INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

12th Lug
2023
Non Attivo

Si è, finalmente, svolto l’incontro per discutere della proposta di accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione del fondo di cui all’art.113 del D.lgs. 50/206 e del D.M, Giustizia 4 agosto 2021 n.124 e la delegazione di parte pubblica si è dichiarata disponibile a rivedere la propria proposta accogliendo, almeno in parte, le osservazioni delle OO.SS.

Confintesa F.P., che, come di consueto, ha trasmesso le proprie osservazioni, ha ribadito che occorre essere più chiari possibili nel Regolamento in modo da evitare interpretazioni fantasiose da parte dei singoli uffici ed evitare “battaglie interne” tra il personale destinatario degli incentivi in particolare:

  • Esplicitare tra i destinatari degli incentivi anche il personale di supporto che collabora direttamente con gli incaricati delle attività oggetto dell’incentivo, differenziandoli dalla figura dell’Assistente al Direttore dell’Esecuzione dei lavori.
  • Inserire la figura dell’Assistente al Direttore dell’Esecuzione del Contratto all’interno dell’Ufficio del D.E.C. e dunque prevedere una percentuale apposita per questa figura che deve essere ricompresa nella percentuale prevista per il Direttore dell’Esecuzione.
  • Prevedere una esplicita modalità di ripartizione per i contratti di durata pluriennale al fine di evitare che il corrispettivo maturi solo in una annualità dovendosi poi applicare la limitazione del 50% del trattamento economico lordo (limite previsto dalla normativa) con evidente lesione della quota che spetterebbe al personale.
  • Prevedere che sia, come recita il regolamento, il Direttore Generale o dirigente preposto, a proporre l’incentivo, tenuto conto della relazione prodotta dal Responsabile Unico del Procedimento.

Il Vice Ministro si è fatto poi portavoce della volontà dell’Amministrazione di addivenire ad una soluzione transattiva per le attività non coperte dal regolamento ovvero quelle attività svolte per i contratti sottoscritti dopo l’entrata in vigore del D.lgs. 50/2016 e concluse prima del 01 ottobre 2021, (data di entrata in vigore del Regolamento 124/2021) sul punto Confintesa F.P. ha ritenuto non poter disporre di diritti altrui, considerato peraltro che per anni ha sollecitato e diffidato l’Amministrazione a provvedere e non ha specifico mandato per alcuna transazione.

Nell’incontro che sarà fissato per la discussione finale della bozza l’Amministrazione ha anticipato che presenterà delle linee guida per le modalità di ripartizione degli incentivi previsti dal nuovo codice degli appalti la cui efficacia è partita il 01 luglio 2023. Al termine del confronto l’Amministrazione si è riservata di inviare una nuova proposta fissando orientativamente l’incontro tra il 26 e 27 luglio per la sottoscrizione dell’Accordo. Alleghiamo la proposta dell’Amministrazione e le nostre osservazioni, con la soddisfazione di poter affermare che le nostre battaglie di anni non sono state inutili, ringraziamo chi ci ha appoggiato.

Prot. 109 invio osservazione proposrta di accordo incentivi per funzioni tecniche[1]

osservazioni bis bozza lincentivi per funzioni tecniche

Ipotesi accordo contrattazione decentrata new[1]

ACCORDO SULL’UTILIZZAZIONE DEL FONDO DI SEDE ANNI 2020-2021 – AMMINISTRAZIONE CENTRALE

6th Lug
2023
Non Attivo

In data 05/07/2023 è stato sottoscritto l’Accordo sull’utilizzazione del Fondo di sede 2020 – 2021 dell’ Amministrazione centrale.

Quest’ultima  ha garantito il pagamento di tutte le somme sul cedolino di ottobre 2023.

Segue copia dell’Accordo.

Accordo Fondo di sede 2020 2021

LA VIDEO-CONFERENZA NELLE AULE DI GIUSTIZIA: “IL TEATRO DELLE MARIONETTE”

4th Lug
2023
Non Attivo

PROT.103VIDEOCONFERENZA

FLASH 16 VIDEOCONFERENZA

I recenti provvedimenti legislativi hanno imposto l’obbligo di procedere alla videoregistrazione delle dichiarazioni dei c.d. testimoni, periti e delle parti private, attività che costituisce il motore istruttorio principale di cui dispone l’organo giudicante per addivenire ad una decisione.

