare un pasto nella propria stanza, in spregio a qualsiasi norma di igiene e facendo venir meno l’obiettivo primario per cui si impone la pausa, ovvero il riposo.

Inimmaginabile è poi pensare poter interrompere l’attività lavorativa nel momento topico noto a tutti coloro che quotidianamente  si confrontano con le emergenze amministrative, possiamo pensare a scarcerazioni, tso, esecuzioni di provvedimenti de libertate resi in udienza e tutte quelle altre incombenze che rendono l’attività giudiziaria resa in cancelleria paritaria come condizione di emergenza che rendono la stessa  di prima difficoltà.

E’ azzardato pensare, e non lo facciamo, che ci siano anche delle ragioni economiche dettate dall’esigenza di contenere la spesa pubblica risparmiando sui buoni pasto da corrispondere al personale amministrativo che opta per l’orario di lavoro delle 7,12 (con rinuncia alla pausa pranzo)  garantendo la continuità dei servizi.

Certamente, in questa sede non si vuole contestare il diritto-dovere dell’Amministrazione di voler contenere le cosiddette spese di gestione, esercitando un attento controllo sulla sussistenza dei requisiti dei richiedenti per poter accedere ad una tipologia di orario che comporti una maggiore corresponsione di buoni pasto e quindi maggiori oneri, ciò che invece si contesta è che il trattamento di “peggior favore” soprattutto in sede ispettiva,  sia “riservato” al personale amministrativo e non anche a tutti i dipendenti del Ministero della Giustizia.

Per quanto sopra si invita a rivedere le prescrizioni relative alla concessione dei buoni pasto per il personale amministrativo non dirigente, prevedendo la possibilità di rinuncia alla pausa pranzo corrispondendo il buono pasto.

Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

 

Valutazione della Performance 2019 del personale DGSIA e CISIA

2nd Mar
2020
Non Attivo

Prot. 12 – 2020 performance DGSIA e CISIA

Al Capo Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria

Barbara Fabbrini

 

Al Direttore Generale del Personale

Alessandro Leopizzi

 

p.c. Al Direttore Generale S.I.A.

Alessandra Cataldi

 

Oggetto: Valutazione della Performance 2019 del personale DGSIA e CISIA. Mancata applicazione delle modalità operative.

 

La presente per segnalare l’irregolarità della procedura applicata dai Dirigenti DGSIA e CISIA nella valutazione della Performance 2019 nei confronti dei dipendenti appartenenti a questa Direzione Generale.

È noto infatti che la circolare del 27 marzo 2019 prot. 60897 pone dei chiarimenti circa le modalità operative per la corretta applicazione della procedura a cui devono attenersi tutti gli i Dirigenti.

Da informazioni assunte e da richieste di chiarimenti ricevuti dal personale di cui all’oggetto non risulta che le modalità operative indicate nella circolare siano state adottate dai Dirigenti DGSIA e CISIA, ponendo di fatto il personale in una situazione di discrimine rispetto ai colleghi D.O.G. di cui la DGSIA ne è parte.

Se è pur vero che la circolare è indirizzata solo agli Uffici Giudiziari (non si sa se per una scelta precisa o per un errore materiale) non si comprende per quale motivo la DGSIA (e le sue articolazioni territoriali) debbano seguire procedure diverse.

Questo episodio ripropone l’annoso problema dell’errata mappatura delle RSU, problema che la scrivente O.S. solleva da moltissimo tempo (la prima comunicazione risale al 2004) e che negli ultimi anni la questione sta assumendo una portata non più sotto valutabile, a nostro avviso, neanche dall’Amministrazione. E’ un problema che deve essere affrontato subito e risolto tempestivamente, in considerazione che le prossime elezioni RSU sono previste per il 2021.

Le conseguenze dell’errata mappatura RSU ha fatto sì che, finora, le RSU in servizio presso i CISIA, sono state elette nelle sedi di rispettiva appartenenza per “contrattare” in Uffici (Corti d’Appello e Tribunali) dai quali non dipendono gerarchicamente e su questioni estranee ai CISIA.  Questo da un lato comporta che i rappresentanti RSU dipendenti nei CISIA di fatto non rappresentano (in spregio al proprio incarico) i lavoratori che gli eleggono e dall’altro che i lavoratori dei CISIA non hanno dei rappresentanti che conoscano al meglio le problematiche dell’ufficio.

