VISITE FISCALI, il DOG diffonde la circolare esplicativa
nel richiamare i contenuti della circolare della Funzione pubblica, il Ministero precisa che per “giorni non lavorativi” si devono intendere tutte le giornate nelle quali il dipendente non ha prestato l’attività lavorativa (es: ferie, assenze per fruizione dell’ art. 18 co. 2 e co. 9, part-time, permessi vari, etc.).
Ricordiamo che:
· è stata rimessa alla discrezionalità del responsabile del personale la decisione circa i casi nei quali richiedere il controllo sulla malattia, eliminando l’assoluta obbligatorietà, e fermo restando l’ obbligo di disporre la visita sin dal primo giorno se l’ assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
· La disciplina del personale amministrativo è stata estesa ai magistrati.
· Le fasce di reperibilità sono quelle indicate dal DM. 18/12/2009 n.206 ovvero dalle ore 9 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, tutti i giorni anche festivi e non lavorativi.
· Il Tribunale di Livorno ha sollevato la questione di legittimità costituzionale accogliendo l’ istanza di 50 lavoratori alcuni dei quali avevano subito una riduzione della busta paga dopo periodi di malattia. Se la Consulta dovesse accogliere il ricorso, tutti i lavoratori che hanno subito le decurtazioni potranno richiedere il mal tolto. La nostra Federazione sta seguendo da vicino la questione e non mancherà di aggiornarVi e di proporre ulteriori iniziative.
Ritenendo di rendere un servizio di informazione a tutti i lavoratori interessati, segnaliamo anche una nota interna, molto dettagliata, diffusa dal Tribunale di Bologna precedente (ed in attesa) la Circolare Ministeriale.
Paola SARACENI Claudia RATTI
347.0662930 333.8653062
Mettiamo a disposizione il provv. n.129 su assenze per malattia e congedi del Tribunale di Bologna, la circolare del 27 settembre 2011 e il nostro comunicato Flash 2011 n. 240 – VISITE FISCALI