Per rendere operativa la mission è stata emanata una Circolare che attribuisce al Cancelliere (intendendo come colui che assiste il magistrato in udienza, quindi anche l’Assistente Giudiziario o, in via residuale, il  Funzionario Giudiziario) la responsabilità di procedere ad azionare la videoregistrazione tramite un codice identificativo che è possibile richiedere sul registro SICP.

Ogni volta che la legge dispone l’attuazione di una nuova incombenza circa l’attività in udienza, la responsabilità ricade sul personale giudiziario, il quale viene obbligato a procedere ad attività tecniche senza avere alcuna competenza e senza ricevere nessuna formazione in merito.

La “nuova mansione” prevista dalla recente Riforma Cartabia rende evidente, ( se ancora nessuno se ne fosse reso conto) quanto sia diventata impossibile l’attività di assistenza in udienza date le innumerevoli attività che contemporaneamente il personale giudiziario è chiamato a svolgere.

L’attività di videoconferenza, per i non addetti ai lavori, è attività tecnica che è sempre stata svolta dalla figura esterna del tecnico adibito ai video collegamenti e  comporta:

– la chiamata alla sala regia c/o il DAP,

– la chiamata alla saletta predisposta per il collegamento c/o la Casa Circondariale dell’internato,

– la cura di eventuali colloqui tra imputato detenuto e difensore,

– la chiusura del collegamento.

Chi frequenta le aule di giustizia sa che quotidianamente vi sono variabili che possono rendere difficoltosa l’attivazione della video conferenza e solo l’esperienza e la formazione tecnica possono risolvere. Non essendo più prevista la figura del tecnico adibito ai video collegamenti, si è dato per scontato che la mansione possa essere svolta dal personale giudiziario che assiste il magistrato in udienza contemporaneamente all’attività “ordinaria”.

Per attività ordinaria s’intende: attività di verbalizzazione sintetica che, soprattutto nelle udienze monocratiche, è talvolta velocissima, per un numero di processi che allo stato oscilla tra i 30 e i 50 fascicoli al giorno di cui almeno la metà da trattare con istruttoria di una certa complessità.

Appare inverosimile che tutte le attività possano essere attribuite ad una sola persona, eppure la missione che sembra impossibile viene già quotidianamente svolta da chi va in udienza ad assiste il Magistrato, grazie alla dedizione del personale giudiziario che da anni si presta a svolgere il lavoro che ordinariamente dovrebbe richiedere almeno due profili: commesso e assistente.

Se dietro l’indennità di udienza (quotata pochi euro) si pensa di poter aggiungere ancora ulteriore attività quale la videoregistrazione dei processi, la corretta movimentazione delle camere di ripresa, l’avvio e la chiusura delle testimonianze allora si vuole coscientemente FERMARE la macchina giudiziaria  proprio quando la missione da perseguire è renderla sempre più veloce e snella.

Le mansioni che vengono attribuite al Cancelliere e/o al Magistrato (con un simpatico scambio dei ruoli solo sulla carta) richiedono una preparazione tecnica, per ogni passaggio del nuovo iter di svolgimento del processo, mai resa al personale giudiziario.

Si tratta inoltre di nuove competenze specifiche che il CCNL non prevede per gli Assistenti, Cancellieri e Funzionari Giudiziari e che vengono imposte unilateralmente in violazione delle norme contrattuali e dei rapporti con le OO.SS., ledendo la dignità dei colleghi e dello stesso Sindacato, a discapito di un personale giudiziario già oberato da lavoro e tristemente demotivato che si trova a dover saltare da una postazione all’altra dei banchi di udienza come una marionetta.

Confintesa FP denuncia le criticità, di certo già conosciute e che in questi giorni suscitano enorme malcontento per il personale addetto all’assistenza al Magistrato, attende le risposte senza escludere azioni più incisive a tutela del personale

È arrivato il momento di costruire le case iniziando dalle fondamenta e non dai tetti, qualcuno si chiede  perché il personale è stanco, demotivato e fugge appena può?

