Assunzione idonei “Assistente sociale”

25th Ago
2022
Non Attivo

La scrivente O.S.  ha appreso che codesta Amministrazione procederà, in data 26 settembre 2022 all’assunzione di 18 Funzionari della professionalità di Servizio sociale a seguito di accordo del 27 maggio c.a. con l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) della città di Piacenza per l’ assorbimento della graduatoria degli idonei del concorso pubblico di 26 unità di personale “Specialista in attività sociali” profilo di “Assistente sociale” bandito dalla medesima azienda piacentina.

Sebbene riteniamo che l’assunzione di nuovo personale sia motivo di merito per il Dipartimento in considerazione della carenza di organico, dobbiamo evidenziare,  anche a nome di numerosi colleghi, la mancata applicazione della previsione dell’art.17 dell’accordo sui criteri di mobilità interna del personale, sottoscritto il 10/05/2019, nella parte in cui espressamente prevede che: “prima di assumere i vincitori dei pubblici concorsi, l’Amministrazione procede alla mobilità del personale in servizio, assicurando in ogni caso la funzionalità delle sedi interessate (…) l’assestamento del personale avviene a seguito di pubblico interpello straordinario”.

Salvo nostro errore ci consta che le OO.SS. non abbiano ricevuto alcuna informativa riguardante la procedura.   

Ulteriore “malcontento” sorge dall’assegnazione del nuovo personale anche a sedi del centro sud, quali Lazio, Campania e Sicilia, sedi notoriamente ambite dal personale in servizio, al quale vengono puntualmente rigettate le istanze di distacco ex L.104/1992 e art. 42 bis D.lgs. 151/2001.

Considerato:

  • che non è stato rispettato l’Accordo di mobilità del personale nella parte in cui prevede il preventivo assestamento del personale in servizio e tale omissione potrebbe un configurare comportamento antisindacale;
  • che il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica prot. 0103321/2022 del 24 marzo c.a., rimette alla valutazione delle singole Amministrazioni la possibilità di derogare il vincolo quinquennale di permanenza nelle sedi di prima assegnazione;
  • che presso il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria si sta concludendo un interpello straordinario di assestamento e che presso il Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria è in corso un interpello delle funzioni centrali per il nuovo “Dipartimento per la transizione digitale, l’analisi statistica e le politiche di coesione” e che per entrambe le procedure è stata estesa la partecipazione al personale ancora sottoposto al vincolo quinquennale;

la scrivente O.S.

CHIEDE

che venga bandito un interpello straordinario con ogni urgenza, e comunque prima della data di assunzione del nuovo personale e per tutte le future assunzioni, estendendo la partecipazione a tutto il personale in servizio.

Confidando in un positivo e tempestivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

 

Segretario Generale

(Claudia Ratti)

PROT 56 MOBILITA E ASSESTAMENTO

Funzionario RIPAM?

1st Ago
2022
Non Attivo

L’anacronistico vincolo di 5 anni…

26th Lug
2022
Non Attivo

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi

 

Al Capo del Dipartimento

Dr.ssa Barbara Fabbrini

 

Al Direttore Generale

Dr. Alessandro Leopizzi

 

OGGETTO: Abolizione del vincolo quinquennale ex art. 30 d.lgs 165/2001.

 

La scrivente O.S. già nella propria piattaforma programmatica per il CCNL 2019/2021 (di cui si allega stralcio all.1) e nel documento redatto in data 18/02/2020 in occasione della discussione per il nuovo accordo sulla mobilità (all.2), aveva evidenziato l’opportunità di derogare all’attuale vincolo quinquennale di permanenza nella sedi di prima destinazione.

Una richiesta, insieme a quella della tanto auspicata mobilità per coloro che da decenni attendono di poter rientrare nella sede desiderata, che per questa Sigla rappresenta un atto doveroso nei confronti dei dipendenti la cui condizione personale e familiare risulta considerevolmente gravata da un termine che, a parere, di scrive, rappresenta non un obbligo di legge inderogabile ma un ostacolo alla richiesta di benessere organizzativo.

Una deroga da tempo necessaria resa ancora più attuale non solo dalle assunzioni di personale (i cui numeri non hanno precedenti) ma anche dai numerosissimi concorsi in atto che offrono un ventaglio di possibilità di lavoro ai tanti brillanti lavoratori che il Ministero della Giustizia ha assunto nell’ultimo quinquennio in ogni profilo.

Ministero della Giustizia che, non essendo oggettivamente “competitivo” né come trattamento accessorio (nonostante quello che si dica), né come elasticità verso le esigenze dei dipendenti, corre il serio rischio di perdere continuamente personale che “migra”, giustamente, verso realtà molto più concorrenziali.

