PROGRESSIONI ECONOMICHE, CHE FARE?

1st Lug
2024
Non Attivo

Il 26 giugno, a seguito delle molteplici richieste di riconteggio in autotutela per la scorretta assegnazione di punteggio, il Dog ha, finalmente, reso noti i provvedimenti di inquadramento.  

Dopo mesi di attesa e una procedura di revisione avviata a gennaio 2024 speravamo che la questione potesse considerarsi conclusa ed invece dobbiamo verificare che: 

  • le graduatorie sono prive del punteggio di ciascun concorrente (per capirlo dobbiamo incrociare i dati con altri documenti rinvenibili solo nella intranet ma, in ogni caso, non sono di tutti);  
  • non sono state ripubblicate le graduatorie comprensive di tutti gli idonei; 
  • a seguito delle revisioni qualcuno che era risultato vincitore nella graduatoria definitiva (la prima pubblicata nel 2023 per intenderci) non lo è più dopo il “ricarcolo” avvenuta con la graduatoria definitiva definitiva (ovvero quella del 26 giugno 2024); 
  • il personale entrato con mobilità ha prevalso sul personale del Ministero della Giustizia vittima della lentezza cronica; 
  • ci sono ancora dati incongruenti (diciamo pure: errori) che incidono sulla corretta graduatoria.  

Un obiettivo che il Ministero della Giustizia riesce sempre a centrare da diversi decenni è quello di deludere il personale! È chiaro che ognuno, sia chi ha avuto la legittima promozione, sia chi l’ha avuta e poi è stato “retrocesso”, vuole avere la sua giustizia perché il Ministero della Giustizia è lento e non assicura a nessuno il diritto alla progressione economica nemmeno dopo decenni di servizio, e inoltre non si sa quando ci sarà una prossima progressione economica che, in parte, calmerebbe gli animi degli esclusi.  

Sarà possibile trovare i fondi per far avanzare la graduatoria per tutti i partecipanti? 

Chiederemo questo perché crediamo che sia l’unico modo per evitare che qualcuno fermi tutta la procedura a scapito di tanti colleghi. 

Da parte nostra possiamo consigliare a chi non ha ricevuto notizie ma non si ritrova in graduatoria, a chi non c’è mai stato, a chi non conosce il proprio punteggio ecc. ecc. di fare ulteriore richiesta all’ufficio progressionieconomiche.dog@giustizia.it . 

Per ricevere il nostro supporto, i nostri iscritti devono compilare il modulo che abbiamo preparato e inviarlo all’indirizzo segnalazioni@confintesafp.it. 

MODULO-ADESIONE-INIZIATIVA

Funzioni al personale Amministrativo, cosa osta? La circolare Castelli!

28th Giu
2024
Non Attivo

Dopo 18 anni dalla cosiddetta “Circolare Castelli” siamo convinti come il primo giorno (e l’abbiamo scritto subito, com’è facilmente dimostrato) che quelle disposizioni sono un’offesa all’ordinamento professionale del personale apicale non dirigenziale e non favoriscono il superiore interesse del buon funzionamento della Pubblica amministrazione.

Perché attribuire al Capo dell’Ufficio alcune competenze amministrative e contabili che, in tutte le realtà normali spettano ai direttori e funzionari in assenza del Dirigente?

Perché il nostro personale non può avere il giusto riconoscimento che hanno in altre Amministrazioni dello stesso livello?

Che ostacolo c’è a concedere una eventuale indennità di direzione o le posizioni organizzative o il compenso delle mansioni superiori in relazione al lavoro effettivamente prestato?

La Costituzione prevede che “il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro”, il decreto L. Vo. 165/2001 art.52 disciplina le mansioni, il nostro è il Ministero della Giustizia, dunque cosa manca?

