Le spese di giustizia e le performance dei Dirigenti

La scrivente Organizzazione Sindacale è stata informata da alcuni Dirigenti iscritti riguardo a una questione che, qualora fosse confermata, risulterebbe paradossale.

Risulterebbe che sia stato chiesto a “tutti i dirigenti amministrativi in qualità di funzionari delegati al pagamento delle spese di giustizia” di sottoscrivere per presa visione un addendum nel quale sono stati integrati gli obiettivi relativi al P.D.G. di conferimento/rinnovo incarico, con il seguente: “Assicurare il rispetto dei tempi di pagamento delle fatture o delle richieste equivalenti di pagamento secondo il disposto di cui all’art.4 bis del decreto-legge 24 febbraio 2023 n.13 convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023 n.41 recante “disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni”. L’obiettivo, connesso all’intervento normativo succitato, si colloca nell’ambito delle riforme abilitanti del Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (riforma 1.1)”.

Il riferimento normativo è inequivocabile: si prevede una riduzione della retribuzione di risultato non inferiore al 30% in caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni per il pagamento dei debiti commerciali, inclusi quelli relativi alle spese di giustizia.

Chi scrive promuove l’idea di correlare l’attività al premio di risultato dei dirigenti, ma ritiene che sia necessario che tale attività rientri nelle loro funzioni e che i dirigenti siano posti nelle condizioni adeguate ad adempiere ai loro compiti.

In questo caso non sussiste alcuno dei requisiti, vado a spiegarmi.

  • LE SPESE DI GIUSTIZIA NON HANNO NATURA GIURIDICA DI CREDITI COMMERCIALI.

La Circolare RGS n.36 dell’08.11.2024 rimette alle PP.AA. la valutazione circa la presenza degli elementi oggettivi (esistenza di un contratto) e soggettivi (prestazione resa da impresa o lavoratore autonomo o libero professionista) per definire un credito come commerciale e, quindi, rientrante nell’alveo di operatività del D.lgs. 231/2002, con tutte le conseguenze che ne discendono in tema di tempi di pagamento ed interessi moratori. L’emissione di fatturazione elettronica registrata in PCC non qualifica la natura commerciale della transazione. Pertanto “ciò che rileva, invece, è che i beni e servizi, oggetto della transazione, siano acquisiti dalla pubblica amministrazione sulla base di un rapporto negoziale e che il fornitore sia un soggetto che esercita un’attività di impresa o professionale”.

Sulla insussistenza dei suddetti requisiti per le spese di giustizia si è espresso di recente il DAG, Direzione Gen. degli Affari Giuridici e legali, in sede di opposizione al ricorso per decreto ingiuntivo per crediti derivanti da custodia giudiziaria ed in occasione del rapporto informativo trasmesso all’Avvocatura dello Stato di Napoli, al fine di contrastare la pretesa creditoria relativa agli interessi di mora (c.d. mora ex re) ex D.lgs. 231/2002.

Con riguardo ai tempi necessari per l’accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti da parte dei Funzionari Delegati si segnala che, seppure la scelta della tipologia di sospensione è ovviamente demandata alle Amministrazioni viene, comunque, precisato che “non rientrano nelle legittime cause di sospensione delle fatture tutte quelle condizioni in cui il ritardo di pagamento dell’Amministrazione dipenda da motivazioni interne alle procedure amministrativo-contabili della pubblica Amministrazione, comprese quelle derivanti dal ritardo nei trasferimenti di risorse finanziarie tra i diversi livelli di governo”

  • TEMPISTICA NELL’ACCREDITO.

Anche supponendo che le spese di giustizia possano essere considerate crediti commerciali (cosa che non sono), come è possibile che i dirigenti debbano rispondere con il proprio premio di risultato se non dispongono dei fondi necessari per effettuare i pagamenti?

E perché dovrebbero rispondere della responsabilità altrui?