Si aggiunga che, accogliendo la nostra richiesta, verrebbero altresì eliminate numerosissime pratiche di “rinnovo distacchi” e verrebbero consolidati gli “scambi” di sede, ora soggetti a vincolo quinquennale.

Lo stesso Dipartimento della Funzione Pubblica con parere 103321 del 2022 (all.3) ha confermato quanto da tempo da noi sostenuto ovvero che “l’obbligo di permanenza nelle sedi di prima destinazione non ha ragione di operare qualora l’amministrazione rilevi, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, che una diversa allocazione e distribuzione del personale sia maggiormente rispondente alle proprie esigenze organizzative funzionali.

In ragione di ciò è evidente che l’ambito di applicazione della norma in esame non può in alcun modo riflettersi nell’imposizione di vincoli paralizzanti per l’amministrazione che ne impediscono o limitano scelte, assunte assicurando trasparenza e uniformità di trattamento che siano finalizzate al perseguimento della maggiore efficienza “.

Ci auguriamo che il Ministero della Giustizia accolga questa nostra richiesta e faccia un ulteriore passo verso i lavoratori che chiedono a gran voce elasticità e rinnovamento a fronte di un miglioramento dell’efficienza e funzionalità dell’Amministrazione.

Cordiali saluti

Segretario Generale

PROT.52 ABOLIZIONE VINCOLO 5 ANNI con allegati

PROGRESSIONI ECONOMICHE AL VIA

12th Lug
2022
Non Attivo

Firmato l’accordo per le progressioni economiche, sia pure con un ritardo di tre mesi (senza conteggiare gli anni precedenti) per alcune pregiudiziali poste l’11 aprile da 3 Sindacati (2 hanno poi sottoscritto) e per la volontà dell’Amministrazione di rinviare “sine die” la discussione e mettiamoci pure, dopo un provvedimento di condanna del Tribunale di Roma del 24 giugno 2022 ottenuto da Confintesa FP!

È l’ultimo accordo con le “vecchie regole”, ovvero le regole previste dal vecchio CCNL, che consentirà ad altri 10.000 lavoratori di ottenere la progressione economica. L’obiettivo principale è quello di dare una possibilità a tutti coloro che finora non hanno goduto di alcuna progressione, partendo dagli esclusi più anziani che aspettano l’opportunità da oltre un decennio.

Ricordiamo, solo per inciso, che le prossime progressioni economiche potranno partire solo dopo il Contratto Integrativo, con tempistica indefinibile considerando anche che, nel frattempo, potrebbe esserci la scadenza della legislatura che, notoriamente, allungherebbe ancora i tempi.

Confintesa FP ha sottoscritto l’accordo, convinta che non esiste un accordo perfetto, che occorre avere una visione complessiva per un accordo che sia “giusto” il più possibile, al di là delle rivendicazioni di questo o quel gruppo o del singolo.

Confintesa FP non si è risparmiata nell’evidenziare una serie di mancanze e ritardi cronici del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell’Organizzazione Giudiziaria, nella gestione del personale chiedendo di rimediare nel prossimo Contratto Collettivo che, dunque, accogliamo come un’opportunità di cambiamento di un sistema per troppo tempo gestito affrontando ciò che è urgente ma dimenticando ciò che è importante.

E così sono stati assunti direttori, funzionari, cancellieri, operatori prima di dare alle professionalità interne un’opportunità di crescita, è così che per anni è stata bloccata la mobilità del personale, che non sono mai state riconosciute le posizioni organizzative, gli incentivi tecnici, il CUG, la banca delle ore, il tempo di viaggio come tempo di servizio per le missioni, le mancate procedure per il passaggio di area dei profili “tecnici” e lo scorrimento delle graduatorie per i “21 quater”, l’elenco purtroppo potrebbe continuare a lungo …

Abbiamo un’Amministrazione in cui ogni Dipartimento è, di fatto, un Ministero in nome della specificità che diventa una scusa, banale, per gestire in modo diverso ed indipendente, il personale del Ministero della Giustizia.

È ora di pensare in modo unitario, accrescendo i fondi per il FUA (ora FRD) in modo che sia un fondo incentivante per il personale, non solo nominativamente ma anche sostanzialmente, come già accade in altre Amministrazioni da tempo e creando le famiglie professionali in modo che ciascuno possa rivestire, con soddisfazione,  il suo ruolo.

Il confronto sul Contratto Integrativo partirebbe, a settembre, dalla costituzione di tavoli tecnici tematici, le cui risultanze confluirebbero nel Contratto.

La nostra piattaforma rivendicativa sarà diffusa prima dell’inizio dei lavori, leggeremo ogni Vostro suggerimento.