L’anomalia fu già rilevata dalla dott.ssa Rolleri che nella nota del 13/09/2004 prot. 15313/2004 scriveva: gli accordi “sarebbero stipulati da soggetti non sovra ordinati gerarchicamente al personale oggetto degli accordi stessi e quindi estranei alla gestione”.

Non solo, in una nota del 6/10/2004 prot.119/3/1287 a firma dell’allora Vice-Capo Dipartimento –dott. Angelo Gargani- si affermava il principio secondo il quale “non è possibile estendere un accordo locale a personale diverso da quello rappresentato dalla RSU che l’ha stipulato”, evento che in realtà si è puntualmente verificato nel corso del triennio di validità delle RSU.

E’ noto infatti che da un lato la Direzione Generale S.I.A. fa parte, unitamente ai coordinamenti territoriali (DM 18/12/2001), dell’ Amministrazione Centrale e ne “subisce” la contrattazione pur nella specificità e peculiarità delle funzioni, dall’altro lato i CISIA, dislocati capillarmente sul territorio (mediante presìdi) hanno evidentemente esigenze diverse tra di loro, per cui la contrattazione decentrata nei diversi contesti si rende indispensabile proprio per rispondere alle esigenze del personale adattandole alla realtà locale.  Non dimentichiamo il preciso ruolo della RSU, non di dirigente sindacale ma di un lavoratore che tutela i lavoratori collettivamente, controllando l’ applicazione delle norme … ricordiamo l’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica” .

Questa Federazione ritiene corretto consentire una contrattazione decentrata presso ciascun CISIA, ritenendo sia l’unico modo per garantire l’uniformità di trattamento di tutto il personale della DGSIA nel rispetto delle specificità dei diritti dei lavoratori sul territorio.

Per i motivi sopra esposti si chiede la revisione delle schede notificate al personale DGSIA e CISIA.

In attesa di un cortese riscontro invio cordiali saluti,

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

           

Mobilità interna del personale DOG: la nuova proposta del Ministero

28th Feb
2020
Non Attivo

 

A seguito dell’incontro avvenuto il 18 febbraio scorso,  l’Amministrazione ha elaborato una nuova bozza di accordo sulla mobilità interna del personale giudiziario. da discutere alla prossima riunione, la cui data ancora non è stata fissata. L’incontro programmato per il 3 marzo è stato infatti rinviato a data da destinarsi.

Mettiamo a disposizione la Bozza di accordo sulla mobiità interna del personale giudiziario.

Potete inviare le vostre osservazioni all’indirizzo e mail: giustizia@confintesafp.it entro il 6 marzo p.v.

 

LA (FACILE) PROFEZIA DELLA VALUTAZIONE

25th Feb
2020
Non Attivo

Flash 7 performance

Avevamo previsto l’impatto che avrebbe avuto il nuovo Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance sul personale degli uffici, lo dimostrano i nostri comunicati diffusi dal novembre 2018. Avevamo anche scritto ai vertici ministeriali le varie criticità riscontrate, come…

  • l’assenza o insufficiente comunicazione, informazione e formazione sul nuovo SMVP, anche per l’impatto sulla retribuzione del personale;
  • la mancata o ritardata assegnazione degli obiettivi;
  • la mancata negoziazione e/o condivisione degli obiettivi;
  • l’assegnazione di obiettivi troppo generici e non misurabili;
  • l’assenza di informazione preventiva sui fattori di valutazione per individuare condivisi strumenti e modalità di osservazione e valutazione dei comportamenti;
  • l’assenza o insufficiente organizzazione dell’attività istruttoria da parte dei direttori e/o funzionari apicali, privi di adeguata informazione e formazione sia sotto l’aspetto del monitoraggio degli obiettivi che dell’osservazione dei comportamenti organizzativi;
  • l’assenza o insufficiente monitoraggio dell’andamento degli obiettivi;
  • la non uniformità della valutazione;
  • la valutazione troppo discrezionale del raggiungimento degli obiettivi da parte della dirigenza;
  • l’incertezza delle conseguenze a carico della dirigenza, anche per i magistrati, in caso di inerzia o mancata attuazione del SMVP;
  • l’incertezza applicativa della fase dell’impugnazione.

La situazione diventa ancora più critica negli uffici giudiziari dove non è presente il dirigente amministrativo, perché vacante il posto o comunque perché non è previsto in pianta organica (si tratta della grande maggioranza degli uffici). Infatti, mentre i dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari “sono valutati anche sulla loro attività di valutatori”, i magistrati capi degli uffici giudiziari privi del dirigente amministrativo, pur essendo chiamati a svolgere le funzioni di valutatori del personale giudiziario, per espressa previsione normativa non sono valutabili (cap. 2.2. del S.M.V.P.).