Sperimentazione presidi UEPE negli Istituti Penitenziari

30th Giu
2023
Non Attivo

Con nota n.33979 del 25.05.2023 dell’Ufficio II della DGEPE è stato comunicato che è intenzione dell’Amministrazione di incrementare l’attività delle cd. Antenne negli Istituti Penitenziari.

La proposta dell’Amministrazione può essere definita antistorica perché non tiene conto di quanto avvenuto nei, quasi, cinque decenni di esistenza degli UEPE.

Gli uffici attuali poco somigliano, per le competenze loro attribuite, a quelli che furono i CSSA del 1975.

All’epoca, e per quasi quindici anni, il lavoro dei CSSA era essenzialmente centrato sul carcere. Erano gli anni in cui per fruire dell’affidamento in prova al Servizio Sociale, principale misura alternativa alla detenzione, era necessario prima soggiacere al cd “assaggio di carcere” in quanto per essere ammessi al beneficio era prima indispensabile sottoporsi per almeno tre mesi all’osservazione scientifica della personalità da parte dell’équipe di osservazione e trattamento, di cui facevano parte anche gli assistenti sociali del CSSA. Naturalmente ciò accadeva anche per l’ammissione al regime penitenziario della semilibertà.

La situazione ha iniziato a cambiare con l’introduzione di alcune modifiche all’ordinamento penitenziario introdotte con la cd legge Gozzini che ha previsto che l’affidamento in prova al Servizio Sociale poteva essere disposto senza procedere alla osservazione in istituto quando il condannato, dopo un periodo di custodia cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento corretto.

Si è allora avviato un processo di progressiva “scarcerazione” del Servizio Sociale, sempre più orientato alle attività extra murarie.

Si è assistito ad un aumento, dapprima graduale e poi esponenziale, delle misure alternative mentre si è avviata una significativa riduzione della partecipazione degli assistenti sociali alle attività di osservazione e trattamento.

L’aumento del carico di lavoro delle  misure alternative alla detenzione ha di fatto ridotto in ogni caso la presenza degli assistenti sociali negli istituti di pena per cui mentre prima si tentava di assicurare la partecipazione all’osservazione di tutti i detenuti con condanna definitiva ed addirittura si eseguivano anche colloqui di “segretariato sociale” anche con detenuti in attesa di passare in giudicato, ciò con il passato del tempo. non è stato più possibile.

Oggi, l’Amministrazione, ha deciso di rafforzare la presenza negli Istituti di pena del Servizio Sociale ponendosi come obiettivo l’incremento delle misure alternative dalla detenzione.

Di fatto il raggiungimento dell’obiettivo, pur auspicabile, comporterebbe però un incremento dei carichi di lavoro degli UEPE. Quindi si distaccano funzionari di Servizio Sociale negli Istituti per incrementare il già esorbitante carico di lavoro dei funzionari preposti all’esecuzione penale esterna ed alle misure di comunità.

Assistiamo ad un ritorno al passato quando è evidente che il Servizio Sociale da oltre due decenni è stato sempre più proiettato verso l’esterno, impegnato nella gestione delle sempre più ampie misure alternative e nelle relative attività di osservazione dei soggetti liberi, condannati, che ne facevano richiesta.

Lo spartiacque definitivo, comunque, si è avuto nel 2014 con l’introduzione della “messa alla prova”, che nel giro di poco più di un paio di anni ha di fatto raddoppiato in carico di lavoro degli UEPE catapultando completamente sul territorio gli assistenti sociali ed allontanandoli sempre più dal carcere.

Così mentre al 31.12.2013 risultavano sottoposti ad osservazione14823 detenuti , da parte degli assistenti sociali, nel 2018 si arriva a 13417 mentre nel 2022 appena a  12470 detenuti .

Una riduzione del 16% che risulta ancora più significativa se consideriamo che nel 2013 gli UEPE hanno condotto indagini per n. 3505 soggetti liberi che sono lievitati a 33301 nel 2022. Di fatto quasi decuplicando in meno di dieci anni i numeri del 2013.

