18 NOVEMBRE: MOBILITA’ E CCNI, PARTE II

Rinviata al 23 novembre la sottoscrizione dell’accordo di mobilità modificato e migliorato rispetto a quello del luglio 2020, registriamo favorevolmente l’accoglimento della richiesta di Confintesa FP di estendere la stabilizzazione anche al personale beneficiario di diritti ex Legge 104/1992 e dell’art. 42 bis Legge 151/2001 in modo da non interrompere l’assistenza in atto e dare finalmente stabilità ai lavoratori ed alle loro famiglie, a condizione che abbiano superato il vincolo quinquennale previsto dalla legge.

Ripresa la discussione sull’ordinamento professionale Confintesa FP ha ribadito la proposta sulle famiglie professionali, sulle Elevate Professionalità che deve essere lo sbocco naturale per tutti i Direttori che hanno dimostrato capacità, titoli ed esperienze (con modalità selettive da definire) e, a seguire, per i funzionari anziani che hanno le stesse caratteristiche.

Per i “vecchi B3” di tutti i profili professionali, occorre sanare quello che sia i giudici che il legislatore, hanno definito “profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l’attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui  il  predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso”, inquadrandoli nella terza area con procedure e modalità da definire.

Occorre anche dare seguito e senso all’articolo 2 (Rimodulazione profili esistenti) dell’Accordo del 26 aprile 2017 in particolare nella parte in cui prevede che:

  • nel profilo di operatore giudiziario potranno confluire i conducenti di automezzi;
  • nel profilo di assistente giudiziario potranno confluire gli operatori giudiziari con più di 7 anni di servizio nel relativo profilo, nella qualifica di cancelliere esperto potranno confluire gli assistenti giudiziari con più di 7 anni di servizio nella relativa qualifica;
  • la rimodulazione della figura professionale del Direttore consentendone l’accesso al personale in servizio in tutti gli attuali profili di funzionario, con almeno 7 anni di servizio nella relativa qualifica.

Occorre dare attuazione al passaggio integrale degli ausiliari nella seconda area (ops Area Assistenti).

Occorre dare certezze al personale assunto a tempo determinato, sia agli operatori (tutti, comprendendo gli ex militari ed i tirocinanti) che ai Funzionari UPP, stabilizzandoli.

Dunque, l’impegno che Confintesa FP ha chiesto all’Amministrazione è di cogliere l’opportunità del nuovo Contratto Integrativo per dare la possibilità di progredire a tutti i dipendenti, sia pur mediante procedura selettiva, sanando tutte le situazioni critiche che da troppo tempo aspettano giustizia.

Abbiamo l’occasione di gratificare il personale che lo merita, di ricollocare nella giusta area i lavoratori lasciati indietro e di metter fine alla precarietà di altri, purtroppo il confronto dovrà continuare con nuovi vertici che, al momento, non si conoscono.

ORA O MAI PIÙ

FLASH 28 AVVIO TAVOLO SINDACALE

OPERATORI GIUDIZIARI, si facciano scelte giuste senza dimenticare nessuno

Prot.74 Nota Ministri – operatori giudiziari

Roma, 14 novembre 2022 prot. 74

Al Ministro della Giustizia

On. Cons. Carlo Nordio

 

  Al Ministro della Difesa

On. Guido Crosetto

 

     e, per conoscenza                                         Al Direttore Generale dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

Dott. Alessandro Leopizzi

    

Al Segretariato Generale Della Difesa/DNA

I Rep. 3° Ufficio 4^ Sez. Sostegno alla ricollocazione Professionale dei militari volontari congedati

Capo Sez. Dott.ssa Sara Savini

 

Oggetto: Stabilizzazione degli Operatori Giudiziari cd. “ex-militari appartenenti alle FF.AA.” titolari di riserva di legge in servizio presso il Ministero della Giustizia, in possesso dei requisiti previsti dall’art.17-ter della Legge 29 giugno 2022. ESCLUSIONE

 

La sottoscritta Claudia Ratti, n.q. di Segretario Generale CONFINTESA FP, C.F. 97619480581, con sede in Boezio 14 Roma,  p.e.c. info@pec.confintesafp.it, premesso che:

  • Il 29 giugno 2022, è stata pubblicata in G.U. la Legge n.79 di conversione del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, recante misure urgenti per l’attuazione del PNRR e all’art.17-ter comma 1, ha previsto la possibilità per l’Amministrazione Giudiziaria di assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, a partire da gennaio e, comunque entro il 2023, n.1200 unità complessive di lavoratori a tempo determinato da inquadrare nell’area funzionale II, posizione economica FI, solo alla ricorrenza dei seguenti requisiti:
  1. a) essere in servizio alla data del 30 maggio 2022 presso l’amministrazione giudiziaria con contratto a tempo determinato con la qualifica di operatore giudiziario;
  2. b) aver superato una procedura selettiva di reclutamento indetta dall’indicata Amministrazione;
  3. c) aver maturato 3 anni di servizio presso il Ministero della Giustizia, anche non continuativi di cui 12 mesi a tempo determinato anche sotto forma di specifico tirocinio.
  • La citata legge, come formulata, ha sostanzialmente escluso (non si sa se consapevolmente o per una mera svista e, comunque, ingiustamente) dalla stabilizzazione gli Operatori Giudiziari che, vincitori del concorso, sono già in servizio presso il Ministero della giustizia, con contratto a tempo determinato con la medesima qualifica e mansione assunti con la riserva di legge ai sensi del D.Lgs n. 60/2010 artt. 1014 e 678 cd. “ex-militari”, atteso che, pur avendo maturato un’anzianità lavorativa pari a quasi 2 anni alle dipendenze del Ministero della Giustizia, non raggiungono ancora il requisito dei 3 anni di servizio, né hanno, nell’ultimo decennio, effettuato alcuna forma di tirocinio presso l’amministrazione giudiziaria, tali da consentire la conversione dei contratti in essere a tempo indeterminato.
  • Il Ministero della Giustizia con avviso dell’11.11.2022 ha avviato la procedura per la stabilizzazione di n.1.200 unità, riservandola al personale in servizio con la qualifica di operatore giudiziario a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dall’art.17-ter della Legge 29 giugno 2022, sostanzialmente estromettendo gli operatori giudiziari in servizio presso il Ministero della Giustizia con contratto di lavoro a tempo determinato di 24 mesi con scadenza il 24.03.2023.
  • Il D.lgs. n. 66/2010, recante il Codice dell’Ordinamento Militare, disciplina all’art. 1014 la “Riserva di posti in favore dei Militari congedati senza demerito negli impieghi civili della P.A.” prevede, in particolare, che la riserva vada applicata a tutti i bandi di concorso e provvedimenti che contemplano le assunzioni di personale non dirigenziale.
  • Non sono mancate al riguardo, a seguito di quanto sancito dall’art.17 ter del D. L. n. 36 del 30.04.2022 conv. nella L. n. 79/2022, le interrogazioni parlamentari al Ministero della Giustizia dirette a segnalare, le appena elencante criticità e le evidenti ingiustizie che inficiano il rappresentato procedimento di assunzione a tempo indeterminato. In particolare, l’interrogazione contenuta nell’ODG in assemblea su P.D.L. 9/00005-a/030 Seduta n.9 del 10/11/2022 è stata accolta come raccomandazione al Governo, oltre ad avere impegnato quest’ultimo a prevedere l’immediata proroga dei contratti in scadenza e l’ampliamento della platea dei beneficiari della procedura di stabilizzazione al fine di ricomprendere tutti gli Operatori Giudiziari con rapporto a tempo determinato attualmente in servizio presso gli uffici giudiziari, ivi inclusi gli operatori con riserva di legge “ex-militari”.
  • Trattasi di personale che ha acquisito ampia esperienza rispetto alle mansioni conferite e ha contribuito in maniera rilevante a migliorare il funzionamento degli Uffici Giudiziari come emerge dagli Encomi e dalle lodevoli valutazioni riconosciute tra gli “ex-militari” da parte dei Capi degli Uffici Giudiziari ove tali operatori prestano servizio.

Tanto premesso, la scrivente

CHIEDE

  • di intraprendere adeguati interventi normativi utili a disporre, in via preliminare, la proroga dei contratti biennali in scadenza;
  • in subordine, l’adozione di iniziative volte a consentire l’assunzione diretta a tempo indeterminato degli Operatori Giudiziari attualmente in servizio, quali vincitori di concorso, ed ingiustamente esclusi dalla procedura di stabilizzazione di cui all’art.17 ter D.L. 36/2022 conv. in L. 79/2022 e del conseguente Provvedimento reso dal Ministero della Giustizia l’11.11.2022.
  • un incontro per rappresentare al meglio la questione.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o integrazione documentale.

