UNEP, finalmente un pò di chiarezza

Non Attivo

I primi giorni del nuovo anno la Federazione scriveva, anche al Ministero:

“Malgrado questa Organizzazione Sindacale avesse segnalato con nota prot. 76/2017 l’errata interpretazione data da codesta Presidenza al provvedimento 10 novembre 2017 del Direttore Generale nella parte in cui si sosteneva che “pur prendendo atto della sussistenza di apparente contrasto tra il disposto dell’art. 50, comma 1, dpr 15/12/1959 n. 1229 e il disposto dell’art. 1 del provvedimento del Ministro della Giustizia del 10.11.2017, è necessario conformarsi a quest’ultima disposizione, in quanto direttamente impartita dal Ministero”, provvedimento che, nella sua organicità, aveva un significato del tutto diverso da quello interpretato.
Malgrado tale errata interpretazione non sia confortata da nessun riferimento normativo o giurisprudenziale e in contrasto con la gerarchia delle fonti del diritto in modo così stridente da poter esser evidente anche ad un profano della materia, a differenza delle argomentazioni addotte in modo più organico e rispondenti a principi di carattere giuridico da altri Presidenti di Corte d’Appello (vedasi nota del presidente della Corte d’Appello di Firenze), che si allega per comodità di lettura, in data 8.1.2018 viene inviata dal Dirigente UNEP di Napoli alle Organizzazioni Sindacali graduatoria formata seguendo criteri del tutto illegittimi ed illogici.
In particolare, mentre agli ex Ufficiali Giudiziari di seconda area, diventati Funzionari a seguito di procedura ex art. 21 quater, viene riconosciuta per intero l’anzianità di servizio nella precedente figura professionale, così non avviene per coloro che già erano Funzionari UNEP addirittura di seconda, o più, fascia economica, o per coloro che sono nei ruoli del Ministero della Giustizia, anche in altre figure professionali, da molti più anni.
Come già segnalato, il criterio seguito per la formazione della graduatoria di cui trattasi, è del tutto illegittimo ed espone l’Amministrazione a ricorso davanti al Giudice del Lavoro da parte dei lavoratori ingiustamente danneggiati e che hanno già espresso formalmente a codesta Presidenza le loro doglianze, ove, in caso di soccombenza, con condanna al pagamento delle spese e conseguente danno erariale.
È intenzione di questa Organizzazione Sindacale tutelare i lavoratori che rappresenta se tale graduatoria non verrà immediatamente revocata e formata secondo criteri rispondenti alla normativa vigente”.

Un sollecito ed interlocuzioni verbali hanno portato ad un risultato che è, ancora una volta, nel segno della giustizia e della coerenza.

 

Prot 5-2018 – Unep Napoli – criteri per la formazione della graduatoria di anzianità

Risposta DG Fabbrini per UNEP

Claudia Ratti
Coordinatore Nazionale Ministero della Giustizia

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