Su questa criticità va poi ad inserirsi la delega delle attività istruttorie della valutazione ai “direttori o funzionari”, i quali, spesso privi di adeguata formazione e preparazione (non certo per colpa loro) diventano i primi destinatari delle lamentele dei lavoratori.

Abbiamo chiesto un tavolo tecnico urgente per un confronto con le OO.SS. su tutte queste criticità perché venga al più presto attivata “una capillare e permanente azione informativa e formativa”.

Il Segretario Generale

(Claudia Ratti)

TAVOLO TECNICO PER LA MOBILITA’ DEL PERSONALE: LA NOSTRA PROPOSTA

19th Feb
2020
Non Attivo

Si è tenuto il  18 febbraio l’incontro programmato sulla mobilità del personale alla presenza del Direttore Generale del Personale e della Formazione dott. Leopizzi e del Capo Dipartimento, Barbara Fabbrini.

La nostra Federazione ha illustrato le sue osservazioni alla bozza dell’Amministrazione evidenziando i punti che il nuovo accordo di mobilità dovrebbe prevedere.

In particolare, ha evidenziato la necessità di far sì che… 

  1. La tipologia dell’interpello ordinario sia solo nazionale e di sede e la cadenza sia annuale e non triennale;
  2. Al fine di evitare il maggior numero di posti di risulta nelle sedi, anteporre l’interpello ordinario di sede (sede su sede) a quello nazionale. Così facendo si verrebbe incontro sia alle esigenze del personale che da anni è bloccato in un determinato “ufficio”, sia al personale che si vuole avvicinare alla città in quanto comunque la vacanza del posto rimarrebbe.
  3. Nell’interpello di assestamento non operi il vincolo biennale di permanenza nell’Ufficio di provenienza.
  4. Si riconosca un punteggio per ogni anno di effettivo servizio nella figura professionale e posizione economica attualmente rivestita prestato nella sede dalla quale si domanda il trasferimento, e un punteggio ulteriore se la stessa sia sede di prima destinazione a seguito di assunzione in servizio;
  5. Venga previsto il punteggio in base alla distanza chilometrica dalla sede di appartenenza alla sede in cui si intende chiedere il trasferimento;
  6. Nello scambio di sede non sia richiesta la valutazione dell’Amministrazione avvenendo questo tra pari qualifiche; così come il vincolo di sede che ne deriva debba essere mantenuto biennale e non triennale e non sia prevista la revoca dello scambio qualora il beneficiario passi ad altro ruolo dell’Amministrazione o transiti nei ruoli da altra amministrazione;
  7. Per quanto riguarda l’interpello straordinario e di assestamento, nella pubblicazione del bando si propone di inserire la possibilità per l’Amministrazione di derogare al limite quinquennale di permanenza nella sede di prima assegnazione esercitando il proprio potere organizzativo come già attuato da altre P.A..
  8. La conservazione dell’efficacia della graduatoria permanga fino alla pubblicazione della graduatoria del successivo interpello;

La nostra Federazione ritiene che sia indispensabile limitare il più possibile i distacchi temporanei laddove la norma preveda un trasferimento definitivo e ci riferiamo alla legge 104/92 art. 33 co. 3 e 5 (regolamentati dalla recente circolare in tema di mobilità individuale temporanea) in modo da evitare che lo stesso dipendente ricopra due posti e conseguentemente impedendo l’assegnazione del posto di provenienza a nuovi assunti, alla pubblicazione dello stesso in interpello o all’assegnazione temporanea ad altro dipendente.

Si osserva, infatti, che trasformare una precedenza al trasferimento in assegnazione temporanea per poi riconoscere una priorità in sede di interpello danneggerebbe comunque il personale che aspira anch’esso alla sede. Quest’ultimo sarebbe in ogni caso scavalcato da chi ha una priorità prescindendo dal punteggio ottenuto e non si risolverebbe in alcun modo la problematica delle scoperture maggiori nel nord-Italia.

I lavori sono stati aggiornati al prossimo 3 marzo con l’impegno da parte dell’Amministrazione di rivedere i punti della sua proposta sulla base delle osservazioni presentate dalle OO.SS.

 

Mettiamo a disposizione la nota  Prot 10_2020- Proposta modifica accordo mobilità

Flash 6 – la nostra proposta di accordo mobilità rivisto

 

IL SEGRETARIO GENERALE

 (Claudia Ratti)

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