Se rapportiamo poi i dati relativi all’osservazione con il numero dei detenuti condannati presenti nei tre periodi presi in esame constatiamo che nel 2013 sono stati sottoposti ad osservazione 14823 detenuti, a fronte dei 36.926 detenuti presenti con condanna definitiva (appena il 40%), nel 2018  13417 su 39.738 detenuti (il 34%)  ed infine, nel 2022, 12470 su 40.269 (soltanto il 31%).

Risulta evidente che le attività di osservazione sono svolte per un numero sempre più ridotto di detenuti con condanna definitiva, privando questi ultimi delle opportunità trattamentali individualizzate, come dispone il vigente ordinamento, e di fatto riduce il carcere ad un mero contenitore di soggetti devianti.

Da una semplice attenzione agli organi di stampa emerge che negli ultimi anni il “sistema carcerario” sta vivendo un periodo di gravissima tensione. Non c’è giorno che non si abbia notizia di aggressioni a rappresentanti della Polizia Penitenziaria  e sono sempre più numerosi i suicidi nella popolazione detenuta.

Inoltre, nel 2022 i suicidi hanno raggiunto lo spaventoso numero di 84 eventi, con un aumento di circa il 50% sull’anno precedente.

Purtroppo non si colgono segnali di risposte significative a questa gravissima situazione emergenziale.

La Polizia Penitenziaria imputa gli episodi di aggressione subiti a carenze di organico ed invoca l’incremento del personale.

E’ evidente che la popolazione detenuta sta evidenziando una condizione di grave disagio che, molto probabilmente, è all’origine dei citati episodi di auto/etero aggressione.

Questa O.S., tuttavia, è dell’avviso che la risposta non può consistere nel semplice incremento del personale di Polizia Penitenziaria, a cui va il nostro apprezzamento per il servizio svolto, ma nel ripercorrere la strada segnata dal legislatore del 1975 che, con la cd Riforma Penitenziaria (L.354/75), per la prima volta, in Italia, introdusse negli istituti Educatori ed Assistenti Sociali.

E’ necessario intervenire per capire questo disagio per cui riteniamo  indispensabile, a nostro avviso, potenziare la presenza negli istituti di pena di tali figure professionali.

Ma tale potenziamento non può e non deve essere fatto a spese degli UEPE, già in gravissime difficoltà nella gestione delle misure di comunità, ulteriormente incrementate a seguito dell’applicazione della cd Riforma Cartabia.

Infatti, se prendiamo i considerazione i dati riguardanti le misure alternative/di comunità osserviamo che a fronte di 31865 soggetti sottoposti a misure nel 2014 nel 2022 si registravano ben 73982 casi. Un aumento del 232%!! Scusate se è poco.

La forza di questi numeri sembra tuttavia sfuggire alla DG EPE che, anacronisticamente, pensa di rafforzare la presenza degli assistenti sociali negli Istituti con il personale degli UEPE.

Consideriamo poi che la fuoriuscita degli UEPE dal DAP, con il loro fagogitamento nella Giustizia Minorile, ha di fatto sancito il quasi definitivo affrancamento dal mondo carcerario.

Beninteso noi, benché assolutamente persuasi che gli UEPE debbano occuparsi dell’Esecuzione Penale Esterna, come dice lo stesso nome del servizio, o meglio delle misure di comunità, siamo sempre assolutamente convinti dell’importanza della presenza del Servizio Sociale negli istituti. Soltanto che riteniamo sbagliata la soluzione proposta dall’Amministrazione.

La soluzione, infatti, certamente non sta nel distacco di alcune unità di personale di Servizio Sociale (almeno tre, si legge) negli istituti, scimmiottando quella che sembra la costituzione di una nuova area negli Istituti, però non assumendone pari dignità.

Tre unità sarebbero appena sufficienti a garantire il minimo dei servizi negli istituti di piccole/medie dimensioni.

La presenza del Servizio Sociale negli Istituti è assolutamente indispensabile perché rappresenta il trait d’union tra il mondo intramurario e la società civile.

Siamo del tutto persuasi che il significativo incremento delle attività trattamentali potrebbe comportare dei benefici nella gestione ordinaria degli istituti ed ad un decremento degli eventi critici.

