Incarichi art.19 comma 6 nel Ministero della Giustizia… la chiara posizione di Confintesa FP

Non Attivo

PROT. 100 procedure dirigenziali non generali

Abbiamo preso atto che in data 10/05/2023 la Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria procedeva alla pubblicazione delle posizioni dirigenziali non generali presso gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione giudiziaria da ricoprire mediante affidamento di incarichi dirigenziali non generali ex art. 19 d.lgs 165/2001.
Nel menzionato avviso, si dava atto che la valutazione delle domande sarebbe stata “effettuata secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 sulla base dei criteri disciplinati dall’art.20, CCNL del 21 aprile 2006 e dagli artt. 3 e 7 del D.M. 15 maggio 2013”.
Tale avviso è stato, correttamente, trasmesso alle OO.SS. escludendo Confintesa FP che, invece, non è maggiormente rappresentativa nell’Area Dirigenti e che ne è venuta a conoscenza informalmente solo da poche ore; risulta singolare il silenzio sulla questione delle altre OO.SS. che hanno lasciato passare “in sordina” tale evento.
Con successivo avviso del 26 giugno c.a. m_dg.dog.23/06/2023.0152789.U l’Amministrazione ha dato atto dell’intenzione di procedere, prioritariamente, a definire la procedura in relazione alle domande pervenute da personale dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, riservandosi, solo all’esito di siffatta procedura, l’opportunità “di esaminare le domande di dirigenti/personale non dirigente esterno, per uffici prioritariamente individuati, ove il posto di dirigente risulti vacante da tempo e le esigenze di funzionalità degli stessi siano tali da richiederne la copertura in tempi brevi, secondo le disposizioni previste dall’art. 19, commi 5 bis e 6 del D.L.gs 165/2001.
Ed ancora, “In particolare, per quanto riguarda il personale non dirigenziale esterno e dell’amministrazione va precisato che la possibilità di operare nelle modalità di cui al menzionato comma 6 è subordinata alla effettiva capienza della percentuale attuale di riferimento”.
È noto che i commi 5 bis e 6 prevedono la possibilità per l’Amministrazione bandente di affidare incarichi dirigenziali a personale esterno con particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.
Ricordo a me stessa che il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria non ha mai voluto (a differenza di altri Dipartimenti dello stesso Ministero) prevedere le posizioni organizzative, non ha mai voluto prevedere che in caso di assenza del Dirigente le relative funzioni venissero svolte da Direttori (anzi si è stati ben attenti a prevedere che in tal caso le funzioni dirigenziali siano svolte dal Magistrato Capo dell’Ufficio) ed oggi, a distanza di oltre un anno dalla firma del nuovo CCNL, non si ha nessuna proposta dell’Amministrazione e non si sa se e quando arriverà ci sarà la previsione della IV area delle Elevate Professionalità. A nulla sono valse le numerosissime richieste negli anni di Confintesa FP che, certo, non può vantare numeri tali da essere incisivi ma che, di contro, crediamo avere la “forza delle idee” che in tale scenario sembrano non valere.
Che l’Amministrazione possa conferire siffatti incarichi anche alle professionalità interne non appartenenti ai ruoli dirigenziali è attestato da plurimi provvedimenti dalla Corte dei Corti (ex plurimis Deliberazione SCCLEG/4/2022/PREV, Delibera n. 82/2022/PREV) aventi ad oggetto l’istituto de quo in cui si dà atto expressis verbis, della circostanza secondo la quale “Non è prevista una preferenza per i funzionari dell’Amministrazione conferente, ma neppure può escludersi che, in presenza di incarichi per i quali sono necessari particolari requisiti tecnici, nell’interesse dell’Amministrazione, la ricerca del profilo idoneo possa avvenire prima tra i propri funzionari in possesso dei requisiti per l’accesso alla dirigenza e, successivamente, rivolgendosi all’esterno”.
Secondo Confintesa FP l’Amministrazione giudiziaria non deve perdere la possibilità di conferire incarichi al personale non dirigenziale che già presta servizio da molti decenni svolgendo (in tanti casi) funzioni dirigenziali senza alcun riconoscimento.
Un riconoscimento che fatto nel pieno rispetto dei parametri normativi, si può rivelare come un’importante opportunità di valorizzazione delle tante professionalità operanti all’interno dell’organizzazione e che, grazie alla pluriennale esperienza maturata, possiedono “la particolare e comprovata qualificazione professionale”.
L’incarico dirigenziale al funzionario interno non è solo un’opportunità di carriera intesa in senso stretto, tale opportunità consiste nel consentire ad una persona, che disponga di potenziali competenze, di metterle in atto ascendendo alla qualifica superiore, superando prove di reclutamento volte ad evidenziare le abilità richieste.
Detta procedura ha lo scopo di selezionare ex novo i dirigenti, facendo forza sulla capacità di scegliere tra chi non abbia rivestito ancora funzioni dirigenziali coloro che dispongano, comunque, di competenze e capacità potenzialmente idonee.
Per quanto sopra si

CHIEDE

1. La riapertura dei termini per la partecipazione al bando dando idonea pubblicità a tutto il personale interessato.

2. Di limitare la possibilità di ottenere tali incarichi ex art.19 co.6 in via prioritaria alle professionalità interne che da anni hanno dimostrato di saper esercitare le funzioni dirigenziali senza alcun riconoscimento.
Cordiali saluti,

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

Maria Stella Reitano

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