Riqualificazioni e Part-time

Non Attivo

Le regole sulla trasformazione a domanda del contratto di lavoro da full time a part- time, come è noto, sono cambiate con il decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008 convertito in legge n. 133 del 06 agosto 2008. Fino ad allora la richiesta di trasformazione diventava un diritto automatico, dopo sei mesi di differimento dalla data di presentazione della domanda, in caso di parere contrario del dirigente dell’Ufficio.

Con l’attuale normativa, invece, la richiesta di part-time è sottoposta alla valutazione positiva del dirigente dell’ufficio ove si presta servizio, ad eccezione della sola condizione in cui il lavoratore richiedente sia affetto da patologie oncologiche e per il quale residui una ridotta capacità lavorativa. La percentuale di personale in part-time, in ogni singolo ufficio, non può inoltre superare il 25% di ogni area per ogni fascia d’accesso.

Riteniamo pertanto doveroso informare che, nel caso vi troviate nella posizione di cancellieri vincitori della procedura art. 21 quater, che a breve saranno inquadrati come funzionari, ed usufruiate di un part-time, sarete inquadrati in terza area con il contratto originario in regime di full-time.

Per usufruire del part-time dovrete perciò presentare una nuova istanza il giorno successivo alla presa di possesso.

La nostra Segreteria è a disposizione per ulteriori chiarimenti e/o informazioni dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 e telefonicamente ai seguenti recapiti: 0664761170 – 3491429660 – 3477523465.

Claudia Ratti
Coordinatore Nazionale Ministero della Giustizia

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