Cordiali saluti

Segretario Generale
(Claudia Ratti)

 

Si paghino gli stipendi ai nuovi Funzionari!

10th Nov
2022
Non Attivo

La presente per significare che giungono alla scrivente O.S. notizie sul mancato pagamento dello stipendio di lavoratori assunti i primi giorni di settembre 2022 con la qualifica di funzionario giudiziario. Da informazioni assunte parrebbe che i più fortunati, se già in servizio presso il Ministero della Giustizia con altra qualifica, avrebbero qualche speranza di vedersi liquidati gli stipendi arretrati a novembre, ma per la maggior parte di essi, non essendo stata ancora creata la partita stipendiale,  tutti i pagamenti slitterebbero al nuovo anno.

Siamo consapevoli delle possibili difficoltà tecniche di gestire l’immissione in servizio di tanti nuovi colleghi contemporaneamente, tuttavia, riteniamo che le difficoltà non devono essere utilizzate come un alibi perché dobbiamo ricordare che  dietro ogni “numeretto” esiste una persona, spesso una famiglia, delle necessità improcrastinabili e il danaro, per quanto “vile”, resta comunque necessario alla sopravvivenza. Parlando con questi giovani colleghi traiamo testimonianze molto deprimenti… alcuni si stanno facendo aiutare dalle famiglie di origine, altri stanno attingendo da risparmi personali o, addirittura, da prestiti paventando un Natale triste temendo, peraltro, che la liquidazione in toto degli stipendi arretrati a gennaio possa causare un aumento dell’imposizione fiscale ed oltre al danno si aggiungerebbe la beffa.

Se può apparire indifferente la questione morale resta ferma quella giuridica, in particolare:

  • l’art. 43 CCNL Comparto Funzioni Centrali sottoscritto il 9/05/22 dispone testualmente: “La retribuzione è corrisposta mensilmente in un giorno stabilito dall’amministrazione, compreso tra il giorno 20 e l’ultimo giorno del mese. Qualora nel giorno stabilito ricorra una festività o un sabato non lavorativo, il pagamento è effettuato il precedente giorno lavorativo…”;
  • è noto che qualora il lavoratore riceva la retribuzione in ritardo rispetto a quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di lavoro ha diritto agli interessi sullo stipendio che sono legati al danno che il lavoratore ha subito nell’ottenere in ritardo il pagamento del suo salario non potendo disporre della somma che gli spetta;
  • i funzionari neo assunti hanno a loro disposizione lo strumento monitorio e l’Amministrazione sarà costretta a subire anche il pagamento delle spese legali e degli interessi;
  • l’art. 22, co.7 del D.lgs. 14/12/2015, n.151 testualmente dispone: “salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga, o di omissione o inesattezza nelle registrazioni apposte su detto prospetto paga, si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 900 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 600 a 3.600 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.200 a 7.200 euro”.

È di tutta evidenza che la scrivente O.S. porrà in essere ogni azione a tutela dei lavoratori se entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente i medesimi non riceveranno lo stipendio, gli arretrati e gli statini stipendiali, con aggravio di oneri a carico dei responsabili.

Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

PROT 73 PAGAMENTO STIPENDI NUOVI FUNZIONARI

8 NOVEMBRE: MOBILITA’ E CCNI

8th Nov
2022
Non Attivo

L’Amministrazione ha sottoposto alle OO.SS. modifiche parziali dell’accordo di mobilità sottoscritto a luglio 2020, la più importante consisterebbe nell’inserimento dell’art. 23 bis con la finalità di consentire a coloro che desiderano la stabilizzazione e che non sono rientrati nel precedente interpello per pochi mesi o giorni di partecipare al prossimo, fissato per luglio 2023. Confintesa FP, al fine di estendere la stabilizzazione a tutto il personale in posizione di distacco ha proposto che venga riconosciuta la legittimazione a partecipare all’interpello straordinario di tutto il personale che si trovi in posizione di distacco e in assegnazione provvisoria ex art. 42 bis, da almeno un anno “nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione dell’addendum all’accordo di mobilità e la pubblicazione del relativo bando”,  chiedendo che durante questo lasso temporale l’Amministrazione proceda al rinnovo automatico dei distacchi in essere al fine di consentire la partecipazione all’interpello. Nessuna apertura sulla possibilità di derogare al vincolo quinquennale, trattandosi di una prescrizione imposta dalla legge.