Questa O.S., quindi, ribadisce la propria contrarietà alla sperimentazione proposta dall’Amministrazione ed invece, ritiene che siano maturi i tempi per la costituzione, negli istituti di pena, dell’area del “Servizio Sociale”, dipendente dalla direzione dell’istituto, in cui dovrebbero essere inseriti assistenti sociali preposti all’osservazione scientifica della personalità e al trattamento dei detenuti.

La creazione di questa nuova area intramuraria, assolutamente indipendente dall’UEPE, comporterebbe:

– una presa in carico diretta degli AA.SS. dei soggetti detenuti e una maggiore fattiva collaborazione al trattamento, oltre che all’osservazione;

– un ascolto più diffuso e diretto del detenuto e dei suoi familiari,  con probabile incidenza positiva sul verificarsi di eventi critici;

– il lavoro dell’A.S. all’esterno dell’istituto potrebbe favorire una maggiore apertura dell’istituto stesso alla comunità esterna;

– gestione in piena autonomia del regime penitenziario della semilibertà, mentre attualmente viene chiesta la collaborazione agli UEPE;

– l’area di Servizio Sociale sarebbe dipendente dalla Direzione dell’Istituto (come la già esistente area pedagogica). Negli istituti di piccole dimensioni si potrebbe ipotizzare la costituzione dell’Area Socio-Pedagogica.

Siamo persuasi che la realizzazione di quanto proposto comporta il superamento di una serie di difficoltà a partire dalla necessaria modifica al Regolamento di Esecuzione nonché la creazione di nuovi posti in organico con relativa spesa, ma siamo convinti che con quanto oggi proposto dall’Amministrazione non facciamo altro che mettere l’ennesima toppa ad un vestito vecchio mentre riteniamo siano maturi i tempi per avere una nuova visione del servizio penitenziario.

Nelle more, tuttavia, esiste un’altra soluzione, piuttosto agevole da realizzare, alternativa al ricorso al personale UEPE: il ricorso ad Assistenti Sociali, quali esperti ex art. 80, L.354/75.

Sembra quasi superfluo ricordare che il quarto comma del citato articolo dispone che “per lo svolgimento delle attività di osservazione e di trattamento, l’Amministrazione Penitenziaria può avvalersi di professionisti esperti in psicologia, Servizio Sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica, nonché di mediatori culturali e interpreti, corrispondendo ad essi onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate”.

Sebbene questa disposizione sia vecchia di quasi mezzo secolo il DAP di fatto ha preferito utilizzare le proprie risorse per avvalersi della collaborazione, in regime di convenzione, di psicologi, criminologi, ecc… e forse del tutto mai di assistenti sociali, affidandosi completamente alla, gratuita, collaborazione degli UEPE.

Che sia giunto il tempo di cambiare?

l Dirigente Sindacale

CONFINTESA FP DGM

                                                                                                                                                                                                                                       E. Arculeo

 

Incarichi art.19 comma 6 nel Ministero della Giustizia… la chiara posizione di Confintesa FP