Non è necessario citare Montesquieu e la separazione dei poteri per capire e riconoscere che le attività di amministrazione del personale, le relazioni sindacali, la valutazione, la contabilità sono differenti dal ruolo di rappresentanza di un Ufficio Giudiziario e lo provano molti documenti (pochissimi dei quali allegati alla presente ma che, per evitare inutili discussioni, non diffonderemo a terzi).

Per gestire le risorse umane e le relazioni sindacali servono competenze e professionalità specifiche, non approssimazione e generalità.

Non deve essere inteso come un modo per affermare il potere su altri dipendenti (siamo tutti al servizio del Ministero della Giustizia, con funzioni, doveri, responsabilità e stipendi diversi).

Confidiamo nella sensibilità, competenza ed anche coraggio del Capo Dipartimento per modificare, finalmente, una Circolare che ha fatto già troppi danni al personale, ai sindacati ed alla stessa Giustizia, questo abbiamo chiesto, attendiamo una risposta.

FLASH 20 FUNZIONI AL PERSONALE

PROT. 58 modifica Circolare Castelli

Sospensione Smart Working: noi non ci stiamo

27th Giu
2024
Non Attivo

Roma, 27.06.2024 prot. 60

Al Ministro della Giustizia

Carlo Nordio

Al Vice Ministro e Sottosegretario di Stato

Francesco Paolo Sisto

Al Capo Dipartimento per la transizione digitale della giustizia,

l’analisi statistica e le politiche di coesione

Ettore Sala

Al Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati

Vincenzo De Lisi

È noto che alcuni CISIA hanno deciso di interrompere lo smart working nei mesi di luglio e agosto, una decisione che reputiamo inopportuna considerando che nello stesso periodo il Ministro della Funzione Pubblica e il presidente dell’ARAN affermano di voler promuovere sempre più lo SW eliminando anche il vincolo della prevalenza della prestazione in ufficio!

Questa fine dello SW è ancora più sorprendente perché creerebbe una disparità di trattamento inaccettabile dei lavoratori delle strutture coinvolte rispetto alla DGSIA e anche alle altre che, pur avendo le stesse funzioni, non prevederanno (giustamente) alcuna limitazione.

Trattasi di strutture informatiche che, per loro natura, sono le più adatte a fornire i servizi in SW!

Per gli informatici CISIA si possono evidenziare queste situazioni:

  • hanno incarichi per servizi che coprono un territorio ampio, ben oltre l’ambito locale della sede di lavoro.
  • svolgono le attività dalle postazioni d’ufficio collegandosi tramite LAN ai servizi da gestire, in modo identico a quello che fanno comunque mediante la VPN dell’amministrazione che permette di fornire gli stessi servizi con gli stessi risultati.
  • Le sedi circondariali (quelle assegnate) hanno la presenza di un solo tecnico CISIA, per cui non si comprende la differenza tra il periodo feriale e quello precedente o successivo. Inoltre gli stessi informatici gestiscono sistemi totalmente da remoto e per territori molto estesi.
  • La reperibilità degli informatici è garantita dall’utilizzo degli strumenti in dotazione (telefono cellulare, Microsoft Teams) che consentono anche maggiore rapidità.
  • I servizi di assistenza all’utenza sono stati affidati a società esterne con previsione di apertura ticket ed erogazione da remoto.
  • I servizi agli utenti che richiedono accesso on site sono forniti dalle stesse società citate, sempre previa apertura ticket (che non coinvolgono i CISIA) e sempre da remoto.
  • Qualora si voglia prevedere un presidio on site della sede d’ufficio è possibile organizzare con una turnazione del personale non in ferie, tenendo conto anche dei minori carichi di lavoro del periodo feriale (meno utenti presenti, sospensione feriale delle udienze, minore flusso di lavoro).
  • Eventuali esigenze impreviste possono essere risolte mediante accesso alla sede di lavoro dallo SW, così come previsto ordinariamente dal contratto stipulato dagli interessati con l’amministrazione.
  • Nel periodo luglio/agosto i mezzi di trasporto sono ridotti ed è una difficoltà oggettiva in più per i lavoratori che dovrebbe suggerire un maggior ricorso allo SW e risulta estremamente più difficile trovare locali aperti per la pausa pranzo.