L’Amministrazione si è riservata per valutare le proposte di modifica.

Confintesa FP, come già dichiarato durante le trattative ARAN e nella nota a verbale del CCNL, ha evidenziato la complessità di adeguare l’Ordinamento Professionale all’organizzazione del Ministero della Giustizia, per la presenza di più profili nella stessa area con funzioni/responsabilità gerarchicamente sovraordinate.

Si è ribadita la contrarietà alla scelta dell’Amministrazione di assumere nuovi direttori prima di applicare l’Accordo del 26 aprile 2017, nella parte in cui, tra l’altro, era stata prevista “la rimodulazione della figura professionale del Direttore amministrativo, con nuova denominazione di Direttore, consentendone l’accesso al personale in servizio in tutti gli attuali profili di funzionario, con almeno 7 anni di servizio nella relativa qualifica”. La IV area delle Elevate Professionalità deve essere, dunque, lo sbocco naturale per tutti i Direttori che hanno dimostrato capacità, titoli ed esperienze (con modalità selettive da definire) e, a seguire, per i funzionari anziani che hanno le stesse caratteristiche.

Per i “vecchi B3” di tutti i profili professionali, occorre sanare quello che sia i giudici che il legislatore, hanno definito “profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l’attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui  il  predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso”, inquadrandoli nella terza area con procedure e modalità da definire.

Dunque, l’impegno che Confintesa FP ha chiesto all’Amministrazione è di cogliere l’opportunità del nuovo Contratto Integrativo per dare la possibilità di progredire a tutti i dipendenti, sia pur mediante procedura selettiva, sanando tutte le situazioni critiche che da troppo tempo aspettano giustizia.

È stata solo una prima riunione su un argomento strategico, ne sono state calendarizzate altre due (18 e 23 novembre) per poter arrivare quanto prima alla ridefinizione del Contratto Integrativo.

Ogni contributo è ben accetto, scrivetelo a giustizia@confintesaFP.it

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

FLASH 27 AVVIO TAVOLO SINDACALE

RIPARTONO GLI INCONTRI CON I NUOVI VERTICI

4th Nov
2022
Non Attivo

4 novembre ’22: primo incontro nel segno della continuità tra Ministero della Giustizia, rappresentata dal Capo di Gabinetto, dr. Alberto Rizzo, il Capo Dipartimento uscente, dott.ssa Barbara Fabbrini, e le OO.SS. sono emerse importanti informazioni:

  • Si è ricevuta rassicurazione sull’avvio delle trattative per il nuovo CCNI che deve affrontare, in primis, la delicata questione dell’ordinamento professionale, difatti nelle ore immediatamente successive è pervenuta la convocazione per l’8 novembre.
  • Scorrimento del 21 quater. Diversamente da quanto previsto nel PDG del 2 novembre scorso pare che ci sia la volontà di anticipare la data di immissione in possesso a dicembre 2022 ma le eventuali differenze economiche saranno, in ogni caso, percepite a febbraio 2023.
  • Mobilità: sono state proposte delle modifiche all’art. 23 dell’Accordo di mobilità sottoscritto a luglio 2020 che, fermo restando inalterato il diritto di chi aveva i requisiti in precedenza, amplierebbe la platea dei beneficiari della stabilizzazione da avviare entro fine anno e comprendendo il personale “comandato”.
  • PIAO: prevede un piano assunzionale di 6033 unità, di cui oltre 900 da concludere entro il 2024.

Prendiamo atto che, finalmente, qualcosa si muove dopo mesi di silenzio.

Ci attende la gestione di un Contratto Integrativo molto importante e delicato per tutto il personale che da anni attende gratificazioni, Confintesa FP porterà al tavolo la migliore delle proposte cercando la soluzione più giusta e corretta per contemperare la funzionalità dell’Amministrazione con i diritti e le aspettative di tutto il personale, dalla I alla III area senza dimenticare nessuno perché tutti, nel Ministero della Giustizia, negli ultimi 20 anni hanno dovuto ingoiare troppi rospi subendo numerose ingiustizie.