28th Giu
2023
Non Attivo

PROT. 100 procedure dirigenziali non generali

Abbiamo preso atto che in data 10/05/2023 la Direzione generale del personale e della formazione del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria procedeva alla pubblicazione delle posizioni dirigenziali non generali presso gli uffici centrali e periferici dell’Amministrazione giudiziaria da ricoprire mediante affidamento di incarichi dirigenziali non generali ex art. 19 d.lgs 165/2001.
Nel menzionato avviso, si dava atto che la valutazione delle domande sarebbe stata “effettuata secondo quanto previsto dall’art. 19, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001 sulla base dei criteri disciplinati dall’art.20, CCNL del 21 aprile 2006 e dagli artt. 3 e 7 del D.M. 15 maggio 2013”.
Tale avviso è stato, correttamente, trasmesso alle OO.SS. escludendo Confintesa FP che, invece, non è maggiormente rappresentativa nell’Area Dirigenti e che ne è venuta a conoscenza informalmente solo da poche ore; risulta singolare il silenzio sulla questione delle altre OO.SS. che hanno lasciato passare “in sordina” tale evento.
Con successivo avviso del 26 giugno c.a. m_dg.dog.23/06/2023.0152789.U l’Amministrazione ha dato atto dell’intenzione di procedere, prioritariamente, a definire la procedura in relazione alle domande pervenute da personale dirigenziale dell’Amministrazione giudiziaria, riservandosi, solo all’esito di siffatta procedura, l’opportunità “di esaminare le domande di dirigenti/personale non dirigente esterno, per uffici prioritariamente individuati, ove il posto di dirigente risulti vacante da tempo e le esigenze di funzionalità degli stessi siano tali da richiederne la copertura in tempi brevi, secondo le disposizioni previste dall’art. 19, commi 5 bis e 6 del D.L.gs 165/2001.
Ed ancora, “In particolare, per quanto riguarda il personale non dirigenziale esterno e dell’amministrazione va precisato che la possibilità di operare nelle modalità di cui al menzionato comma 6 è subordinata alla effettiva capienza della percentuale attuale di riferimento”.
È noto che i commi 5 bis e 6 prevedono la possibilità per l’Amministrazione bandente di affidare incarichi dirigenziali a personale esterno con particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell’Amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all’articolo 23 e dell’8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.
Ricordo a me stessa che il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria non ha mai voluto (a differenza di altri Dipartimenti dello stesso Ministero) prevedere le posizioni organizzative, non ha mai voluto prevedere che in caso di assenza del Dirigente le relative funzioni venissero svolte da Direttori (anzi si è stati ben attenti a prevedere che in tal caso le funzioni dirigenziali siano svolte dal Magistrato Capo dell’Ufficio) ed oggi, a distanza di oltre un anno dalla firma del nuovo CCNL, non si ha nessuna proposta dell’Amministrazione e non si sa se e quando arriverà ci sarà la previsione della IV area delle Elevate Professionalità. A nulla sono valse le numerosissime richieste negli anni di Confintesa FP che, certo, non può vantare numeri tali da essere incisivi ma che, di contro, crediamo avere la “forza delle idee” che in tale scenario sembrano non valere.
Che l’Amministrazione possa conferire siffatti incarichi anche alle professionalità interne non appartenenti ai ruoli dirigenziali è attestato da plurimi provvedimenti dalla Corte dei Corti (ex plurimis Deliberazione SCCLEG/4/2022/PREV, Delibera n. 82/2022/PREV) aventi ad oggetto l’istituto de quo in cui si dà atto expressis verbis, della circostanza secondo la quale “Non è prevista una preferenza per i funzionari dell’Amministrazione conferente, ma neppure può escludersi che, in presenza di incarichi per i quali sono necessari particolari requisiti tecnici, nell’interesse dell’Amministrazione, la ricerca del profilo idoneo possa avvenire prima tra i propri funzionari in possesso dei requisiti per l’accesso alla dirigenza e, successivamente, rivolgendosi all’esterno”.
Secondo Confintesa FP l’Amministrazione giudiziaria non deve perdere la possibilità di conferire incarichi al personale non dirigenziale che già presta servizio da molti decenni svolgendo (in tanti casi) funzioni dirigenziali senza alcun riconoscimento.
Un riconoscimento che fatto nel pieno rispetto dei parametri normativi, si può rivelare come un’importante opportunità di valorizzazione delle tante professionalità operanti all’interno dell’organizzazione e che, grazie alla pluriennale esperienza maturata, possiedono “la particolare e comprovata qualificazione professionale”.
L’incarico dirigenziale al funzionario interno non è solo un’opportunità di carriera intesa in senso stretto, tale opportunità consiste nel consentire ad una persona, che disponga di potenziali competenze, di metterle in atto ascendendo alla qualifica superiore, superando prove di reclutamento volte ad evidenziare le abilità richieste.
Detta procedura ha lo scopo di selezionare ex novo i dirigenti, facendo forza sulla capacità di scegliere tra chi non abbia rivestito ancora funzioni dirigenziali coloro che dispongano, comunque, di competenze e capacità potenzialmente idonee.
Per quanto sopra si

CHIEDE

1. La riapertura dei termini per la partecipazione al bando dando idonea pubblicità a tutto il personale interessato.

2. Di limitare la possibilità di ottenere tali incarichi ex art.19 co.6 in via prioritaria alle professionalità interne che da anni hanno dimostrato di saper esercitare le funzioni dirigenziali senza alcun riconoscimento.
Cordiali saluti,

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

Incentivi tecnici, è arrivata la convocazione senza alcuna proposta. Confintesa FP manda la sua…

L’Amministrazione non ha mandato alcuna proposta in vista della riunione del 20 giugno, nulla di strano e nulla di nuovo.