Si potrebbero fornire molte altre argomentazioni per dimostrare che il provvedimento è irrazionale, eccessivamente oppressivo e ingiustificatamente irritante.

Un approccio che aumenta il disagio del personale e riduce la necessaria disponibilità a svolgere bene i propri compiti oltre gli obblighi contrattuali finora dimostrati, trasformandosi in un contraccolpo negativo per l’amministrazione dovuto a una visione dirigenziale insufficiente e intrisa di un autoritarismo improduttivo, a dispetto della necessaria dirigenza competente e illuminata che, al contrario, dovrebbe ispirare rispetto e favorire il lavoro di squadra.

La continua fuga degli informatici dalle strutture DGSIA/CISIA verso il privato, verso altre amministrazioni e anche verso gli uffici giudiziari di origine (per via dei distacchi) dimostra che le condizioni di lavoro nelle strutture tecniche sono diventate intollerabili per il personale, nessuno si chiede le motivazioni?

O, forse, il personale dipendente non serve e sarà incrementato il ricorso alle Società esterne pagate lautamente?

Si richiede quindi di proseguire lo smart working anche nei mesi di luglio/agosto, salvo casi documentati di necessità di ufficio con eventuali turni tra il personale in servizio.

Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

Turni di reperibilità disposti dal Tribunale di Avellino

24th Giu
2024
Non Attivo

Roma, 24 giugno, prot. 56

 

                                                                    Al Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria

Dott. Gaetano Campo

Al Direttore Generale dell’Organizzazione Giudiziaria

Dr.ssa Maria Isabella Gandini

Al Presidente f.f. del Tribunale di Avellino

Dr. Roberto Melone

In riscontro al provvedimento in oggetto indicato si evidenzia quanto segue.

Nel citato provvedimento il Sig. Presidente asserisce testualmente che “pur avendo predisposto apposito interpello per raccogliere indicazioni su possibili diverse soluzioni per assicurare le esigenze evidenziate nel decreto  del 29.02.2024, non è pervenuta alcuna concreta indicazione”.

Invero, alla scrivente risulta che il  personale della sezione dibattimentale ha riscontrato il citato interpello con una nota (che si allega) dichiarandosi disponibile ad effettuare, se indispensabile, lavoro straordinario, istituto più adeguato, a parere nostro, alla fattispecie de qua, in quanto meno oneroso per l’Amministrazione e più conciliante con le esigenze di vita personale dei dipendenti.

Difatti gli stessi dipendenti, che ben conoscono le esigenze specifiche dell’Ufficio, nella citata nota hanno rappresentato l’inadeguatezza e la sproporzione dello strumento della reperibilità rispetto all’esigenza che si intende tutelare, atteso che, per le misure cautelari il magistrato dispone di 5 giorni per provvedere e che, per le residue ipotesi di atti urgenti, la polizia giudiziaria e vieppiù l’ufficio di procura hanno tutti gli strumenti per intervenire.

Si aggiunge che, per quanto di nostra conoscenza, né l’ufficio di procura, né quello del gip (che sono gli uffici preposti alla lavorazione degli atti urgenti) hanno predisposto turni di reperibilità pomeridiana per il personale amministrativo, per cui non è dato comprendere da chi dovrebbe essere compulsato il giudice del dibattimento.

Per quanto sopra si chiede a ciascuno per quanto di propria competenza:

  • di sospendere i sopracitati ordini di servizio tenendo in debita considerazione la disponibilità dei dipendenti rappresentata nella nota che si allega e mai citata da Capo dell’Ufficio.

Si ribadisce che non risolvendosi, con trasparenza e correttezza, la scrivente O.S. sarà costretta ad adire ogni strada per il riconoscimento di quanto dovuto ai dipendenti.

Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

Contestazione disposizione di servizio “periodo feriale”Tribunale di Santa Maria Capua Vetere

20th Giu
2024
Non Attivo

 Roma, 20 Giugno 2024, prot. 53    

 

Al Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria 

Dott. Gaetano Campo 

Al Direttore Generale Organizzazione Giudiziaria 

Dr.ssa Maria Isabella Gandini  

Ufficio I Affari Generali – Relazioni sindacali 

Dr.ssa Mariarosaria Donnici  

E, p.c.                                                                                 Alla Presidente del Tribunale di S. Maria C.V. 

Dr.ssa Gabriella Maria Casella 

 

La presente al fine di segnalare che con ordine di servizio del 27 maggio 2024 il Presidente del Tribunale di S. Maria C.V. ha predisposto la pianificazione delle ferie relative all’annualità 2024 invitando (…) il personale a voler programmare, dal 01/07/2024 al 30/09/2024, il godimento di un congruo numero di giorni di congedo, non inferiore a 21 giorni lavorativi, avendo cura in ogni caso di assicurare la copertura dei servizi.”. Tale pianificazione troverebbe motivazione nella necessità di contemperare “il diritto di ciascuno al legittimo riposo psico – fisico con la necessità di garantire la continuità dei servizi” nel periodo di “sospensione delle attività giudiziarie normalmente coincidente con il periodo estivo”.  

La scrivente Sigla, con nota che si allega ha rilevato, in primis, come la disposizione in esame non tenga in alcuna considerazione le esigenze del lavoratore e violi le disposizioni contrattuali operanti in materia per le ragioni di seguito esposte.  

Il vigente art. 23 del CCNL del comparto Funzioni Centrali testualmente dispone “Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno – 30 settembre”.  

Va detto che il “godimento di almeno due settimane continuative” sono un diritto del lavoratore che il datore di lavoro è obbligato a concedere su espressa richiesta e non certo un’imposizione del datore di lavoro.  

E’ noto che a sancire il diritto alle ferie è la Costituzione stessa, allo scopo di tutelare lo stato di salute fisica e mentale di ogni lavoratore tramite un riposo adeguato. Pertanto, la disposizione citata prevede che l’Amministrazione, pur dovendo tener conto delle esigenze di servizio, è tenuta a valutare le preferenze del lavoratore in quanto strettamente collegate alla finalità cui le ferie sono deputate. Tale preferenza può essere declinata nel caso di rilevanti esigenze che, nel caso di specie, non rilevano essendo palese che scopo dell’ordine di servizio sia quello di fra fruire la maggior parte numero del numero giorni contrattualmente concessi nel periodo di sospensione dell’attività giudiziaria.  

Non solo, non c’è da sottovalutare la circostanza che frequentemente i dipendenti sono costretti a dover utilizzare le ferie per sopperire ad eventi imprevisti e imprevedibili non rientranti nelle tipologie degli ulteriori permessi (retribuiti e non) contrattualmente previsti o sol perché non numericamente sufficienti. 

Ma v’è di più! A parere della scrivente Sigla, tale ordine di servizio non rappresenta la migliore soluzione per l’Ufficio in quanto dal punto di vista organizzativo è evidente che l’obbligatoria fruizione continuativa di 21 giorni di ferie determinerebbe l’assenza di personale per quasi un mese e, conseguentemente, la probabile interruzione di servizi per l’elevata e contemporanea assenza di personale in un periodo di tempo particolarmente ristretto. 

Nonostante la nostra segnalazione con argomentazioni che riteniamo essere non solo ragionevoli ma, soprattutto, conformi alle norme contrattuali collettive, il Presente del Tribunale di SMCV con e-mail diramata in data odierna, ha intimato al personale a provvedere conformemente all’ordine di servizio entro e non oltre il 21 giugno (domani).  