FLASH 20 PROGRESSIONI ECONOMICHE

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accordo progressioni economiche 2022

CONFRONTO DATI PROGRESSIONI

PROROGA AGLI OPERATORI IN SCADENZA

7th Lug
2022
Non Attivo

La questione degli operatori giudiziari a tempo determinato, che ha tenuto oltre 2 mila colleghi sulle spine nelle ultime settimane, e sulla quale Confintesa FP si è già espressa in varie occasioni, sembra finalmente avviarsi a un lieto fine.

Il 22 giugno 2022 è stato approvato l’emendamento che consente la stabilizzazione in via diretta di una larga fetta di questi colleghi a partire dal 1° gennaio 2023.

Poi, con il P.D.G. del 30 giugno 2022 prot. n. 9564.ID si è disposta la proroga al 31 dicembre 2022 di n. 345 contratti individuali di lavoro in scadenza (il provvedimento è in allegato).

Confintesa FP si rallegra che la politica e l’amministrazione abbiano evitato la dispersione di risorse preziose e già formate, perfettamente integrate con il restante personale e si augura che:

– a regime, il processo di stabilizzazione, si applichi a tutti gli operatori a tempo determinato in servizio, assunti nell’ambito del medesimo concorso, includendo anche le 358 unità che al momento resterebbero escluse dalla procedura;

– si proceda celermente ai passaggi di area di tutto il personale interno che, finora, non ha potuto accedervi, beneficiando della possibilità prevista dal CCNL sottoscritto il 9 maggio ’22.

Segretario Generale
(Claudia Ratti)

Miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti del Tribunale di Napoli Nord. Segnalazioni.

7th Lug
2022
Non Attivo

Roma, 7 luglio ’22 prot. 49                                                               

Al Sig. Presidente di Tribunale

Dott. Luigi Picardi

presidente.tribunale.napolinord@giustiziacert.it

 

Al Sig. Dirigente Amministrativo

Dott. Fabio Iappelli

dirigente.tribunale.napolinord@giustiziacert.it

Napoli Nord

 

Oggetto: miglioramento delle condizioni di lavoro dei dipendenti del Tribunale di Napoli Nord. Segnalazioni.

La scrivente è stata portata a conoscenza di alcune situazioni di disagio che sembrerebbero coinvolgere il personale del Tribunale di Napoli Nord o, almeno, gran parte di esso.

Disagio reso ancor più accentuato dalla circostanza, nota, dell’assenza sostanziale di un dirigente amministrativo i cui compiti e funzioni verrebbero svolti, sia pur egregiamente, da un Direttore Amministrativo ma senza l’autorevolezza derivante, ad esempio, da un incarico formale di “reggente” che questo caso (e tutti i similari) richiederebbe ma che è resa impossibile per una vecchia e (da noi) sempre contestata interpretazione del D.Lvo 240/2006. Confidiamo, anche a tal proposito, in un futuro più illuminato che riconosca professionalità e competenze ai direttori.

Procedo dunque nel rappresentare puntualmente ogni questione con l’unico obiettivo di migliorare e, possibilmente, eliminare il forte disagio del personale che rischia di nuocere alla produttività e sicuramente al benessere organizzativo, indispensabile per il migliore Sistema Giustizia.

  1. Lavoro Agile

Con riferimento alla normativa in tema di lavoro agile ricordo a me stessa che:

  • in concomitanza con la fine dello stato di emergenza, nel Ministero della Giustizia è stata diramata la circolare del 31 marzo 2020 che estendeva il Lavoro Agile alla generalità dei dipendenti fino al 30 aprile 2022 e, contemporaneamente, esortava gli uffici giudiziari a “continuare ad adottare tutte le misure ritenute utili a garantire la tutela di tali lavoratori” fino al 30 giugno 2022 per i lavoratori fragili;
  • il 29 aprile 2022 il Ministero della Giustizia ha diffuso il Regolamento sul Lavoro Agile Ordinario e, nei giorni successivi, ha reso disponibile la modulistica per effettuarne richiesta;
  • il 9 maggio 2022 è stato firmato il nuovo CCNL che prevede espressamente la modalità di lavoro agile;
  • recentemente è stato presentato alle OO.SS. il POLA 2022 che, sostanzialmente, conferma l’impianto discusso e approvato in precedenza.

Alla luce dell’evoluzione normativa in tema di lavoro agile e dei frequenti colloqui sull’argomento svoltisi con i vertici dell’Amministrazione giudiziaria, il superamento dello smart working emergenziale non si sarebbe dovuto tradurre in una soppressione tout court di questa modalità di lavoro, bensì in una sua “normalizzazione” pur con tutte le dovute garanzie di efficienza e benessere organizzativo.

Stando a quanto pervenuto nel Tribunale di Aversa si è proceduto ad interpretare in maniera “creativa” la recente normativa sul lavoro agile ordinario in modo da impedirne, di fatto, l’attuazione.