Ma Confintesa FP non vuole perdere tempo, concedere alibi e neanche sprecare l’occasione e si è fatta ancora una volta parte diligente ed ha mandato la propria, articolata proposta. Prot. 98 Proposta ripartizione incentivi tecnici

Ricordiamo, senza nessun timore di essere smentiti che questa convocazione (e ci auguriamo tutto quello che ne seguirà) sarà un altro successo che porterà il timbro Confintesa FP che da quasi 20 anni sta inseguendo un miraggio chiamato “incentivi tecnici” applicando l’allora vigente Legge Merloni.

Non facciamo fatica a credere che una o più Organizzazioni Sindacali cercheranno di intitolarsi il successo di una battaglia Confintesa FP  di anni di comunicazioni, tentativi di conciliazione, interruzione di prescrizione, una denuncia all’Ispettorato del Ministero per la Funzione Pubblica e, da ultimo, una diffida legale”
Anni in cui alcuni sindacalisti non sapevano neanche cosa fossero la DGSIA ed i CISIA.

Esultiamo di un altro successo per i colleghi e per la stessa buona Amministrazione che ha uno strumento per premiare il personale.
Attendiamo fiduciosi l’incontro per comprendere in quale modo l’Amministrazione ritiene di procedere non solo per il futuro ma anche per il passato.

Con orgoglio riportiamo solo alcune delle nostre iniziative degli ultimi 15 anni, tantissima altra documentazione potremo pubblicare ma siamo certi che i nostri colleghi hanno buona memoria e sopratutto buon senso per riconoscere i giusti meriti.

  1. CONVOCAZIONE incentivi tenici 
  2. DIFFIDA CONFINTESA INCENTIVI
  3. PROT. 263 sollecito contrattazione decentrata ex art 6 incentiviMANCATA APPLICAZIONE ART. 113 decreto legislativo 18 _ Ispettorato per la Funzione Pubblica 
  4. Prot 83 – 21 sollecito contrattazione incentivi
  5. Prot. 67 – 2021 richiesta contrattazione incentivi
  6. Prot. 34-2021 sollecito Regolamento incentivi con allegati
  7. Flash 2021 n 21 – Incentivi ci siamo quasi
  8. 2019 prot 8 incentivi per funzioni tecniche
  9. prot 48 – 2019 sollecito incentivi per funzioni tecniche
  10. prot 8 – 2019 incentivi per funzioni tecniche ex art 113 codice appalti-min
  11. 2018 prot 51 sollecito regolamenti incentivi
  12. 06 incentivi 2017
  13. Prot 67-2017 incentivi tecnici
  14. Flash 43 – incentivi per funzioni tecniche
  15. all. n. 9 Incentivi informatici
  16. All. 1) Prot. 04_2013_richiesta 2013 incentivi e tempo viaggio
  17. istanza e risposta 2010 incentivi
  18. belsitoIIIsollecito 2008

 

 

DAP: firmato l’accordo per la disciplina dell’orario di servizio

31st Mag
2023
Non Attivo

Sottoscritto un nuovo accordo per l’orario di lavoro e l’orario di servizio per i colleghi in servizio presso la sede dipartimentale e le sedi dislocate a Roma.

Segnaliamo alcune delle modifiche:

  • Articolazione dell’orario di servizio : si è anticipato l’orario dalle 07:30 alle 7:00;
  • Articolazione dell’orario di lavoro: in caso di diniego da parte del dirigente d’ufficio su un tipo di orario richiesto, il lavoratore ha diritto ad una motivazione entro 30 giorni;
  • Flessibilità e fascia oraria di presenza obbligatoria : si è estesa la flessibilità in entrata dalle 07:30 alle 10:00 ed è stata aggiunta la flessibilità di uscita anticipata di un’ora rispetto all’orario di lavoro giornaliero del dipendente, calcolato in base all’effettivo orario di entrata. Il personale deve comunque assicurare la compresenza obbligatoria sul posto di lavoro dalle ore 10:00 alle ore 13:00.