Per quanto precede, si chiede un tempestivo intervento del Superiore Ministero affinchè l’Ufficio provveda a rettificare il provvedimento in esame nel pieno rispetto dei CCNL vigenti.  

Si porgono Cordiali saluti 

Segretario Generale 

(Claudia Ratti)

PROT.49 TRIBUNALE SMCV FERIE (2) 

Concorso UPP si chiede Trasparenza

18th Giu
2024
Non Attivo

       Roma, 18 Giugno 2024, prot. 52

                                                                                       

                                                                                                 Al Ministro della Funzione Pubblica

                                                                                                                               On. Paolo Zangrillo

Al Dirigente responsabile della Direzione Reclutamento Personale PA Formez

Dott. A. Benzia

                                                                                                                 Per conoscenza Al Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria

Dott. Gaetano Campo

Al Direttore Generale Organizzazione Giudiziaria

Dr.ssa Maria Isabella Gandini

OGGETTO: Concorso pubblico, per il reclutamento di 3.946 unità di personale con il profilo di Addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia. Richiesta pubblicazione graduatoria vincitori e idonei.

Con la presente, esprimiamo stupore e sconcerto, sia da parte nostra che di numerosi candidati, riguardo alla pubblicazione dei soli nominativi dei vincitori del concorso. In particolare, notiamo che la graduatoria manca delle specifiche necessarie riguardanti i criteri utilizzati per assegnare il punteggio complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e nei titoli di riserva.

Questa mancanza di trasparenza impedisce agli interessati di verificare correttamente l’intera procedura, violando, tra l’altro, il diritto all’impugnativa garantito dalle norme vigenti.

Questo approccio pregiudica sia i diritti dei vincitori (che scelgono la sede di lavoro all’interno del distretto selezionato durante la domanda di partecipazione al concorso) che quelli dei candidati idonei. Senza conoscere la loro posizione effettiva in graduatoria, non possono verificare l’accuratezza del punteggio assegnato e non sanno se la “distanza” rispetto alla possibilità di scorrimento è di una, cento o mille posizioni!

Inoltre, l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) si è già pronunciata sulla questione della pubblicazione degli esiti dei concorsi, raccomandando di indicare i nomi e i cognomi dei vincitori e degli idonei nella graduatoria finale. La delibera 15 novembre 2023, n.525 libera le Amministrazioni dall’ “incubo” interpretativo: “le precisazioni del Garante della Privacy rese con parere del 23 marzo 2023, secondo cui le disposizioni normative che stabiliscono, in generale, la pubblicità dei provvedimenti finali e delle graduatorie nonché degli altri atti riguardanti i concorsi, le prove selettive e le progressioni di carriera e di altri procedimenti che si concludono con la formazione di graduatorie, nonché le altre specifiche forme di conoscibilità di tali atti previste dall’ordinamento, trovano la propria disciplina in disposizioni stratificatesi nel tempo (cfr. art. 7, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; art. 15, d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, in particolare, commi 5, 6 e 6-bis; più in generale, sulla pubblicità delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni, cfr. art. 35, comma 3, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165). Tali norme dispongono, inoltre, che siano pubblicate le sole graduatorie definitive dei vincitori di concorso e non anche gli esiti delle prove intermedie o i dati personali dei concorrenti non vincitori o non ammessi (cfr. art. 15, comma 6-bis, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”). La suddetta impostazione è confermata nel decreto 14 marzo 2013, n. 33, laddove viene precisato che sono oggetto di pubblicazione le graduatorie finali aggiornate con l’eventuale scorrimento degli idonei non vincitori”.

Per quanto sopra si chiede:

  1. di provvedere alla pubblicazione delle graduatorie in oggetto con nomi visibili o, in subordine, all’indicazione degli idonei tramite codice identificativo;
  2. di indicare le singole voci che hanno determinato il punteggio complessivo come da bando.