Il Segretario Generale

(Claudia Ratti)

AddendumAccordoMobilità

Convocazione 08.11 sindacati personale non dirigente-signed

 

Cancellieri (e non solo) …ora o mai più

L’ennesima ingiustizia si è consumata nel Ministero della Giustizia con il PDG pubblicato in data 2 novembre con il quale è stato disposto lo slittamento della data di immissione in possesso dal 3 novembre 2022 al 1° febbraio 2023 dei cancellieri idonei ex art. 21 quater.

È noto, o dovrebbe esserlo, che l’art.21 quater D.L. n.83/2015 (convertito in L. n.132 del 6.8.2015) ha previsto che il Ministero della Giustizia avvii delle procedure interne per il passaggio alla terza area, riservandole ai cancellieri, ufficiali giudiziari, contabili, assistenti informatici e assistenti linguistici in servizio al 14 novembre 2009.

È noto, o dovrebbe esserlo, che il Ministero della Giustizia ha avviato la procedura per i cancellieri ed ufficiali giudiziari, disponendo lo scorrimento parziale delle graduatorie e che nulla, ad oggi, ha fatto per contabili, assistenti informatici e assistenti linguistici. A questo punto, dopo ben 7 anni di inattività abbiamo ritenuto dar voce ai numerosissimi lavoratori che chiedono giustizia, confidando nei tribunali.

Già nel 2022 il Tribunale di Roma si è pronunciato favorevolmente confermando il diritto dei ricorrenti “di essere assunti nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario UNEP-F1 ed al risarcimento del danno patrimoniale per il ritardato inquadramento a decorrere dal 1.7.2019, pari alla differenza tra il trattamento economico percepito e quello spettante quale Funzionario UNEP F1, sino alla data di effettivo inquadramento nella III Area Funzionale nel profilo di Funzionario UNEP-F1, nella misura, di cui ai conteggi contenuti in ricorso, pari ad € 2.876,06 all’anno quanto ai ricorrenti inquadrati quali Ufficiale Giudiziario F3 e pari ad € 1.545,93 all’anno quanto ai ricorrenti inquadrati quali Ufficiale Giudiziario F4”.

La situazione, considerando che siamo in attesa della convocazione per il nuovo CCNI, sarebbe anche sanabile al di fuori di un contenzioso collocando i Cancellieri esperti (e le altre qualifiche) nella III area, ma occorre la buona volontà dell’Amministrazione di sanare/evitare un contenzioso e delle altre OO.SS.. Confintesa FP dichiara fin d’ora di appoggiare questa soluzione, purché sia inserita in un progetto organico di ridefinizione dei profili e delle aree, che vada dalla costituzione della IV area delle Elevate Professionalità al passaggio integrale degli ausiliari nella II area.

Se hai bisogno di informazioni:

Aderisci entro il 30 novembre 2022 trasmettendo la documentazione per il tentativo di conciliazione, in caso di esito negativo, dal mese di gennaio, ti chiederemo di integrare la documentazione. 

La scelta è solo tua.

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

FAQ-RICORSO-21-QUATER-1 (1)

01-MODULO-ADESIONE-INIZIATIVA-altri

01-MODULO-ADESIONE-INIZIATIVA-canc-uffgiud

01-MODULO-ADESIONE-INIZIATIVA-cancellieri esperti

delega-tentativo-conciliazione

 

SCORRIMENTO 21 QUATER. RINVIO DATA IMMISSIONE IN POSSESSO.

3rd Nov
2022
Non Attivo

Spiace prenderne atto, ma con il PDG pubblicato in data 2 novembre, prot.n.m_dg.DOG.02/11/2022.0014525.ID con il quale è stato disposto lo slittamento della data di immissione in possesso dal 3 novembre 2022 al 1° febbraio 2023 dei cancellieri idonei ex art. 21 quater del decreto legge 83/2015, si è assistito all’ennesima scorrettezza dell’Amministrazione nei confronti del personale.

La lettura del provvedimento lascia ancora più attoniti.

Si richiama l’autorizzazione all’assunzione di “615 ulteriori unità di funzionari giudiziari, nonché, a seguito di esplicita richiesta di questa Amministrazione, la conseguente successiva specifica autorizzazione a procedere allo scorrimento della graduatoria del concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nel profilo di funzionario amministrativo”.