Le risposte sono abbastanza scontate però la scrivente non ritiene corretto fare affidamento sempre sulla “consueta collaborazione” invece di migliorare le procedure e difendere i propri collaboratori; pertanto, chiede di individuare diverse ed ulteriori soluzioni che non facciano ricadere sui dirigenti amministrativi i ritardi altrui.

Nel restare a disposizione per ogni confronto porgo cordiali saluti

                                                                                         Segretario Generale

Prot.140 Ministero_dirigenti_giustizia

Mappatura delle sedi di elezione della RSU 2025

Come è noto, il 20 novembre è stato stabilito il calendario delle votazioni per il rinnovo delle RSU, che prevede, tra l’altro, la definizione entro il 10 gennaio 2025 della mappatura delle sedi di contrattazione integrativa dove dovranno essere elette le RSU. Confintesa FP sottolinea il problema persistente dell’errata mappatura delle RSU, segnalato per la prima volta nel 2004. Negli ultimi anni, tale questione ha acquisito una rilevanza che riteniamo non possa più essere ignorata dall’Amministrazione. 

È un problema che deve essere affrontato e definito una volta per tutte diversamente neanche questa volta Confintesa FP sottoscriverà alcun accordo.  

Le conseguenze dell’errata mappatura RSU, con la complicità di altri sindacati, ha fatto sì che, finora, le RSU in servizio presso i CISIA, sono state elette nelle sedi di rispettiva appartenenza per “contrattare” in Uffici (Corti d’Appello e Tribunali) dai quali non dipendono gerarchicamente e su questioni estranee ai CISIA. Questo da un lato comporta che i rappresentanti RSU dipendenti nei CISIA di fatto non rappresentano (in spregio al proprio incarico) i lavoratori che li eleggono e dall’altro che i lavoratori dei CISIA non hanno dei rappresentanti che conoscano al meglio le problematiche dell’ufficio. 

L’anomalia fu già rilevata dalla dott.ssa Rolleri che nella nota del 13/09/2004 prot. 15313/2004 scriveva: gli accordi “sarebbero stipulati da soggetti non sovra ordinati gerarchicamente al personale oggetto degli accordi stessi e quindi estranei alla gestione”. 

Non solo, in una nota del 6/10/2004 prot.119/3/1287 a firma dell’allora Vice-Capo Dipartimento – dott.Angelo Gargani- si affermava il principio secondo il quale “non è possibile estendere un accordo locale a personale diverso da quello rappresentato dalla RSU che l’ha stipulato”, evento che in realtà si è puntualmente verificato nel corso del triennio di validità delle RSU.

È noto che la Direzione Generale S.I.A., insieme ai coordinamenti territoriali (DM 18/12/2001), fa parte dell’Amministrazione Centrale e ne subisce la contrattazione, pur mantenendo la specificità e peculiarità delle sue funzioni. L’ultima contrattazione risale al 2003. D’altra parte, i CISIA, dislocati capillarmente sul territorio tramite presìdi, hanno esigenze diverse tra loro, rendendo indispensabile la contrattazione decentrata nei vari contesti per rispondere alle esigenze del personale e adattandole alla realtà locale. È importante ricordare il ruolo preciso della RSU, non come dirigente sindacale, ma come lavoratore che tutela i propri diritti. 

Ancora più sconcertante è che la Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati unitamente ai C.I.S.I.A. sono stati incardinati nel nuovo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l’analisi statistica e le politiche di coesione e che proprio dal decreto di organizzazione del nuovo dipartimento del 13 agosto 2022 i C.I.S.I.A. sono definiti articolazioni della direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati “che, nel rispetto delle linee guida del Direttore generale e degli uffici centrali, hanno il compito della gestione, accesso e disponibilità dei sistemi informativi automatizzati, di telecomunicazione e fonia, per tutti gli uffici del Ministero, uffici amministrativi e gli uffici giudiziari, per il territorio di propria competenza; di garantire la corretta diffusione ed assistenza territoriale per le postazioni di lavoro, piattaforme di collaborazione e produttività individuale, sistemi di audio/video e le applicazioni ministeriali; di gestire la domanda dei fabbisogni di beni e servizi informatici territoriali in coordinamento con gli uffici centrali; di assicurare la diffusione presso gli uffici del territorio delle soluzioni e dei sistemi informativi automatizzati e la realizzazione delle soluzioni di telecomunicazione e fonia; di garantire il rispetto delle linee guida e procedure di sicurezza informatica; di fornire supporto agli uffici centrali, per la realizzazione, diffusione e gestione dei siti internet degli uffici giudiziari”. 