Rimandiamo alla lettura del documento Nuovo Accordo Orario di servizio ed orario di lavoro presso la sede Dap

E ricordiamo che siamo a disposizione ogni informazione o per seguire pratiche presso il Dipartimento…

Sbloccati i fondi 2021 e 2022, per il CCNI dovremo ancora aspettare

30th Mag
2023
Non Attivo

Dopo ore di discussione abbiamo sottoscritto lʼaccordo FRD 2021 e lʼipotesi di accordo 2022, è un grandissimo passo in avanti ma che non è ancora sufficiente per recuperare il ritardo cronico dellʼAmministrazione Giudiziaria, chissà se riusciremo mai a definire gli obiettivi e le regole prima dellʼinizio annualità!
Abbiamo deciso di sottoscrivere perché il personale ha il diritto di percepire ciò che ha meritatamente guadagnato seppur non senza sottolineare molte storture che ci auguriamo possano essere eliminate nel prossimo accordo e/o nellʼimmediato futuro.
Ci riferiamo in particolare alla necessità di:
• tener conto nella distribuzione delle risorse delle sedi disagiate;
• introdurre le posizioni organizzative per il personale del DOG tenendo conto del nuovo assetto professionale apportato del nuovo CCNL e che si spera possa essere recepito al più presto in un nuovo CCNI che tenga in debita considerazione lʼistituzione della IV area;
• valutare il maggior lavoro del personale svolto nelle sedi con una maggiore scopertura di personale.
• riconoscere gli incentivi tecnici anche in considerazione delle azioni, anche legali, intraprese da CONFINTESA FP;
• riconoscere i diritti alla progressione di carriera del personale in servizio prima di qualsiasi nuova assunzione e del CCNI, diritti che scaturiscono da accordi sottoscritti da CONFINTESA FP sia nel 2010 che nel 2017 che prevede lʼinquadramento (sussistendone i requisiti) dei funzionari in direttori, degli operatori in assistenti, degli assistenti in cancellieri, dei conducenti di automezzi in operatori giudiziari, senza dimenticarci degli Ufficiali Giudiziari e degli Informatici.
LʼAmministrazione ha chiarito che:
• le risorse per la produttività sono adeguatamente incrementate per consentirne la fruizione anche al personale a tempo determinato ai quali si applica il trattamento economico e normativo previsto per il personale a tempo indeterminato, un chiarimento che per questa O.S. sembrava scontato e necessario e cristallizzato in una serie di note scritte a difesa dei diritti non riconosciuti ai colleghi in diversi Uffici Giudiziari.
• Nei prossimi giorni verrà avviata la procedura per il passaggio dei primi 600 ausiliari in operatori.
• È in corso la procedura che dovrà regolare finalmente gli incentivi tecnici.
• Sono stati avviate le procedure per lʼattivazione della convezione con lʼAgenzia delle Entrate per lʼapplicazione del 492 bis c.p.c. sul quale ci sarà unʼapposita riunione;
Sul nuovo ordinamento professionale CONFINTESA FP ha le idee chiare e le abbiamo espresse in una piattaforma contrattuale che vi invitiamo a leggere e che riportiamo in pochissime parole: creazione della IV Area, possibilità di passaggio per i Direttori e Funzionari, inquadramento in Area III dei Cancellieri Esperti, introduzione delle posizioni organizzative totalmente mancanti al DOG e piena applicazione degli accordi già sottoscritti.
Entro fine giugno dovrebbe arrivare la bozza del CCNI, sapremo aspettare un altro mese pur di ottenere il miglior risultato.

flash 14 30 maggio

SPORTELLO DI ASCOLTO DAP

Abbiamo il piacere di comunicare che è attivo lo sportello di ascolto anche per il personale DAP.
Chi ha necessità di consulenze da remoto o di verificare le pratiche presso il Dipartimento o per qualsiasi esigenza può fissare un appuntamento nella stanza sindacale del Dap numero 7S in Largo Luigi Daga, con i dirigenti sindacali Claudia Mastrantonio e Andrea Di Pippo, chiamando il numero 3421855160 o compilare il form.

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