Ed ancora che “l’attuale, imponente attività assunzionale ordinaria (a cui peraltro si è affiancata l’altrettanto cospicua immissione di personale a tempo determinato reclutato nell’ambito del PNRR) consente (…) di procedere allo scorrimento integrale della graduatoria relativa alla procedura di selezione interna nella qualifica di funzionario giudiziario, Area III fascia economica F1;”.

Ed infine si fa riferimento alla necessità di “un’ordinata ed equilibrata copertura delle vacanze sussistenti nei vari profili professionali, dalla lettura comparata delle vigenti declaratorie professionali, emerge nitidamente come i funzionari giudiziari possano (rectius, debbano, ogni qualvolta occorra garantire il regolare svolgimento dei servizi) contribuire ad assicurare il presidio delle attività che l’ordinamento attribuisce alla competenza del cancelliere esperto, anche mediante diretto svolgimento dei compiti istituzionali afferenti a tale profilo”.

E non può che nascere spontaneo domandarsi: ma la spesa per l’assunzione non doveva già essere stata programmata da aprile 2022, data del provvedimento con il quale è stato disposto lo scorrimento integrale della graduatoria? Così, come la necessità di garantire i servizi ed assicurare il presidio delle attività non doveva essere una priorità da prevedere ed assicurare ancor prima della decisione formale di procedere con lo scorrimento della graduatoria?

Ed, infine, il massiccio piano assunzionale (sicuramente necessario oltre che gradito) non poteva essere attuato senza creare ulteriori pregiudizi al personale interno che attende da anni la meritata riqualificazione e che per molti probabilmente non arriverà per cessazione dal servizio perdendo il diritto all’inquadramento superiore?

Alla luce di quanto sopra e ritenendo che quanto accaduto non possa e non debba passare ancora una volta impunito, la sottoscritta adirà, senza ulteriore indugio, un contenzioso per tutelare tutto coloro che hanno maturato legittime aspettative.

Cordiali saluti,

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

SCORRIMENTO 21 QUATER def

 

 

AAA Accordi cercasi: F.R.D. 2020 e 2021 e progressioni economiche

27th Ott
2022
Non Attivo

SOLLECITO PROGRESSIONI ECONOMICHE e FRD 2020-2021

Spiace accogliere il Sig. Ministro ed il Sig. Capo di Gabinetto con una comunicazione come la presente ma, purtroppo, i ritardi sono tali che non ho potuto lasciare spazio ai “convenevoli”.

Pertanto, significo che:  

  1. in data 21 dicembre 2021 veniva sottoscritta l’ipotesi di Accordo FRD 2020- 2021 e, a distanza di quasi un anno, non solo non si è sottoscritto l’accordo definitivo (indispensabile per il pagamento dei compensi accessori) quanto non si è ricevuta alcuna informazione specifica.

In occasione della riunione dell’ 11 luglio 2022 l’Amministrazione comunicava alle OO.SS. la mancata certificazione dell’ipotesi di accordo concernenti i criteri di pagamento del FRD relativo agli anni 2020 e 2021 a causa di rilievi, non documentati, formulati dagli organi di controllo.

  1. In data 24 giugno 2022 il Tribunale di Roma, su ricorso della scrivente sigla, statuiva:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tale provvedimento, non solo non è stato ancora ingiustificatamente eseguito dal Ministero della Giustizia quanto è stato anche depositato, legittimamente, un ricorso in opposizione (nonostante la condanna del Ministero al pagamento delle spese legali e le lapalissiane inadempienze).
  1. In data 12/07/2022 veniva sottoscritta l’ipotesi di accordo concernente gli sviluppi economici all’interno delle aree, dopo estenuanti e legittime rivendicazioni, ma nonostante, il ritardo pluriennale ed a distanza di quattro mesi dalla sottoscrizione dell’ipotesi di accordo, ancora silenzio.

 

  1. Non solo, da informazioni ricevute per vie brevi, da fonti estranee al Ministero della Giustizia, parrebbe che gli organi di controllo siano ancora, da mesi (dal mese di aprile per la precisione), in attesa dei chiarimenti, in particolare avrebbero rilevato che le risorse riservate alla contrattazione integrativa di sede sono destinate esclusivamente ai trattamenti economici correlati alla performance organizzativa, alla performance individuale alla performance volta a riconoscere incrementi di produttività conseguiti per effetto dei nuovi modelli organizzativi e di servizio connessi al lavoro agile e non ad altro genere di indennità.