Nonostante le modifiche apportate dal DPCM 29 maggio 2024, n. 78 al regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia (DPCM 15 giugno 2015, n. 84), la situazione non è migliorata. La creazione delle Direzioni Generali per i servizi applicativi e per le infrastrutture digitali e l’assistenza all’utenza ha reso il personale ancora più distante dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria. 

Emerge chiaramente come il personale assegnato ai coordinamenti interdistrettuali dipenda sia gerarchicamente che a livello organizzativo dalla Direzione Generale per i sistemi informativi automatizzati (in attesa di conoscere la loro collazione a seguito dell’approvazione del nuovo decreto di organizzazione ancora in fase di approvazione) e nulla abbia in comune con il personale degli Uffici giudiziari, se non il fatto di convivere all’interno dello stesso stabile! 

Ricordiamo l’art. 9 dello Statuto dei Lavoratori “I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica”. 

Confintesa FP sottolinea nuovamente che l’attuale sistema comporta una significativa carenza di tutela per il personale, già penalizzato da altre problematiche come la riqualificazione, i passaggi di area, l’assenza di piante organiche, il sovraccarico di mansioni e il mancato pagamento degli incentivi tecnici. Si evidenzia che una soluzione appropriata potrebbe essere fornita attraverso la previsione di sedi autonome di RSU, basate sul CISIA di appartenenza.  

La rilevanza numerica e strategica del personale richiede una considerazione attenta e una risoluzione immediata del problema, che non può più essere giustificato dall’assenza di organici. Tale mancanza, presente da decenni, dipende infatti dalla gestione del Ministero e non da fattori esterni. 

Cordiali saluti 

Segretario Generale
(Claudia Ratti) 

  

prot. 108 MAPPATURA RSU CISIA

GIUSTIZIA PER CHI FA GIUSTIZIA

L’appuntamento è davanti la Corte di cassazione il 25 novembre 2024, dalle ore 12.00 alle ore 14.30

Lo sciopero del 25 novembre segnala una situazione critica. I dipendenti e Confintesa FP chiedono di evitare il demansionamento e la dequalificazione, di valorizzare il personale e rispettare gli accordi siglati, e di stabilizzare tutto il personale precario; c’è una diffusa demotivazione ed è fondamentale realizzare un’organizzazione che vada oltre la legislatura e il PNRR poiché i politici cambiano ma i dipendenti restano.

Lo sciopero rappresenta l’ultima occasione per far comprendere all’opinione pubblica ed alla Politica l’importanza di investire nella giustizia e nelle persone che la fanno funzionare.

È possibile, e si deve, conciliare le esigenze di rinnovamento del personale con la necessità di valorizzare le professionalità esistenti.

L’ultimo tentativo per evitare che il prossimo 28 novembre CGIL e UIL firmino il pessimo Contratto Integrativo a costo zero con demansionamento per tutti, è partecipare allo sciopero del 25 novembre, indipendentemente dall’appartenenza sindacale.

Il numero degli aderenti verrà rilevato e rappresenterà la risposta dei lavoratori.

Dopo il 25 novembre ogni ulteriore protesta potrebbe risultare inefficace.