In particolare:

  1. In data 29 aprile 2022 sono stati revocati tutti gli accordi di lavoro agile esistenti, andando in senso diametralmente contrario a quanto previsto dal Regolamento sul Lavoro Agile Ordinario che, lo ricordiamo, nelle sue ultime righe dava indicazioni ai dirigenti degli uffici giudiziari di provvedere, entro il 15 maggio, alla conversione dei precedenti progetti in accordi individuali compatibili con la nuova regolamentazione e di prorogare, sempre fino al 15 maggio 2022, i progetti di lavoro agile esistenti.

Inoltre, l’articolo 4 comma 3 dello stesso Regolamento sottolinea che “L’Amministrazione garantisce il diritto alla salute dei lavoratori e dei loro conviventi in analoga condizione, con ogni adeguata misura organizzativa e comunque in coerenza con la normativa di rango primario che ha prorogato fino al 30 giugno 2022 il regime di tutela, anche mediante svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, per specifiche categorie di soggetti fragili”.

Pertanto, la revoca degli accordi con effetto immediato risulta essere, a nostro avviso, di dubbia illegittimità e, di certo, molto ingiusta;

  1. In data 19 maggio 2022 sono stati negati ad alcuni richiedenti l’accesso al lavoro agile motivandolo con la “mancanza di indicatori quantitativi utili a determinare la consistenza della prestazione eseguita da remoto, rendendo difficile la valutazione di convenienza circa la stipula dell’accordo da parte dell’amministrazione”.

Ricordiamo che il Regolamento, così come il CCNL e il POLA, chiariscono che l’accesso al lavoro agile è consentito a tutti i dipendenti purché si rispettino i requisiti previsti all’articolo 3 comma 1 dello stesso Regolamento ovvero: attività delocalizzabili, autonomia operativa e possibilità di monitoraggio e valutazione secondo “criteri oggettivi e predeterminati”.

Dunque, la richiesta di “indicatori quantitativi” così come espressa parrebbe porre un onere eccessivo sul richiedente.

Inoltre, andrebbe considerato che, trattandosi in larga misura di “conversioni di accordi precedenti” i criteri di monitoraggio e valutazione dei risultati dovrebbero a rigore essere i medesimi dacché qualsiasi aggravio potrebbe essere inteso come un intento di ostacolare l’accesso al lavoro agile.

  1. In data 3 giugno 2022 ha diffuso una circolare esplicativa che contiene limitazioni e vincoli ulteriori per l’accesso al lavoro rispetto a quelli presenti nel CCNL vigente, al Regolamento sul Lavoro Agile Ordinario e anche al POLA 2022 recentemente discusso dai vertici dell’Amministrazione con le OO.SS.

In particolare, ci riferiamo a:

  • L’obbligo di fornire un indicatore quantitativo associato all’obiettivo giornaliero e il conseguente controllo di conformità da parte del responsabile di sezione/ufficio. Si fa presente che l’articolo 6 comma 2 del Regolamento afferma che la verifica da parte del dirigente debba avvenire “su base settimanale o mensile”. Lo stesso ragionamento si può applicare al monitoraggio delle attività in lavoro agile su base giornaliera, che non risulta previsto nella regolazione.
  • L’onere per il responsabile di sezione/ufficio di trasmettere la mappatura delle attività smartabili entro il 30 giugno 2022. Ferma restando la necessità di tale atti0vità, si fa presente, al riguardo che il Regolamento del 29 aprile all’art. 3 comma 3 afferma chiaramente che “L’elenco che precede (NDR elenco delle attività smartabili) non ha carattere tassativo e può sempre essere modificato, in particolare ampliando il novero delle attività suscettibili di essere svolte in modalità agile, sulla base della specifica situazione dell’Ufficio”. Inoltre, a scanso di equivoci, vogliamo ricordare che l’art. 4 comma 6 del Regolamento non introduce nessun tipo di limite temporale per la presentazione della manifestazione di interesse;
  • Impossibilità di programmare le ferie residue nella settimana i cui è previsto il lavoro agile. Tale vincolo non è presente né nel CCNL vigente, né nel Regolamento, né tantomeno nel POLA 2022 e pertanto risulta essere un ennesimo ostacolo arbitrariamente imposto.
  1. In data 9 giugno, con un ulteriore nota, si chiedeva ai funzionari la compilazione di una Scheda per la ricognizione dell’arretrato, effettuando un collegamento tra lo smaltimento di quest’ultimo e l’attuazione del lavoro agile. Allo stato attuale dei fatti non ci risulta che la concessione del lavoro agile debba necessariamente smaltire l’arretrato, né questo obiettivo è contemplato nel POLA o in altro documento ufficiale.
  2. In data 20 giugno una collega, Funzionario del Tribunale, ha provveduto ad inoltrare alla Dirigenza sia la mappatura delle attività smartabili sia le richieste di accesso al lavoro agile, comprensive degli “indicatori quantitativi associati all’obiettivo giornaliero” per sé stessa e per gli assistenti impiegati nel suo ufficio.

