La Corte UE: tempo di viaggio è servizio!
E’ un concetto banale? Pare di no, considerato che da molti anni abbiamo scritto decine di richieste senza aver ricevuto mai una risposta dall’Amministrazione. Sarebbe una delle problematiche più semplici da risolvere (la norma contrattuale esiste, basterebbe solo un accordo con le OO.SS. anche se nel DAP è bastato molto meno: una comunicazione dell’Amministrazione), eppure … !
La novità è la Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 10 settembre 2015 nella causa C-266/14 che (magra consolazione) conferma esattamente quanto sostenuto da anni dalla nostra Federazione. In particolare la Corte di giustizia dichiara che, nel caso in cui dei lavoratori non abbiano un luogo di lavoro fisso o abituale (come nel caso dei dipendenti cui è stata ordinata la missione), “il tempo di spostamento che tali lavoratori impiegano per gli spostamenti quotidiani tra il loro domicilio ed i luoghi in cui si trovano il primo e l’ultimo cliente indicati dal loro datore di lavoro costituisce orario di lavoro ai sensi della direttiva”.
Ed ancora “La Corte ritiene che i lavoratori siano a disposizione del datore di lavoro durante i tempi di spostamento. Infatti, durante tali spostamenti, i lavoratori sono sottoposti alle direttive del loro datore di lavoro, che può modificare l’ordine dei clienti oppure annullare o aggiungere un appuntamento. Durante il tempo di spostamento necessario – tempo il più delle volte incomprimibile – i lavoratori non hanno pertanto la possibilità di disporne liberamente e di dedicarsi ai loro interessi”.
Sarebbe il caso di concludere con “ritentiamo, saremo più fortunati?!”
Buon sindacato a tutti.
Il Coordinatore Nazionale
(Claudia Ratti)
flash 2015_15 settembre tempo di viaggio
01 Richiesta tempo viaggio settembre 2015
All. 1) Prot. 04_2013_richiesta 2013 incentivi e tempo viaggio
All.2) Sentenza Corte giustizia 10 settembre tempo viaggio
All.3) Sentenza integrale Corte giustizia 10 settembre tempo viaggio
Lo conferma anche un recenti orientamento applicaitivo dell’Aran (cfr.quesito M230 del 23/04/15).
Gli spostamenti da una sede all’altra di una amministrazione nell’ambito di una medesima città sono ricompresi nell’orario di lavoro?
R. Al riguardo occorre richiamare l’art. 4 del CCNL del 12 gennaio 1996 sulle “Tipologie dell’orario di lavoro”, il quale prevede che “ qualora per la tipologia professionale o per esigenze di servizio sia necessario prestare l’attività lavorativa al di fuori della sede di servizio, il tempo di andata e ritorno per recarsi dalla sede al luogo della prestazione lavorativa è da considerarsi a tutti gli effetti orario di lavoro”. Pertanto si ritiene che, qualora il dipendente di una amministrazione debba recarsi, per lo svolgimento della prestazione lavorativa, dalla sede ove presta servizio ad un’altra sede della medesima struttura ovvero presso un’altra amministrazione ubicata nel medesimo ambito territoriale, il tempo necessario per lo spostamento da una sede all’altra (sia andata che ritorno) deve essere ricompreso nell’orario di lavoro.
https://www.aranagenzia.it/index.php/orientamenti-applicativi/comparti/ministeri/3199-ministeri-indicazioni-generali/6419-m230orientamentiapplicativi