Qualche ulteriore informazione:

  1. Lo sciopero è proclamato per l’intera giornata lavorativa. Non è possibile aderire solo per poche ore come qualche burlone sostiene (abbiamo anche ricevuto conferma dalla Commissione di Garanzia).
  2. Non è necessario utilizzare i permessi personali per riempire la piazza perché le assenze per motivi diversi dallo sciopero non verranno registrate. Si consiglia di evitare comportamenti scorretti, non aiutano a raggiungere l’obiettivo.
  3. Comprendiamo l’impegno economico, ma è necessario che tutti, indipendentemente dall’appartenenza sindacale e dalla qualifica, aderiscano allo sciopero da ogni ufficio e non solo chi potrà partecipare fisicamente alla manifestazione. Maggiore sarà l’adesione più aumenteranno le possibilità che la politica ci attenzioni e trovi una soluzione.
  4. Le proposte di Confintesa FP non sono contenute solo nelle poche righe dei comunicati stampa ma si trovano nelle numerose pagine delle note, richieste, rivendicazioni che inviamo da anni per e-mail e che sono pubblicate sul nostro sito. Se non riuscite a trovare le informazioni desiderate, vi invitiamo a controllare nuovamente con attenzione, se cercate una scusa non perdete tempo.

CONFINTESA FP ci sta mettendo la faccia da anni, tu ci metti un giorno?

“Abbiamo più forza che volontà, e spesso per scusare noi stessi immaginiamo che le cose siano impossibili”

François de La Rochefoucauld

flash 41 sciopero

Convocazione OO(1).SS. e altri dipartimenti 28 novembre CCNI_signed

parere Commissione Sciopero

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https://stream24.ilsole24ore.com/video/italia/ratti-confintesa-fp-sciopero-nazionale-giustizia-25-novembre/AGDGHfJB

https://www.la7.it/camera-con-vista/video/ratti-confintesa-fp-sciopero-nazionale-nella-giustizia-il-25-novembre-21-11-2024-568550

 

PROCESSO PENALE TELEMATICO MAL FUNZIONANTE, DI CHI È LA COLPA?

Siamo alle solite: qualcosa non funziona e, per l’ennesima volta, si cerca un capro espiatorio. Questa volta, la colpa ricade sul personale, lo stesso personale che da anni vive una condizione di insufficienza e demansionamento, costretto ad aspettare progressioni di carriera, una collocazione adeguata e, di fatto, il rispetto degli accordi siglati, spesso disattesi.

Il personale del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria si trova ancora una volta in una situazione di totale indifferenza da parte del Ministro, e ora è considerato dall’Avvocatura come il principale responsabile dei fallimenti del Processo Penale Telematico, un sistema che, purtroppo, non sta funzionando come dovrebbe.

La mancanza di formazione adeguata è evidente: in molti casi non si è mai avuta una preparazione concreta e mirata, poiché la priorità del Ministero è stata quella di “lanciare” il prodotto senza una pianificazione formativa seria e coerente. È giusto chiedersi: è colpa del personale se si è posto in secondo piano un aspetto così fondamentale come la formazione?

E’ possibile che ci sia una parte di responsabilità derivante dalla mancanza di reazione attiva da parte del personale stesso. Questo, infatti, è abituato a lavorare con professionalità e competenza, mantenendo un atteggiamento stoico e abbassando la testa, continuando a operare anche di fronte a difficoltà crescenti, lamentandosi, ma senza mai reagire in modo costruttivo.

È fondamentale, quindi, riconoscere l’impegno e la dedizione di chi lavora nel sistema giudiziario, piuttosto che scaricare sul personale le colpe di un sistema che ha bisogno di riforme radicali e di un’attenzione reale alle problematiche correnti. Solo con una visione di insieme e una vera valorizzazione delle risorse umane si potrà realmente migliorare la situazione e garantire un’adeguata funzionalità al Processo Penale Telematico e, più in generale, all’intera organizzazione giudiziaria. La formazione, il rispetto degli accordi e l´ascolto delle esigenze del personale non devono essere ulteriori opzioni, ma elementi fondamentali per il progresso del nostro sistema giuridico.