Si porgono Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

Richiesta di immediata pubblicazione del bando per la stabilizzazione del personale ex art.23-bis addendum del 22/03/2022 all’accordo di mobilità del 15/07/2020

17th Giu
2024
Non Attivo

Roma, 16/06/2024 prot. 51

Ministero della Giustizia

Al Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria

Dott. Gaetano Campo

Al Direttore Generale Organizzazione Giudiziaria

Dr.ssa Maria Isabella Gandini

PEC: prot.dog@giustiziacert.it

Con la presente la scrivente O.S., firmataria degli atti in oggetto, rappresenta quanto segue.

Nell’art.23 bis dell’addendum del 22/03/2022 è stato previsto che l’interpello straordinario riservato ai dipendenti in posizione di distacco venisse pubblicato entro il 1° luglio 2023 e, comunque,  successivamente all’interpello ordinario nazionale previsto entro il 1° dicembre 2020.

D’altro canto, ricordo a me stessa che l’accordo di mobilità prevede interpelli nazionali e di sede, a cadenza biennale alternata, stabilendo (art.22 co.2) la pubblicazione del primo nazionale.

A tal proposito occorre ricordare che in fase di trattativa sul punto l’Amministrazione era neutrale, le altre OO.SS. erano tutte favorevoli ad eccezione di Confintesa FP che, invece, riteneva che l’interpello di sede, liberando i posti nella stessa sede, sarebbe stato più veloce e non avrebbe scontentato nessuno.

Purtroppo, si è facilmente verificato che il timore si è trasformato in certezza perché i posti sono stati occupati dal personale proveniente da altre sedi che, non fidandosi del rispetto dei tempi e neanche  della stabilizzazione, ha partecipato all’interpello, vincendolo e precludendo al personale in sede la possibilità di cambiare ufficio dopo anni di immobilismo.

È noto che l’interpello nazionale si è concluso di recente per un ritardo dell’Amministrazione nella pubblicazione, dovuto sì ad un sottodimensionamento dello stesso personale Ministeriale occupato su più fronti ma è sempre ritardo!

Quel che è peggio è che, ad oggi, non si ha alcuna notizia della tempistica della pubblicazione dell’interpello straordinario previsto dall’art.23 bis: “Sono legittimati a partecipare all’interpello straordinario di cui al comma 1 i soli dipendenti in mobilità temporanea presso un altro Ufficio da almeno un anno alla data della firma dell’addendum all’accordo sulla mobilità del 15 luglio 2020 ovvero che risultino comunque in analoga posizione da almeno un anno alla data di pubblicazione dell’interpello medesimo, ad eccezione di coloro che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, non abbiano ancora superato il periodo di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione ai sensi dell’articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.”

Conseguentemente l’Amministrazione sta prorogando i distacchi che avrebbero avuto diritto alla stabilizzazione al 1° luglio 2023, tutti quelli che hanno raggiunto l’anno di permanenza successivamente a tale data e dovranno parimenti essere prorogati tutti quelli che lo raggiungeranno fino alla pubblicazione del bando.

Ricordiamo che la ratio dell’addendum era di eliminare definitivamente l’istituto del distacco, (istituto inesistente presso le altre amministrazioni del Comparto) in quanto non si sarebbe reso necessario concedere nuovi distacchi se ci fossero pubblicati gli interpelli nazionali e di sede ogni anno e se si fosse proceduto al trasferimento nei casi previsti dalla legge.

Il ritardo nella pubblicazione dell’interpello straordinario (che solo apparentemente è a favore del personale) sostanzialmente sta creando problemi sia al personale che alla stessa Amministrazione perché il personale in posizione di distacco occupa due posti: uno nell’organico di provenienza e l’altro in quello di destinazione e conseguentemente:

  • il crescente numero dei distaccati rende impossibile destinare all’Ufficio di provenienza nuovo personale in quanto non viene effettuata la compensazione tra i distacchi in entrata e quelli in uscita; dunque, a breve sarà impossibile concedere nuovi distacchi (anche sussistendo condizioni di gravità e presupposti di legge) per posti formalmente indisponibili ma sostanzialmente esistenti;
  • in caso di nuove assunzioni non sarà possibile destinare il nuovo personale alle sedi su cui gravano dei distacchi in uscita.

