TUTTI GLI UUGG DEVONO APPLICARE LA NORMATIVA

Non Attivo

Prot. 23 osservazioni circolare esplicativa 22020 del 2-4-20

Circolare_2_2020

Roma, 2 aprile 2020 prot.23

Al Ministro della Giustizia

Alfonso Bonafede

 

Al Capo Dipartimento

Barbara Fabbrini

 

Al Direttore Generale

Alessandro Leopizzi

 

Al Ministro della Pubblica Amministrazione

Fabiana Dadone

Ai Capi degli Uffici Giudiziari e Dirigenti

 

OGGETTO: circolare esplicativa 2/2020 del 2/04/2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”.  Osservazioni.

La circolare esplicativa 2/2020 in oggetto, a firma del Ministro Dadone, delinea con chiarezza gli istituti contrattuali applicabili dalle PA per l’emergenza pandemica in essere ed interpreta dettagliatamente quelle che sono o “dovrebbero essere” le modalità applicative nell’ambito dell’organizzazione del lavoro.

Invero, le circolari del Ministero della Giustizia del 19/03/2020 n. 3780.ID ed in particolare la n.53877.U a firma del Capo Dipartimento, Dott.ssa Barbara Fabbrini, a nostro avviso chiarissime e lineari, non lasciano larghi margini interpretativi agli uffici giudiziari destinatari in merito alle linee guida da adottare nell’applicazione delle disposizione governative in tema di emergenza pandemica e l’odierna circolare esplicativa va a rafforzare quanto già indicato dal Ministero della giustizia in merito.

In particolare, la Circolare n. 53877 del 19/03/2020 dispone che: “In estrema sintesi dalla lettura dell’articolo 87 citato si evince che gli uffici centrali e periferici dovranno provvedere:

  1. a) A limitare la presenza del personale negli uffici, curando di assicurare presidi per le attività indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell’emergenza. Su detti presidi, per quanto già rappresentato in precedenti provvedimenti e circolari, anche di questo Dipartimento, potrà assicurarsi il servizio mediante il ricorso a rotazione del personale;
  2. b) Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro, e può essere prestato prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81; in virtù anche di quanto precedentemente dettagliato dal Ministero della Pubblica Amministrazione nella direttiva n. 2/2020 tale modalità lavorativa può essere applicata a tutto il personale dipendente;
  3. c) Ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata le amministrazioni utilizzano gli strumenti contrattuali quali ferie pregresse, congedo, banca ore, rotazione e analoghi istituti;
  4. d) Esperite tali possibilità il personale dipendente può essere motivatamente esentato dal servizio. Il periodo di esenzione costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l’amministrazione non corrisponde l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista”.

Ciononostante, continuano ad arrivare alla scrivente O.S. numerosissime segnalazioni delle più fantasiose e variegate interpretazioni e modus operandi circa la non conforme e disomogenea applicazione dei decreti e delle circolari vigenti da parte dei Capi e Dirigenti Amministrativi tali per cui risulta:

  1. la mancanza o insufficienza di dispositivi di protezione quali mascherine, disinfettanti, etc. per il personale costretto ad essere presente in presidio;
  2. un’organizzazione del lavoro con i presidi non ancora ridotti al minimo così come previsto, anche laddove vi siano attività non eccessivamente urgenti ed indifferibili;
  3. lo Smart Working (lavoro agile) che, pur essendo “obbligatorio”, o non è ancora autorizzato per tutto il personale giudiziario, o è concesso e non concretamente applicato;
  4. infine, il non corretto utilizzo degli istituti contrattuali previsti, quali ferie pregresse, congedi, permessi retribuiti, banca ore, esenzioni, orario multi periodale, etc.

In questo contesto si è posto nello specifico il problema dell’utilizzo delle ferie residue del 2019, problematica per la quale c’è molto malcontento tra i lavoratori della giustizia, soprattutto per la imposizione da parte dei Dirigenti a farle utilizzare obbligatoriamente entro il 30 aprile e l’errato contemperamento tra il regime di smart working, quale misura di contenimento nell’ambito dell’emergenza COVID-19 e la presenza in ufficio dei presidi destinati a gestire le attività indifferibili, in modo da garantire, a rotazione, a ciascun dipendente, giorni di lavoro agile a casa e giorni di presenza in Ufficio.