ASSEMBLEA NAZIONALE ON LINE – 22.11.2024 ORE 12.00/14.00

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SINDACALE NAZIONALE – 22.11.2024 ORE 12.00/14.00

Roma14 novembre ’24 prot. 105

 

Ai Signori Capi degli Uffici

Ai Signori Dirigenti degli Uffici Giudiziari

A tutto il personale

gestito dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria

 

Oggetto: convocazione assemblea sindacale nazionale, modalità on line, del personale del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria per il 22 novembre 2024 dalle ore 12.00 alle ore 14.00, ex art.10 CCNL Comparto Funzioni Centrali.

Si comunica che è convocata un’assemblea nazionale, in modalità esclusivamente online, per tutto il personale del Ministero della Giustizia gestito dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, che si terrà il giorno 22 novembre 2024 dalle ore 12.00 alle ore 14.00 tramite la piattaforma teams.

L’assemblea verterà:

  • sulle motivazioni dello sciopero del 25 novembre ’24 proclamato da Confintesa FP contro l’ipotesi di Contratto Integrativo nel Ministero della Giustizia;
  • sul “progetto Confintesa FP” per tutto il personale gestito dal Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria.

All’assemblea interverranno i dirigenti sindacali Confintesa FP ed il Segretario Generale Claudia Ratti.

Potrà partecipare il personale in servizio presso tutti gli uffici giudiziari, ministeriali e nelle articolazioni del Dipartimento per l’Innovazione digitale della giustizia fruendo dei permessi per assemblea ex art.10 CCNL Comparto Funzioni Centrali.

Per garantire una migliore organizzazione, invitiamo cortesemente tutti i colleghi interessati a manifestare la propria disponibilità alla partecipazione all’assemblea Confintesa FP entro mercoledì 20 novembre a giustizia@confintesafp.it, ai medesimi sarà comunicato il link.

Cordiali saluti,

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

Convocazione assemblea sindacale nazionale orario corretto

Circolare m_DOG.14/06/2024.0139482 Qualifica di “agente contabile” per i funzionari UNEP dirigenti

Roma, 12 novembre ’24 prot.103

Al Ministro della Giustizia

Carlo Nordio

Al Vice Ministro e Sottosegretario di Stato

Francesco Paolo Sisto

 Al Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria

Gaetano Campo

Al Direttore Generale Organizzazione Giudiziaria

Maria Isabella Gandini

 

Con la circolare in oggetto, l’Amministrazione giudiziaria, interpellato l’Ufficio Legislativo, ha deciso di convenire con quanto affermato recentemente dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno riconosciuto nell’Ufficiale giudiziario dirigente la qualifica di agente contabile “avendo l’incarico di riscuotere e di amministrare denaro di spettanza dello Stato del quale ha, dunque, il maneggio,” (Cass. Sez. U. ordinanza n.35451 del 1.12.2022).

Quella dei conti giudiziali degli Uffici Nep è un’annosa questione sollevata dalla Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana della Corte dei Conti quando, nel 2021, ha invitato gli Uffici Nep a depositare il conto giudiziale ai sensi degli artt.137 e ss. Del D.lgs. 26 agosto 2016 n. 174 inerente “agli incassi per le somme relative a notifiche e per i diritti e indennità che l’Unep riscuote a vario titolo”.

Questione che, inizialmente, fu definita con circolare m_dg.DOG.11/11/2021.0236261 che, facendo proprio il parere reso dall’Ufficio Legislativo m_dg.LEG.27/10/2021.0010910, acclarò l’inapplicabilità agli Uffici NEP della normativa contabile di cui al codice di giustizia contabile contenuto nel D. Lgs 174/2016, ritenendo non dovuto il deposito dei conti giudiziali presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei conti territorialmente competente.

A parere di chi scrive, le ragioni sottese alla richiamata circolare del 2021 sono fondate e tutt’ora valide per la ragioni di seguito esplicitate.

