CAPRO ESPIATORIO CERCASI, CANCELLIERI TROVASI!

Sul contributo unificato non è arrivata nessuna indicazione dall’ Amministrazione centrale e gli uffici studiano, organizzano i servizi, predispongono modelli.

Tuttavia per rendere un buon servizio alla macchina giudiziaria l’ Amministrazione, (questa volta in piena autonomia e senza il coinvolgimento dei sindacati) dovrebbe fornire a tutti gli uffici una circolare esplicativa o interpretativa che dir si voglia, tenendo conto dei quesiti e dei dubbi che pervengono dagli operatori.

La questione non è di poca importanza considerando che il Tribunale di Bologna, come tanti, ha sollecitato delle risposte a quesiti trasmessi, segnalando “l’urgenza dei chiarimenti sui dubbi interpretativi, come formulati, in relazione alle significative responsabilità in capo ai cancellieri che iscrivono le cause a ruolo dopo l’entrata in vigore della recente normativa”.

Ma i cancellieri, per contratto, non devono esplicare i loro compiti eseguendo le direttive ricevute? Almeno in questo non ci sono dubbi interpretativi.

Si tratta di decidere chi deve dare le indicazioni ma non altro.

Accollare ai cancellieri “significative responsabilità” dai quali altri spesso rifuggono, in un gioco di “scarica barile” dove vince sempre il più forte che non sempre si rivela il migliore, non lo riteniamo giusto, corretto e men che meno legittimo.

Abbiamo richiesto di diffondere una circolare esplicativa agli uffici giudiziari, facendo presente che i “colleghi” della giustizia tributaria hanno già ricevuto dettagliate indicazioni dal  Ministero dell’ Economia e delle Finanze- Direzione della giustizia tributaria.  

Forse si pensa che il capro espiatorio c’è e non c’è fretta ma noi difenderemo anche tutti i colleghi che si vedranno addebitare colpe altrui.

 Pola SARACENI                            Claudia RATTI

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Mettiamo a disposizione:

3 Risposte a “CAPRO ESPIATORIO CERCASI, CANCELLIERI TROVASI!

  • Claudia Ratti
    13 anni fa

    in questo caso l’ Amministrazione ha trasmesso ai Presidenti di Corti d’Appello la Circolare del 19 settembre 2011 “Pagamento del contributo unificato per il processo esecutivo per consegna o rilascio (art. 605 c.p.c. e segg.) alla luce delle modifiche introdotte dall’ art. 37, comma 6, lett. c, del D.L. 6 luglio 2011 n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, Legge 15 luglio 2011, n. 111 – Attività di controllo”.
    La pubblico sul sito (in coda all’ articolo) a beneficio di tutti nel caso in cui non sia stata diffusa dagli uffici.

  • luciano
    13 anni fa

    Avete pienamente ragione: avete centrato il vero problema.
    L’Amministrazione scarica sul Personale tutte le proprie lacune e disservizi, con una politica dello scarica barile su persone sempre più poche e sempre più isolate.
    L’Amministrazione guadagna non assumendo Personale, mettendo in crisi gli uffici giudiziari.
    Sarebbe ora di fermare l’attività come nel 1992.

  • C. A.
    13 anni fa

    come faccio ariscuotere il contributo unificato per le pratiche?
    Mi riporto ad uno scritto del dr c.b già pubblicato che allego per estratto.
    Con la soppressione delle parole “il processo esecutivo e per rilascio” dal testo del comma 1 dell’art. 10 (“esenzioni”), anche tale tipo di processo è ora assoggettato a contributo unificato e, quanto all’importo dovuto, rientra nell’ambito di applicazione del nuovo comma 2, secondo periodo dell’art.13 T.U. 115 (“per gli altri processi esecutivi lo stesso importo euro 242 è ridotto alla metà”): il contributo dovuto è pertanto di euro 121. Non è agevole però comprendere come debba operare il meccanismo di applicazione del tributo, atteso che, per tale genere di procedimenti, l’intervento del giudice è soltanto eventuale; l’attività indefettibile è, infatti, quella dell’ufficiale giudiziario, organo esecutivo. Forse è opportuno ripercorrere brevemente il percorso storico del trattamento tributario dei procedimenti per consegna e rilascio. La legge n.488/1999 aveva previsto, all’art. 5 della tabella 1, l’assoggettamento di tali procedimenti a contributo unificato.
    Il d.l. 11.3.2002, n. 28,al comma 10 dell’art.1, sancì “l’esplicita esenzione per i procedimenti esecutivi di rilascio e consegna (artt.605 c.p.c. e ss.) in quanto nel corso degli stessi l’intervento del giudice è solo eventuale” (così, testualmente, la circolare del Min.G.n.2 del 13.3.2002).
    Identico concetto fu espresso anche dalla relazione illustrativa al T.U. 115/2002; in precedenza, all’ epoca dell’emanazione della l. 488/1999, l’Organismo Unitario degli Avvocati, con documento del 20.6.2000, aveva sostenuto l’inapplicabilità dell’art. 9 l. 488/1999 ai procedimenti in esame, attesa la non imprescindibilità dell’“apertura di un procedimento da iscrivere a ruolo”. I predetti dati storici, insieme alla considerazione che nessuna particolare disposizione, per le ipotesi in cui manchi l’intervento del giudice, è stata dettata dal d.l. 98 e alla circostanza che il contributo unificato resta pur sempre tecnicamente collegato all’ esplicazione di attività giurisdizionale, portano a ritenere che soltanto in caso di intervento del giudice nella procedura esecutiva de quo sorgerà l’obbligo del pagamento del contributo unificato.
    E questo potrà accadere in applicazione dell’art. 610 c.p.c. (“provvedimenti temporanei”), che così recita: “Se nel corso dell’esecuzione sorgono difficoltà che non ammettono dilazione, ciascuna parte può chiedere al giudice dell’esecuzione, anche verbalmente, i provvedimenti temporanei occorrenti”.
    L’ipotesi in esame resta, a mio avviso, comunque problematica (anche atteso che la richiesta dl giudice può essere formulata solo verbalmente) e meriterebbe, probabilmente, qualche chiarimento da parte dell’ Amministrazione centrale.