Si osserva inoltre che il punto n. 4 dell’art. 23 bis dispone: “Dalla definizione della procedura non potranno derivare posizioni sovrannumerarie rispetto alla pianta organica vigente dei singoli Uffici, fermo restando quanto disposto dall’articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e dall’Accordo del 26 aprile 2017.”

Non si ravvisa al riguardo una problematica di carenza di posti in organico necessari a stabilizzare le persone in posizione di distacco in quanto l’Amministrazione non ha concesso e non concede l’assegnazione temporanea in assenza di posti liberi.

L’unico caso di sovrannumero può essere determinato dallo scorrimento dell’intera graduatoria degli idonei al 21 quater con ultima presa di possesso il 15/12/2022 ma si ritiene non possa ledere un diritto che era già stato acquisito in precedenza.

La revisione delle piante organiche (il 21 quater ha liberato posti da cancelliere esperto) ora più che mai è necessaria ma subordinata al nuovo CCNI, ancora in fase di contrattazione ed allo stato attuale rischia di determinare l’immobilismo e l’impossibilità di pubblicare qualsiasi interpello straordinario e ordinario.

Per quanto sopra, si

CHIEDE

l’immediata pubblicazione dell’interpello in oggetto con il diritto alla stabilizzazione di tutto il personale in distacco da almeno un anno alla data della pubblicazione anche in condizione di sovrannumero in modo da sbloccare l’immobilismo verificatosi. Nelle more della pubblicazione si chiede di considerare disponibili anche i posti negli organici di provenienza degli aventi diritto.

Si rinnova, inoltre, la richiesta di procedere ai trasferimenti nei casi previsti dalla legge e da accordi a prescindere dal vincolo dei cinque anni (che si ricorda essere una norma a garanzia dell’Amministrazione che si sta rivelando bloccante) come già accade in tante altre Amministrazioni dello stesso comparto.

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

Contestazione disposizione di servizio “periodo feriale” tribunale di Santa Maria Capua Vetere del 27 maggio 2024

17th Giu
2024
Non Attivo

Roma, 13 Giugno 2024, prot. 49   

Alla Presidente del Tribunale di S.Maria C.V.

Dr.ssa Gabriella Maria Casella

E, p.c. Al Capo del Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria

Dott. Gaetano Campo

Al Direttore Generale Organizzazione Giudiziaria

Dr.ssa Maria Isabella Gandini

  

Alla scrivente OO.SS. è stato segnalato l’ordine di servizio in oggetto con il quale la Presidente del Tribunale di S. Maria C.V. ha predisposto la pianificazione delle ferie relative all’annualità 2024 invitando (…) il personale a voler programmare, dal 01/07/2024 al 30/09/2024, il godimento di un congruo numero di giorni di congedo, non inferiore a 21 giorni lavorativi, avendo cura in ogni caso di assicurare la copertura dei servizi.”.

Tale pianificazione troverebbe motivazione nella necessità di contemperare “ il diritto di ciascuno al legittimo riposo psico – fisico con la necessità di garantire la continuità dei servizi” nel periodo di “sospensione delle attività giudiziarie normalmente coincidente con il periodo estivo”.

Si ritiene, invece, che la disposizione non tenga in alcuna considerazione le esigenze del lavoratore e si dubita fortemente che sia la migliore soluzione anche per l’Amministrazione, difatti:

Dal punto di vista del personale il vigente art. 23 del CCNL del comparto Funzioni Centrali testualmente dispone “Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti, assicurando comunque, al dipendente che ne abbia fatto richiesta, il godimento di almeno due settimane continuative nel periodo 1° giugno – 30 settembre”.