La materia soffre di una grave lacuna normativa che, dal nostro punto di vista, non può essere colmata da una sentenza della Cassazione, seppur a Sezioni Unite, ma necessita di un serio intervento normativo.

È noto che la disciplina relativa all’organizzazione e alla gestione contabile – amministrativa degli Uffici Nep è contenuta nel DPR 15.12.1959 n.1229 smi (il c.d. Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari), disciplina speciale rispetto al T.U.P.I nonché nel CCNI del Ministero della Giustizia e nelle c.d. “Norme di raccordo per gli Ufficiali Giudiziari” di cui al CCNI del 24.4.2022.

In nessuno dei menzionati testi normativi è previsto che gli Ufficiali Giudiziari dirigenti abbiano la qualifica di agente contabile né tanto meno che siano tenuti al deposito dei conti giudiziali presso le sezioni giurisdizionali della Corte dei Conti territorialmente competente. Siffatta qualificazione non può definirsi “normativizzata” in quanto difetta sia il requisito soggettivo ex art. 138 d.lgs. 174/2016, sia del requisito oggettivo, ex artt.137 ss. d.lgs.174/2016, di pubblico amministratore ai fini della autonoma imputabilità alla giurisdizione contabile.

A tal proposito, giova richiamare quanto affermato nella summenzionata circolare del 2021 laddove rileva, richiamando il parere acquisito dall’Ufficio Legislativo, che:

  • l’attività dell’ufficio UNEP e dei suoi dirigenti presenta una serie di peculiarità che fanno dubitare dell’’applicabilità. tout court, delle norme generali sul rendiconto degli agenti contabili;
  • gli Uffici NEP sono istituiti presso ciascuna Corte di Appello o Tribunale. per cui si tratta di strutture incardinate negli Uffici giudiziari di appartenenza (Corte di Appello o Tribunale) e allo stesso tempo non sono muniti di soggettività giuridica quali organismi di diritto pubblico;
  • la loro l’attività è disciplinata dall’Ordinamento degli Ufficiali giudiziari, di cui al D.P.R. 15 dicembre 1959 n. 1229 e successive modifiche ed integrazioni, che non fa alcun riferimento al controllo preventivo della Corte dei Conti;
  • l’art 146 del precitato Ordinamento degli Ufficiali Giudiziari cristallizza la peculiarità dell’Ufficio Unep e in cui è sempre presente la figura del Capo dell’Ufficio Giudiziario;
  • l’emolumento-percentuale sui crediti recuperati dall’erario sui campioni civili, penali ed amministrativi, attribuito agli ufficiali giudiziari ex art. 122 cit. Ordinamento, nonché menzionato al comma 1 dell’art. 146, il suo introito è stato sottratto agli Uffici NEP a partire dal 1998 per intervenute modifiche normative e, allo stato, le quote pro capite spettanti ai dipendenti UNEP vengono assegnate direttamente ai rispettivi Uffici NEP dalla Direzione generale del bilancio e della contabilità di questa Amministrazione centrale con le modalità di cui all’Accordo sindacale del 22 maggio 2009 (Pos. Arch. VI-DOG/742/027-1/2009/CA) e per le quali il funzionario UNEP dirigente gestisce solo il 3% per devoluzione al fondo spese d’Ufficio, oltre alla contabilizzazione in busta paga unitamente agli altri emolumenti accessori della retribuzione, con le ritenute IRPEF e il versamento dei contributi pensionistici nella CPUG (Cassa Previdenza Ufficiali Giudiziari).

Da quanto precede discende che gli Ufficiali Giudiziari dirigenti non sono qualificati come Agenti Contabili né nella disciplina normativa propria né in quella specifica degli Agenti contabili.

Ma vi è più. L’agente contabile, pur qualificandosi quale soggetto attivo della responsabilità contabile – ovvero quella particolare responsabilità patrimoniale in cui possono incorrere solo alcuni pubblici dipendenti, in ragione del maneggio di denaro o di altri valori dello Stato o la materiale disponibilità di beni – non ha una sua precisa definizione contenuta all’interno della legislazione contabile sia statale che degli enti pubblici.