Se tale informazione fosse vera, e mi auguro che non lo sia, sarebbe una gravissima omissione, un comportamento inqualificabile che comporta ingiustificati danni economici ai lavoratori del Ministero della Giustizia nonché un evidente comportamento antisindacale.

Tuttavia, nel rispetto delle relazioni sindacali improntate alla correttezza e trasparenza, si

CHIEDE

  • di accertare i motivi per cui ad oggi le ipotesi di accordo in oggetto non hanno avuto seguito;
  • di conoscere le date di trasmissione agli Organi di controllo dei chiarimenti;
  • di essere convocati per la sottoscrizione degli Accordi definitivi.

 

Si comunica fin d’ora che trascorsi inutilmente 10 giorni dal ricevimento della presente, la scrivente sarà costretta, suo malgrado, ad avviare ulteriori azioni per far valere le ragioni dei propri iscritti.

Cordiali saluti,

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

Oggetto: Provvedimento della Corte d’Appello di Bologna. Interruzione erogazione buoni pasto – Funzionari Addetti UPP

27th Ott
2022
Non Attivo

Con il provvedimento in oggetto indicato, è stata disposta l’interruzione dell’erogazione dei buoni pasto maturati a seguito dell’osservanza dell’orario di lavoro delle ore 7,12 giornaliere nei confronti dei Funzionari UPP in servizio presso i Tribunali del distretto.

Ciò sul presupposto che, essendo sorti dubbi sulla compatibilità del sopracitato orario di lavoro con le funzioni alle quali gli Addetti UPP sono preposti, si è ritenuto opportuno porre apposito quesito al Ministero, condizionando pertanto la liquidazione alla risposta che dovrà pervenire.

La scrivente Sigla contesta la succitata decisione, posto che i dipendenti in questione si sono attenuti ad una decisione della dirigenza degli Uffici di destinazione che, a nostro parere, risultano conformi a quanto previsto nel contratto individuale di lavoro e nel CCNL.

Al riguardo si richiama il punto C “ORARIO DI LAVORO E FERIE “del contratto stipulato “Ai sensi degli artt. 54 e 55 del vigente CCNL l’orario di lavoro settimanale è di 36 ore ed è articolato dal dirigente responsabile dell’Ufficio di destinazione”.

Ciò detto, la disposizione contrattuale specifica che l’articolazione oraria è una decisione di spettanza della dirigenza, senza specificare deroghe o limiti. Inoltre, nel caso degli UPP il contratto di lavoro rinvia alle norme per i lavoratori a tempo determinato. In particolare, all’art.55    si stabilisce che “Al personale assunto a tempo determinato si applica il trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva vigente per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la natura del contratto a termine e con le precisazioni seguenti”, tra le quali ultime non risultano deroghe relative all’orario di lavoro.

Si aggiunge che la circolare del 21 dicembre 2021 ”Reclutamento, mansioni, formazione e modalità di lavoro dei primi 8.250 addetti all’ufficio per il processo assunti ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021” al punto 12 precisa che “La normativa primaria consente anche una più elastica modulazione degli orari del lavoro, così da armonizzare la presenza fisica in ufficio con le necessità di servizio (ad esempio, imponendo, uno o più giorni alla settimana, una presenza pomeridiana, così da permettere un confronto con i magistrati al termine delle udienze (..)”.

Si richiama, inoltre, una risposta del Ministero ad un quesito posto dalla Procura Generale che si allega avente specificatamente ad oggetto l’orario europeo in cui si specifica che è compito della dirigenza valutare quale sia l’articolazione oraria più efficiente per il personale e al fine di garantire il corretto svolgimento dei servizi. Nella stessa risposta si conclude che non sussistono in linea di principio motivi ostativi ad un ampliamento del numero dei dipendenti che possano svolgere la prestazione lavorativa secondo la modalità dell’orario europeo.

Per quanto sopra evidenziato è ingiusto privare i lavoratori di un diritto già riconosciuto.

Si chiede, pertanto, che in attesa dei chiarimenti richiesti vengano liquidati i buoni pasto maturati.

Distinti saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

PROT. 68 UPP Buoni Pasto

 

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