Invero, le norme contrattuali prevedono che le ferie residue dell’anno precedente siano fruite nel termine del 30 aprile, salva la possibilità comunque di procrastinarle sino al 30 giugno per motivate esigenze di servizio.

Orbene, se il dipendente in regime di smart working ha regolarmente inoltrato istanza per poter fruire delle ferie 2019 al termine del progetto ed entro la fine di aprile e si è visto rigettare la stessa, perché in quel periodo occorre comunque assicurare la presenza in ufficio in considerazione dei presidi previsti, le ferie andranno certamente differite nel relativo godimento al 30 giugno “per indifferibili esigenze di servizio” (art. 28 c. 14 Ccnl 12/02/18), dal momento che è la stessa Amministrazione che impone la presenza in ufficio del dipendente per le attività urgenti ed indifferibili e dubbi non ci dovrebbero essere a riguardo.

Tuttavia, assistiamo a palesi violazioni sia contrattuali che normative, allorquando si impone l’utilizzo delle ferie pregresse necessariamente entro il 30 aprile e per di più durante i giorni di lavoro agile espletato a casa, in spregio a quanto disposto dai decreti governativi, dal CCNL Funzioni Centrali vigente, dalle direttive ministeriali e, da ultimo, dalla recentissima circolare esplicativa n.2/2020 della Funzione Pubblica, nella quale si afferma che:

  1. Il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento del lavoro durante l’emergenza;
  2. ove non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti contrattuali quali ferie pregresse, banca ore, congedo ecc. in via residuale ed alternativa, non cumulativa.

Infatti, la circolare esplicativa Dadone afferma che: “Con riguardo al tema delle ferie pregresse, …. Conseguentemente – ferma restando la prioritaria scelta del legislatore, in termini generali, a favore del lavoro agile – si ritiene legittimo che le amministrazioni possano ricorrere all’istituto delle ferie, se del caso a rotazione o intervallate con il lavoro agile, anche in ragione dei picchi di attività. Tale ricostruzione, oltre ad essere in linea con la disciplina della vigente contrattazione collettiva, appare coerente con la situazione emergenziale in essere e funzionale rispetto all’esigenza di assicurare l’attività amministrativa indifferibile.”

Pertanto, non ci sono dubbi che, per il ministro Dadone, una volta che il dipendente è in regime di lavoro agile, non può essere obbligato ad usufruire delle ferie pregresse “durante i giorni in cui presta la sua attività a casa”, ma le stesse devono essere “intervallate” con lo smart working, ossia devono essere usufruite o subito dopo il termine del lavoro agile ( non durante…) o procrastinate sino al 30 di giugno “per indifferibili esigenze di servizio” che derivano dalla situazione emergenziale in essere.

A tal proposito giova ricordare che la maggior parte delle misure eccezionali adottate finora dal Governo, con i vari decreti d’urgenza, sono state disposte allo scopo di contenere e contrastare la diffusione del contagio da COVID-19, e tutto ciò deve avvenire tenendo presente che la salute degli individui è un diritto inviolabile tutelato dalla nostra Costituzione (Articolo 32) e pertanto deve essere assolutamente anteposto ad ogni altro diritto e/o interesse generale in questo momento di emergenza straordinaria nazionale.

Pertanto, la Sigla scrivente invita le SV in indirizzo a verificare che tutti uffici giudiziari si adeguino a quanto stabilito dalle disposizioni del Governo, dalle circolari del Ministero della Giustizia e da ultimo dalla circolare esplicativa 2/2020 “Dadone”, a mente di quanto previsto dal CCNL Funzioni Centrali.

La scrivente O.S. continuerà a segnalare ogni anomalia a tutti gli organismi competenti.

Cordiali saluti.

Segretario Generale
(Claudia Ratti)

 

Claudia Ratti
Coordinatore Nazionale Ministero della Giustizia

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