Ad oggi, non è pervenuta risposta in merito a tali domande che risultano pertanto inevase, escludendo così di fatto i richiedenti dall’accesso al lavoro agile.

Chi scrive si è già espressa in merito a questa prassi di alcuni dirigenti di non fornire risposta alle richieste di lavoro agile presentate, nella lettera prot. 48 del 24 giugno 2022, che tradisce non solo la malcelata contrarietà ideologica al lavoro agile, ma anche a nostro avviso, poca correttezza e scarso rispetto, poiché si preferisce lasciare agonizzare queste richieste anziché firmare un provvedimento di diniego che, evidentemente, andrebbe pure motivato.

Facciamo altresì notare, che in altre Amministrazioni e addirittura in altri Dipartimenti della stessa Amministrazione Giudiziaria (Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e gli Archivi Notarili) è espressamente prevista la necessità di un provvedimento in forma scritta da parte del dirigente in caso di rifiuto del lavoro agile (si veda pag. 32 e 60 del POLA unificato 2022).

In conclusione, riteniamo opportuno riportare in questa sede alcuni passaggi del POLA 2022 che dimostrano come lo spirito della regolazione del lavoro agile nel DOG, lungi dall’essere vessatoria nei confronti di chi ne fa richiesta, imponga al contrario uno sforzo di ammodernamento della cultura manageriale esistente: “L’attuazione del lavoro agile richiede l’adozione di stili manageriali e l’esercizio di una leadership volti a sviluppare la capacità di lavorare e far lavorare gli altri per obiettivi, improntando le relazioni sull’accrescimento della fiducia reciproca e passando dalle canoniche forme di controllo alla responsabilità per i risultati.”. A nostro parere, la Dirigenza di codesto Tribunale ha dimostrato un’avversità preconcetta al lavoro agile che va contro gli intenti della regolazione vigente.

  1. Organizzazione degli uffici

Sebbene la carenza di personale sia un problema cronico e ben noto del Tribunale di Napoli Nord, riteniamo che la situazione di fatto non giustifichi talune scelte nell’allocazione del personale: a fronte di uffici con 2 o anche 3 funzionari e unità di personale aventi una qualifica inferiore, altri uffici sono stati depotenziati al punto da lasciarvi solo 1 funzionario e nessuna unità amministrativa.

Ci riferiamo, ad esempio, ai due Uffici del Patrocinio a Spese dello Stato, civile e penale, che – nonostante i grandi carichi di lavoro – sarebbero stati depotenziati rallentando così lo smaltimento delle pratiche lavoro a scapito degli avvocati, ma non se ne comprende la ratio.

  1. Compenso per lavoro straordinario.

Non sembrerebbe essere mai reso pubblico il monte ore degli straordinari disponibili né tantomeno la suddivisione dello stesso in base agli uffici/dipendenti che ne debbano fruire. Sarebbe preoccupante se fosse vera l’informazione ricevuta in base alla quale viene riconosciuta una sola ora di straordinario ai dipendenti che svolgono, per varie ore, funzioni in udienza ampiamente dimostrabili.

È noto che per evitare una palese violazione delle norme contrattuali in materia di orario di lavoro, il compenso deve essere riconosciuto integralmente a tutti coloro che l’effettuano, nel pieno rispetto delle autorizzazioni preliminari.

Non farebbe eccezione lo straordinario preelettorale ed elettorale le cui ore (15 a testa) verrebbero assegnate ad un gruppo ristretto di personale escludendo tutti gli altri resisi disponibili, compreso il personale UNEP.

  1. Formazione RLS ex art. 47 Dlgs. 81/2008

Il 13 maggio 2022, nel corso della prima riunione della neocostituita RSU, sono stati nominati, ai sensi dell’art.47 Dlgs. 81/2008, gli RLS nel numero di 3 – in considerazione del fatto che, con i lavoratori dell’Ufficio per il Processo in servizio, i dipendenti del Tribunale sono superiori a 200 unità.

Suddetto verbale sembrerebbe stato tempestivamente trasmesso alla Dirigenza che, tuttavia, ad oggi non avrebbe ancora ottemperato ai propri obblighi di formazione né tantomeno alla necessaria diffusione di informazioni e documenti in materia di sicurezza, ivi compresa la consultazione del DVR, contrariamente a quanto previsto dalla circolare n. 40 diffusa dal Ministero della Giustizia il 16 giugno 2000.