Va detto che il “godimento di almeno due settimane continuative” sono un diritto del lavoratore che il datore di lavoro è obbligato a concedere  ma non un’imposizione del datore di lavoro.

E’ noto che a sancire il diritto alle ferie è la Costituzione stessa, allo scopo di tutelare lo stato di salute fisica e mentale di ogni lavoratore tramite un riposo adeguato.

Non solo, vi è un ulteriore aspetto pratico da valutare: frequentemente i dipendenti sono costretti a dover utilizzare le ferie per sopperire ad eventi imprevisti e imprevedibili non rientranti nelle tipologie degli ulteriori permessi (retribuiti e non) contrattualmente previsti o sol perché non numericamente sufficienti.

Dal punto di vista organizzativo, si evidenzia che l’obbligatoria fruizione continuativa di 21 giorni di ferie determinerebbe l’assenza di personale per quasi un mese e, conseguentemente, la probabile interruzione di servizi per l’elevata e contemporanea assenza di personale in un periodo di tempo particolarmente ristretto.

Per quanto precede, si chiede una tempestiva rettifica del provvedimento in esame nel pieno rispetto dei CCNL vigenti.

Si porgono Cordiali saluti

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

RIFORME E RISORSE: TRA SOGNI E REALIZZAZIONI

11th Giu
2024
Non Attivo

Il Viceministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, ha fatto importanti annunci riguardanti l’Amministrazione giudiziaria: possibile aumento delle somme destinate al personale a seguito di discussioni con il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), e l’allocazione di ulteriori risorse, tra i 10 e i 12 milioni di euro, nel Fondo per le Risorse Decentrate (FRD), con un provvedimento che sarà discusso entro la fine di giugno. Queste mosse sono solo un primo passo con le richieste storiche di Confintesa FP, che da anni sollecita fondi aggiuntivi per valorizzare il personale e migliorare la competitività del Ministero della Giustizia.

INCENTIVI TECNICI: sottoscritto l’accordo riconoscendo la complessità del lavoro dei dipendenti che gestiscono la contrattualistica e garantendo loro una remunerazione legittima e attesa. È una nostra battaglia storica, con leggi che si sono susseguite ampliando, come chiedevamo, gli incentivi anche sulle forniture di beni e servizi e non solo sui lavori pubblici. Ancora nulla, invece, per gli incentivi già maturati e non pagati, l’Amministrazione sta facendo un’attenta ricognizione sul territorio, e garantirà anche l’assicurazione, obbligatoria, prevista dal Codice degli Appalti.

PROGRESSIONI ECONOMICHE: finalmente una tempistica precisa. In questa settimana dovrebbe esserci la comunicazione delle posizioni rettificate.

UPP: Confintesa FP ha chiesto informazioni circa la possibilità degli UPP già in servizio e vincitori del nuovo concorso, di cumulare l’anzianità pregressa al fine della possibile stabilizzazione. Poiché formalmente si firma un nuovo contratto di lavoro ed è prevista una procedura comparativa (della quale non si conoscono ulteriori dettagli). La logica suggerisce che i periodi lavorativi dovrebbero essere cumulabili ma  manca una conferma ufficiale da parte dell’Amministrazione.

FAMIGLIE PROFESSIONALI: discussione rimandata in attesa di un consenso più ampio. Per Confintesa FP l’ultima bozza è passi indietro rispetto alle aspettative dei lavoratori ed alle stesse necessità di un Ministero della Giustizia moderno e funzionale. Vogliamo un contratto che guardi al futuro e valorizzi il personale.

Ci hanno accusato di sognare, a coloro rispondiamo con le parole di P. Coelho “Credo che solo una cosa renda impossibile la realizzazione di un sogno: la paura di fallire!” Chi è con noi?

FLASH 19 INCENTIVI TECNICI & ALTRO

Accordo sulle modalità e i criteri di ripartizione dell’incentivo

proposta Amministrazione 10 giugno

1 3 4 5 6 7 111