Inoltre, negli artt. 137 e ss. del D.lgs. 174/2016 “Codice di Giustizia Contabile”, che disciplinano il giudizio sui conti, non si fa menzione alcuna degli Ufficiali Giudiziari dirigenti ma si parla genericamente dei conti degli Agenti Contabili. Senza contare che ai sensi dell’art. 138 ( denominato Anagrafe degli agenti contabili) è onere delle Amministrazioni comunicare alla Corte dei Conti i dati identificativi relativi ai soggetti nominati agenti contabili e tenuti alla resa di conto giudiziale, adempimento non ottemperato dal DOG.

Ad ogni modo, pur ritenendo assolutamente dirimente la circostanza che nella legislazione generale e speciale manchi una precisa identificazione dei funzionari UNEP dirigenti quali agenti contabili, non può considerarsi oltremodo condivisibile quanto affermato dalle Sezioni Unite: l’ordinanza, invero, dopo avere affermato che gli Ufficiali Giudiziari dirigenti “sono impiegati civili dello Stato ………. godono di uno stabile inserimento nell’amministrazione giudiziaria e sono equiparati agli impiegati civili dello Stato” si limita a richiamare il contenuto degli artt. 146 e 149 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229 (Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari) senza fornire indirizzi ermeneutici del perchè le stesse siano rilevanti al punto da affermare che il funzionario UNEP dirigente, acquisisca la qualifica di Agente Contabile.

Invece, con la circolare di giugno 2024, che invero si contesta, l’Amministrazione si limita a riportare un estratto della sentenza della Suprema Cort a Sezioni Unite senza specificare chi sono gli Agenti Contabili, chi è tenuto a depositare i conti giudiziali e in che modalità/termini, né ha comunicato un loro elenco alla sezione giurisdizionale territorialmente competente.

Tale modus operandi del Ministero si ripercuote quotidianamente sul lavoro dei Funzionari UNEP Dirigenti che, oltre a trovarsi quotidianamente ad operare in Uffici privi di risorse adeguate al carico di lavoro cui si trovano sottoposti, sono in tal modo assoggettati ad una pressione derivante da un’ulteriore e gravosa responsabilità.

Questa situazione è aggravata dal fatto che l’Amministrazione non ha dotato tutti gli Uffici NEP del territorio nazionale degli adeguati strumenti per poter operare con la moneta elettronica, con POS messi a disposizione dall’ Istituto Tesorerie per la riscossione con carte elettroniche di credito o di debito. Tale tipo di strumentazione permetterebbe di non equivocare la figura dei Funzionari UNEP dirigenti come agenti contabili.

A tale proposito, m giova richiamare il Regolamento dell’esercizio delle funzioni degli agenti contabili a denaro e a materia e della resa dei conti giudiziali n. 1186 del 23/11/2017 che, nel prevedere l’obbligo degli agenti contabili tenuti alla resa dei conti giudiziali, individua a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tipologie di soggetti che non rivestono la qualifica di Agente Contabile ai fini della resa del conto:

  • cassiere, nel caso di dispositivi di casse continue, idonee al deposito temporaneo del denaro riscosso, e di emettitrici automatiche per la riscossione dei ticket, se gestiti esclusivamente dal Tesoriere;
  • lo stesso dicasi per il caso di pagamento: • con moneta elettronica mediante il portale internet aziendale;
  • con POS messi a disposizione dall’Istituto Tesoriere per la riscossione con carte elettroniche di debito o di credito;
  • con assegni/vaglia conservati temporaneamente presso l’Azienda e periodicamente ritirati dal corriere incaricato di portarli al Tesoriere.

Ebbene, dalle summenzionate esclusioni risulterebbe lampante l’ esatta corrispondenza alle caratteristiche operative degli Uffici Nep.