  1. Assegnazione UPP

Attualmente risultano essere in servizio presso il Tribunale 101 funzionari UPP, il cui arrivo è stato accolto con grande entusiasmo dal personale delle cancellerie che, a fronte della conclamata carenza di organico e di quanto affermato nel cosiddetto “mansionario UPP”, si attendeva che essi potessero offrire un supporto sostanziale alle attività di cancelleria ed invece, dopo oltre 4 mesi dalla loro assunzione, molti di questi colleghi sono costretti a vagare tra i corridoi, impossibilitati a svolgere il proprio lavoro ma per insufficienza di postazioni funzionanti.  Sia ben chiaro, non si tratta di un problema esclusivo di codesto Tribunale, anzi Confintesa FP aveva già segnalato situazioni analoghe in una Lettera al Ministero il 25/03/2022, tuttavia, resta l’enorme disagio per questi colleghi umiliati e per il personale a tempo indeterminato lasciato ad annaspare in carichi di lavoro sempre più gravosi e deluso.

Alla luce di quanto sopra esposto si chiede di intervenire nel più breve tempo possibile,  comunque non oltre il 1° settembre, per risolvere le problematiche sopra rappresentate, per la piena soddisfazione del personale e per migliorare l’efficienza della giustizia, nel pieno rispetto delle relazioni sindacali e delle norme contrattuali, in difetto mi vedrò costretta a coinvolgere gli Uffici del Superiore Ministero per rappresentare quanto sopra.

Segretario Generale

Claudia Ratti

PROGRESSIONI ECONOMICHE, per colpa di chi?

1st Lug
2022
Non Attivo

Questa volta, speriamo sia solo per le alte temperature, la mia confusione sul mondo sindacale regna sovrana.

Se la memoria non mi inganna:

I tre sindacati che l’11 aprile 2022 hanno fatto saltare il tavolo delle trattative con le loro pregiudiziali, poi incalzano per chiedere la firma dell’accordo (lo stesso che avevano rifiutato).

Un Sindacato che aveva dichiarato apertamente (senza pregiudiziali) di NON firmare, attacca duramente gli altri tre per la non firma.

Evitando ulteriori commenti quel che è certo (e documentato) è che Confintesa FP, oltre alle numerose lettere all’Amministrazione, ha ottenuto dal Tribunale di Roma il 24 giugno un provvedimento di condanna del Ministero della Giustizia e ne ha chiesto il rispetto.

Il 1° luglio ’22 (finalmente) arriva la convocazione con quest’ordine del giorno:

  • “ipotesi di accordo concernente gli sviluppi economici all’interno delle aree 2022, in prosecuzione delle riunioni del 4 e dell’11 aprile uu.ss;
  • metodologia ai fini del C.C.N.I.
  • aggiornamento sulle ipotesi di accordo sull’utilizzazione del Fondo Risorse Decentrate anno 2020 ed anno 2021 sottoscritte in data 22 dicembre 2021”

Ricordo che la posizione espressa da CONFINTESA FP è stata molto chiara:

  • La priorità deve essere quella di consentire ai lavoratori che non hanno mai beneficiato di una progressione di ottenere l’avanzamento che meritano.
  • Eliminare lo sbarramento dei 5 anni (nel CCNL vigente è di 2 anni) e valorizzare adeguatamente l’esperienza maturata.
  • Mettere a disposizione i posti da bandire per fasce economiche (e non per profili professionali), solo in tal modo si ha la certezza di poter soddisfare le attese prima degli “anziani”.

Se si riuscisse ad avere una visione di insieme, oggettiva, i colleghi del Ministero della Giustizia sarebbero molto più gratificati e soddisfatti e si lavorerebbe molto meglio.

Questa volta i miei complimenti vanno al Ministero della Giustizia che, tempestivamente sia pur dopo la pronuncia del Tribunale di Roma, ha convocato le parti sociali, perché in più occasioni abbiamo detto che avremmo voluto (e vogliamo) chiudere la causa con la “cessazione della materia del contendere”.

Segretario Generale
(Claudia Ratti)

FLASH 17 PROGRESSIONI ECONOMICHE

Sogno o son desto? Giustizia amministrativa e Giustizia ordinaria, trova le differenze.

28th Giu
2022
Non Attivo

A fronte del Ministero della Giustizia che si fa condannare dal Tribunale di Roma per l’inerzia c’è, fisicamente a qualche centinaia di metri, il Consiglio di Stato che è un esempio virtuoso di buona Amministrazione.

Ci giunge, infatti, la “ROAD MAP” in attuazione del CCNL comparto funzioni centrali triennio 2019 – 2021, con la programmazione delle riunioni per tutte le materie:

  1. Nuovo ordinamento professionale (aree degli operatori, assistenti, funzionari, elevate professionalità) – Individuazione delle famiglie professionali e delle relative competenze. Contrattazione integrativa.
  2. Criteri per la ripartizione delle risorse disponibili per la contrattazione integrativa tra le diverse modalità di utilizzo e per l’attribuzione dei trattamenti economici correlati alla performance – Contratto integrativo triennale – Fondo risorse decentrate, indennità, incentivazione collegata alla performance, ecc. Contrattazione integrativa.
  3. Progressioni tra le aree, procedure da effettuarsi entro 31 dicembre 2024 – criteri per effettuare le procedure di cui all’art. 18, comma 6.
  4. Lavoro agile e da remoto: criteri generali delle modalità attuative e criteri di priorità per l’accesso.
  5. Area Elevate Professionalità – Criteri per il conferimento e la revoca degli incarichi del personale dell’Area EP; criteri per valutare la rilevanza degli incarichi conferiti al medesimo personale.
  6. Area Elevate Professionalità – Determinazione della retribuzione di risultato del personale dell’Area EP.
  7. Progressioni economiche all’interno delle aree – Integrazione e ponderazione dei criteri per l’attribuzione delle progressioni economiche all’interno delle aree, per la determinazione del termine di partecipazione alle procedure e definizione del numero di “differenziali stipendiali” attribuibili nell’anno per ciascuna area. Contrattazione.
  8. Sistema di valutazione della performance del personale amministrativo.

Prendiamo atto che esistono anche degli esempi di “buon Governo”, dei modelli da seguire che potrebbero essere adottati, con un pò di buona volontà e collaborazione, in tutte le Amministrazioni.

accoglimento 28 confintesa

Map road CdS

MINISTERO CONDANNATO, ORA VOGLIAMO IL PIENO RISPETTO DEGLI ACCORDI

28th Giu
2022
Non Attivo

Al Ministro della Giustizia

Prof. Avv. Marta Cartabia

 

Al Sottosegretario di Stato

On. Avv. Macina

sottosegretario.macina@giustizia.it

 

Ill.me Ministro e Sottosegretario,

ho avuto già occasione di rappresentare più volte la personale delusione per la gestione del personale, per i numerosissimi accordi firmati e non applicati, per le lunghissime attese, per la capacità di aver trasformato in delusione quello che era l’entusiasmo di tantissimi nuovi assunti, per l’incapacità di non aver saputo dare risposte e prospettive reali a chi era già in servizio da molti anni e freme per lasciare questo, nostro, prestigioso Dicastero.

Nostro perché chi scrive e firma nasce avvocato ma sceglie subito l’impiego pubblico, il lavoro fisso nel Ministero della Giustizia, mettendoci entusiasmo, passione ed impegno in ogni cancelleria o ufficio assegnatole ma il tempo che trascorreva dimostrava solo la mancanza di strumenti (o semplicemente di volontà di alcuni dirigenti) di valutare e premiare, di scegliere tra più dipendenti, di incoraggiare, di crescere.

Sono così nate spontaneamente le prime rivendicazioni … con la vice dirigenza (rivelatasi poi un fallimento causato dagli stessi sindacalisti, alcuni), le progressioni, le posizioni organizzative (mai attuate ma solo nel DOG), la mobilità immobile ecc. ecc. raccogliendo l’appoggio dei colleghi e costruendo un sindacato diverso al quale non importano gli schieramenti politici ma solo le rivendicazioni dei lavoratori anche nell’interesse della funzionalità dell’Amministrazione, perché spegnere l’entusiasmo dei colleghi equivale ad innescare una spirale negativa di funzionamento della macchina giustizia.

La chiusura verso il personale, la capacità di mettere i colleghi l’un contro gli altri armati, le pessime relazioni sindacali (al di là di quelli che possono essere, e sono, i rapporti di collaborazione, di grande stima e di rispetto con gli Alti Dirigenti dell’Amministrazione), sono deleteri per tutti.

Scrivere delle note da toni sempre più accesi, delle diffide e non ottenere altra risposta oltre al silenzio non è corretto ed è molto deludente per chi crede, come me, che la Giustizia esiste.

Prendere atto che esistono numerosi accordi che non sono mai stati applicati nonostante innumerevoli solleciti ed azioni fa male, prima di tutto alla buona Amministrazione … qualche esempio?