In considerazione di quanto sopra, si ritiene necessario che la questione venga risolta in modo chiaro e definitivo attraverso un intervento degli organi politici competenti e un’azione concreta da parte dell’Amministrazione, ivi compresa una programmazione di bandi per fornire a tutti gli Uffici NEP del territorio sia il personale necessario che la dotazione di adeguati strumenti per poter operare efficacemente.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale

(Claudia Ratti)

Le ragioni dello sciopero di Confintesa FP

Il prossimo 25 novembre il personale del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria si fermerà per uno sciopero nazionale.

La protesta culminerà in un presidio dalle ore 12.00 alle ore 14.30, davanti alla Corte di Cassazione, dove i lavoratori manifesteranno il loro dissenso nei confronti delle scelte politiche e contrattuali che, a loro dire, stanno portando il settore della giustizia verso una situazione insostenibile. Confintesa FP, sindacato promotore della mobilitazione, si dice deciso a lanciare un “segnale forte e chiaro” per la tutela dei diritti e delle condizioni di lavoro di tutto il personale giudiziario.

Nel video, un estratto dell’appello di Claudia Ratti, segretario generale di Confintesa FP.

https://www.youtube.com/watch?v=KrXXCZ7Wxxo

 

25 NOVEMBRE, SEGNALE FORTE E CHIARO

Il CCNL 2022-24 del Comparto Funzioni Centrali ha prorogato al 30 giugno 2026 la scadenza prevista al 31 dicembre 2024 per i passaggi in deroga; dunque, nessuno giustifica più la fretta per un contratto integrativo che CGIL e UIL avrebbero sottoscritto già il 4 novembre, in perdita per la stragrande maggioranza dei lavoratori. Confintesa FP, ancora una volta, cerca di coinvolgere la classe politica per un’azione organica e concreta sul personale del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, non potendo più tollerare scelte politiche miopi che hanno portato il personale in una situazione insostenibile. In breve, Confintesa FP chiede:

  • La revisione del PIAO per il Dipartimento Organizzazione Giudiziaria, con la creazione di una IV Area e l’ampliamento del numero del personale da collocare in Area III.
  • L’applicazione dell’accordo sottoscritto il 26 aprile 2017 per il passaggio dei Funzionari nel profilo di Direttori, degli Assistenti a Cancellieri e degli Operatori ad Assistenti.
  • La stabilizzazione di tutto il personale precario, in particolare quello acquisito con le risorse del PNRR e degli operatori giudiziari assunti part-time a tempo determinato.
  • La riduzione o l’azzeramento dell’Area I, permettendo il passaggio all’Area immediatamente superiore.

Confintesa FP ribadisce l’importanza di proteggere ogni lavoratore nel suo diritto di ottenere il giusto riconoscimento della propria professionalità, competenza ed esperienza, senza cedere alla tentazione di intraprendere inutili e dannose lotte di categoria che finiscono per indebolire tutti ed evitando contratti firmati frettolosamente da rappresentanti di una minoranza.

È fin troppo semplice assumere nuovo personale dimenticando chi già lavora, è troppo semplice “accontentare” qualche categoria dimenticando tutti gli altri, sono tecniche usate ed abusate che hanno prodotto effetti fallimentari, è ora di cambiare ed occorre uno sforzo di tutti per gestire una situazione che va ben oltre i confini del Ministero della Giustizia e che deve essere, una volta per tutti, risolta.

L’appuntamento è davanti la Corte di cassazione il 25 novembre 2024, dalle ore 12.00 alle ore 14.30, per un fermo totale del lavoro e una forte manifestazione di dissenso. Chi non potrà partecipare alla manifestazione deve in ogni caso scioperare perché il successo di questo sciopero sarà un segnale forte e chiaro della credibilità di quello che chiediamo ed è arrivato il momento che tutti facciano quello che è utile ed indispensabile al di là dell’iscrizione, o della non iscrizione, a questo o quel sindacato:

SCIOPERO

 

PROT.98 SCIOPERO Ministero della Giustizia

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