  1. Nell’accordo del 26 aprile 2017 il Ministero della Giustizia si impegnava, tra l’altro a:
  • avviare, a partire da ottobre 2017, l’attuazione dell’articolo 64, comma 1, lett. b) del CCNI 29 luglio 2010 per il passaggio di area degli Ausiliari nel rispetto delle condizioni e modalità ivi previste, mantenendo aperta la graduatoria degli idonei che si formerà all’esito della relativa procedura selettiva per eventuali ulteriori scorrimenti da effettuarsi ai sensi della normativa vigente, garantendo a vincitori il mantenimento della medesima sede di servizio, anche in posizione soprannumeraria rispetto alla pianta organica del profilo e fino al riassorbimento.
  • Definire l’intero processo di attuazione della progressione tra le aree, entro il 30 giugno 2019 dei cancellieri e degli ufficiali giudiziari risultati vincitori ed idonei all’esito delle procedure selettive” ed invece di “intero” non c’è nulla e siamo costretti ad avviare nuovi contenziosi!
  • Prevedere la rimodulazione della figura professionale del Direttore amministrativo, con nuova denominazione di Direttore, consentendone l’accesso al personale in servizio in tutti gli attuali profili di funzionario, con almeno 7 anni di servizio nella relativa qualifica” ed invece il Ministero ha fatto un concorso assumendo nuovo personale!
  • Articolo 9 (Monitoraggio dell’accordo) “Le parti convengono sull’opportunità di stabilire un incontro ogni sei mesi, a prescindere dalle sedi di confronto previste per la programmazione degli interventi di cui all’articolo 6, al fine di monitorare l’andamento e lo stato di attuazione del presente accordo”. Mai avvenuto neanche un incontro!
  1. L’art.21 quater D.L. n.83/2015 (convertito in L. n.132 del 6.8.2015) ha previsto che il Ministero della Giustizia avvii le procedure interne per il passaggio alla terza area di contabili, assistenti informatici e assistenti linguistici in servizio al 14 novembre 2009 ed invece … nulla.
  2. Le due riqualificazioni economiche per il 2017 e per il 2018 non hanno consentito a tutto il personale in servizio di poter beneficiare della fascia economica superiore.
  3. “Accordo 15 luglio 2020 -Mobilità interna del personale giudiziario”, art.2: “La Direzione generale del personale e dei servizi, previa informativa alle Organizzazioni Sindacali almeno tre giorni prima, pubblica per ogni qualifica, con cadenza almeno annuale, il bando di interpello ordinario, nel quale sono indicati i posti vacanti da coprire”
  4. Il CCNL sottoscritto il 9 maggio 2022 prevede una tempistica molto stretta (cinque mesi dal 9 maggio 2022) per il nuovo ordinamento professionale ed il Ministero della Giustizia, benché sollecitato più volte, non dà alcun riscontro alle nostre richieste.
  5. Il nuovo CCNL prevede, tra le numerose novità, la creazione della IV area che potrebbe ripagare gli ormai “anziani” direttori della mancata progressione di carriera ultra trentennale, delle mai istituite (ma solo nel DOG) posizioni organizzative, dell’impossibilità di sostituire formalmente il dirigente inesistente (attribuendone le funzioni al Magistrato Capo dell’Ufficio)… un inquadramento meritato sul campo, non per tutti ma per moltissimi direttori.
  6. Ed ancora… quanto tempo dovremo aspettare per la contrattazione decentrata integrativa prevista dall’art. 6 comma 7 del Decreto 4 agosto 2021 n.124 “Regolamento concernente norme per la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” che prescrive: “il Fondo è ripartito tra i dipendenti che svolgono funzioni tecniche a norma dei commi 5 e 6 è effettuata in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, tenuto conto del ruolo e della rilevanza delle medesime funzioni, anche in relazione alla specificità dei singoli contratti…” ? Abbiamo sollecitato numerose volte, i colleghi hanno mandato le diffide ma il silenzio è assordante.

L’elenco potrebbe continuare ma sarebbe utile?

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 24 giugno ’22 che si allega in copia alla presente ha condannato il Ministero della Giustizia per comportamento antisindacale, chiedo alle SS.LL. se si intende adempiere spontaneamente o se, invece, saremo costretti ad agire giudizialmente anche per eseguire il provvedimento.

Cordiali saluti

Segretario Generale

Claudia Ratti

Prot. 48 Lettera Ministro Cartabia COMPORTAMENTO ANTISINDACALE

e, per rinfrescare la memoria di tutti, pubblichiamo nuovamente solo alcune delle note dell’ultimo anno :

Prot. 47 Lettera Ministro Cartabia

Prot. 46 Lettera Ministro Cartabia

Prot.40 2022 avvio CCNI

Prot. 36 2022 passaggi area

Prot. 35 2022 progressioni economiche

Prot. 17 2022 progressioni economiche

Prot. 80 2021 sottosegretario Macina

Prot. 44 Lettera Ministro Cartabia

Prot. 44 Lettera Ministro Cartabia

Prot . 19 Lettera Ministro Cartabia

Prot . 71 Lettera Ministro Cartabia  

Prot. 67 – 2021 richiesta contrattazione incentivi

 

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